RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di Ba.Gi. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, cod. strada (fatto del 19.8.2019).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) vizio di motivazione e violazione di legge, per travisamento della prova, avendo il giudicante fondato la propria decisione sull'asserita esecuzione di un secondo prelievo ematico, allorquando, invece, è stato acclarato che il Ba.Gi. venne sottoposto ad un solo prelievo ematico, senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Deduce, in particolare, che la Corte di appello, pur riconoscendo che gli esami del sangue effettuati in ospedale alle ore 16.50 non furono preceduti da alcun avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ha erroneamente affermato che il prevenuto fu sottoposto ad un secondo prelievo ematico alle ore 18.23, in concomitanza con l'avviso rivolto all'imputato della facoltà di avvalersi di assistenza difensiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che, sebbene la Corte territoriale abbia effettivamente travisato il dato fattuale, ritenendo che in ospedale fossero stati effettuati - su richiesta della polizia giudiziaria - due distinti prelievi del sangue all'imputato, mentre dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente si desume che l'unico prelievo fu effettuato alle ore 16.50 del 19.8.2019, è altrettanto pacifico che l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. venne fatto all'imputato prima dell'esecuzione degli accertamenti ematici, costituente l'atto irripetibile che qui rileva.
3. Ciò risulta indiscutibilmente dalla documentazione allegata al ricorso, da cui si evince che l'avviso di avvalersi di un difensore fu formalmente rivolto all'imputato alle ore 18.23 del 19.8.2019, mentre i risultati delle analisi furono esitati solo due giorni dopo, in data 21.8.2019.
Da tali premesse fattuali si deve inferire che, al momento di esecuzione del menzionato atto irripetibile, l'imputato fosse stato reso edotto, e fosse quindi ben consapevole, della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in tal senso deponendo la stessa documentazione allegata dal Ba.Gi. ai fini dell'autosufficienza del ricorso.
Del resto, in giurisprudenza è pacifico il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., fra le più recenti, Sez. 4, n. 27107 del 15-09-2020, Rv. 280047 -01). Nel caso in disamina, peraltro, non solo vi fu consenso al prelievo da part,e dell'imputato, ma vi fu anche formale avviso al medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
4. Va solo aggiunto come, sullo stesso tema, sia stato anche affermato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 11722 del 19-02-2019, Rv. 275281 -01).
Sulla scorta di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che l'avviso ex art. 114 cito formalizzato alle ore 18.23 sia stato comunque idoneo a rendere legittimo e utilizzabile l'accertamento del tasso alcolemico svolto sul prelievo ematico già operato dalla struttura osped2lliera, anche se antecedente alla
formalizzazione dello stesso avviso nei confronti dell'imputato, dovendosi in tal
senso considerare come atto irripetibile il risultato stesso di tale accertamento.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2024