RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 agosto 2023, la Corte di appello di Brescia ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto Europeo nei confronti di W.C.A., emesso il 14 agosto 2023 dal Tribunale della Repubblica Federale di Germania di (Omissis), in ordine ai reati previsti da S 263, comma 1, 263-a, comma 1, del codice penale tedesco perché gravemente indiziato di aver posto in essere i reati di truffa e frode informatica ai danni della parte lesa a nome H., in (Omissis) tra il (Omissis) e il (Omissis).
La Corte territoriale ha, inoltre, disposto la custodia cautelare in carcere in ragione del ritenuto esistente pericolo di fuga, non prima di aver osservato che W.C.A. fosse in atto detenuto in esecuzione di differente richiesta di mandato di arresto Europeo "esecutivo", emesso dall'autorità giudiziaria tedesca (Tribunale di Montabaur), in relazione ad altra truffa ex S 263 codice penale tedesco, giusta sentenza definitiva di condanna alla pena di un anno di reclusione.
2. La difesa di W.C.A. impugna la citata decisione rivolgendo censure, sia alla parte in cui ha statuito in ordine alla consegna in favore dell'Autorità tedesca, sia là dove ha disposto la misura cautelare in carcere.
2.1. Con riferimento al primo aspetto (ordine di consegna), il ricorrente deduce violazione degli artt. 28, comma 1, in relazione all'art. 39 I, n. 60 del 2005 ed agli artt. 273 e 280 c.p.p..
Si deduce che, secondo quanto previsto dagli artt. 28, comma 1, in relazione alla L. n. 60 del 2005, art. 39, è ammessa la consegna in esecuzione di un mandato di arresto Europeo cautelare in presenza di gravi indizi di colpevolezza che, nel caso di specie, sarebbero assenti.
Non sussistono i limiti di pena ex art. 280 c.p.p. poiché il reato di truffa è punito nell'ordinamento tedesco con una pena di un anno di reclusione con cumulo materiale per ogni fattispecie, laddove nell'ordinamento italiano sarebbe applicabile l'art. 81 c.p..
2.2. Con riferimento alla parte di decisione che ha disposto la misura cautelare in carcere si deduce l'assenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p..
La Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la misura cautelare in carcere in merito al reato di frode informatica di cui all'art. 493 c.p. in assenza di gravi indizi di colpevolezza e senza esplicitare in merito alla sussistenza della condizione di procedibilità per il reato di truffa. La persona offesa ha dichiarato di aver autorizzato il ricorrente ad utilizzare la carta di credito durante il soggiorno in Thailandia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
2. Deve, infatti, rilevarsi che, con atto depositato il 28 settembre 2023 presso la Corte di appello di Brescia, che ha trasmesso lo stesso alla Cancelleria di questa Corte in data 11 ottobre 2023, la difesa del ricorrente, munita di procura speciale (conferita contestualmente al mandato), ha rinunciato al ricorso, rappresentando che nelle more è intervenuta l'esecuzione di altro mandato di arresto Europeo con la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In tal senso milita giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373), secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità .
Seppure, invero, la difesa abbia depositato la rinuncia (presso la Corte di appello e non, come avrebbe dovuto, presso questa Corte) motivandola facendo riferimento all'intervenuto trasferimento in Germania del ricorrente, le ragioni allegate non palesano una carenza di interesse, visto che l'esito del presente ricorso avrebbe, in ogni caso, avuto consistenti effetti sull'ampiezza dei poteri attribuiti all'Autorità giudiziaria tedesca che aveva emesso il mandato di arresto ad esecuzione della misura cautelare, ipotesi differente dal mandato di arresto Europeo eseguito - come anche precisato dalla Corte di appello di Brescia - per eseguire una sentenza definitiva di condanna.
Ciò fa ritenere impregiudicato il principio di diritto sopra espresso in ordine alla necessità di disporre la condanna alle spese ed alla sanzione processuale quantificata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2023