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MAE: la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti non comporta l'automatica caducazione della misura

Mandato di arresto europeo

Cassazione penale sez. VI, 12/10/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/10/2023), n.41786

In tema di mandato di arresto Europeo, la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2-bis, decorrenti dall'esecuzione della misura cautelare, non condiziona la validità della decisione sulla consegna né comporta l'automatica caducazione della misura.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di D.I. alla Autorità Giudiziaria francese, in relazione ai reati di "partecipazione ad una associazione criminale in vista della preparazione di un delitto", "riciclaggio dei proventi di un'estorsione in banda organizzata", "estorsione in banda organizzata", "intralcio al funzionamento di un sistema di trattamento automatizzato di dati", "modifica fraudolenta di dati contenuti in un sistema di trattamento automatizzato", "inserimento fraudolento di dati in un sistema di trattamento automatizzato", "alterazione del funzionamento di un sistema di trattamento automatizzato dei dati a seguito di permanenza fraudolenta", "alterazione del funzionamento di un sistema di trattamento automatizzato dei dati in seguito ad un accesso fraudolento". La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato e che i fatti addebitati costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano (artt. 416,629,640-ter, 648-bis/648-ter, 615-ter, 615-quinquies c.p.). Rifiutava la consegna in relazione al reato di "ricettazione di beni provento di estorsione in banda armata organizzata" per difetto di descrizione del fatto. Rilevava, altresì, che il mandato di arresto emesso il (Omissis) dal Procuratore della Repubblica del Tribunale giudiziario di (Omissis), integrato dalle informazioni aggiuntive richieste ex L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16 e pervenute in data 14 settembre 2023, contiene le informazioni prescritte dalla L. 69 del 2005, art. 6, comma 1, nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2021, n. 10 e che i reati per i quali è stato emesso il provvedimento sono previsti come tali anche nell'ordinamento italiano e sono puniti con pena detentiva non inferiore a dodici mesi. Infine, la Corte rilevava che la tardiva trasmissione delle informazioni di cui alla L. 69 del 2005, art. 6, comma 1, non costituisce causa ostativa alla loro valutazione e non impedisce di disporre la successiva consegna, la quale resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, non dia corso alla loro trasmissione, così disattendendo la relativa eccezione difensiva. 2. Hanno proposto ricorso i difensori del richiesto, lamentando: 2.1. la violazione di legge riferita alla L. n. 69 del 2005, art. 6, atteso che la Corte ha disposto la consegna, malgrado le diverse incertezze emergenti dal mandato di arresto, che la Corte territoriale ha confuso con le informazioni aggiuntive richieste, le quali peraltro non chiariscono adeguatamente le circostanze dei reati né il ruolo e il grado di partecipazione del richiesto in merito ai fatti contestati; 2.2. la violazione di legge con riferimento alle circostanze di commissione dei delitti, la cui descrizione è prevista dal medesimo art. 6, L. n. 69 del 2005, necessariamente riferibili a quanto disposto dall'art. 70 c.p. (circostanze oggettive e soggettive), sulle quali la nota pervenuta a seguito della richiesta integrazione nulla chiarisce; del resto neppure è chiarito come sia stato possibile risalire al richiesto e alla di lui consorte, dal momento che non è stato indicato il provvedimento cautelare su cui il mandato di arresto Europeo è fondato; 2.3. la violazione di legge con riguardo alla L. 69 del 2005, art. 17, commi 1, 2 e 2-bis; non sono stati rispettati i termini di conclusione della procedura, dovendo essere la decisione assunta entro 15 giorni dall'esecuzione della misura, con possibilità di prorogare i termini di ulteriori 10 giorni. Il richiesto è stato arrestato il (Omissis) e la decisione è intervenuta il 19 settembre 2023, senza che fosse stata disposta la proroga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi, sono manifestamente infondati. Il D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 6, comma 1, lettera e), nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso di specie la Corte del merito, avendo ritenuto che il mandato contenesse una esposizione parziale dei fatti, ha richiesto ed acquisito informazioni aggiuntive ex L. 69 del 2005, art. 16. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti (che non si "confondono" come sostiene la Difesa, bensì si integrano) emergono i requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005, comma 1, lettera e), dell'art. 6, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto e adeguatamente ampliate nelle informazioni aggiuntive si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di D. nella diffusione, insieme alla coniuge, con otto attacchi informatici in varie località della Francia tra il (Omissis), di un malevolo programma informatico, collegandosi attraverso reti informatiche anonime da località internazionali, così danneggiando diverse società e amministrazioni pubbliche francesi. Dalle informazioni pervenute il (Omissis) si evince altresì la commissione dei reati di "estorsione in banda organizzata", "riciclaggio dei proventi di un'estorsione in banda organizzata", "partecipazione ad una associazione criminale in vista della preparazione di un delitto" (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell'incertezza fattuale e circostanziale degli addebiti, anche per il profilo genericamente prospettato dalla difesa con riferimento all'elencazione delle circostanze di cui all'art. 70 c.p., dal momento che il richiamo della L. 69 del 2022, art. 6 deve evidentemente intendersi riferito alle modalità spazio-temporali di commissione del fatto delittuoso. 3. Sotto diverso profilo, è manifestamente infondato, oltre che generico, anche il profilo di doglianza relativo alla omessa indicazione del provvedimento cautelare su cui il mandato di arresto Europeo è fondato. Lo scopo della disposizione richiamata, che richiede l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva o di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva, infatti, è quello di verificare che, a fronte delle più svariate autorità giudiziarie che hanno la possibilità di emettere il mandato di arresto Europeo (che negli ordinamenti stranieri ben può essere il pubblico ministero, dato che l'art. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI rimette al singolo Stato membro la individuazione di tale autorità) sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice. Nel caso si specie poiché il mandato di arresto Europeo è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale giudiziario di (Omissis) sulla base del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale giudiziario di (Omissis) il 1 agosto 2023, la circostanza che non risulti specificata la natura del provvedimento giudiziario posto a fondamento della misura cautelare non assume alcuna rilevanza. 4. Non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza anche la censura relativa al mancato rispetto dei termini, dal momento che in tema di mandato di arresto Europeo, la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2-bis, decorrenti dall'esecuzione della misura cautelare, non condiziona la validità della decisione sulla consegna né comporta l'automatica caducazione della misura (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui, Rv. 282749). Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato D.Lgs. n. 10 del 2021 e con l'abrogazione della citata L. n. 69 del 2005, art. 21 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stata rimessa alla Corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello. I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna. Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila Euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2023
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