MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 31/7/2014 il pm citava a giudizio Cr. Fr., accusata del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs 74/2000 per aver, quale presidente del Cda della GiMa Longoni srl, omesso di versare l'Iva dovuta in base alla dichiarazione del periodo d'imposta 2007, centro il termine previsto per il veramente dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (27/12/2008), come meglio indicato in epigrafe.
All'udienza del 4/6/2015 l'imputata restava assente e, ammessa le prove richieste della parti, il processo veniva rinviato al 4/12/2015, quando non compariva il teste dell'accusa, per cui, non essendo prevedibile il passaggio in giudicato di un eventuale condanna prima della prescrizione del reato il processo veniva rinviato prima al 23/06/2016 e quindi, al 5/7/2016, quando le parti chiedevano sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione.
La richiesta delle parti è fondata.
Il termine ordinario di prescrizione è maturato al 26/6/2016.
Com'è noto tuttavia sulla durata del termine di prescrizione, nel caso di evasione dell'Iva, è intervenuta la Corte di giustizia dell'U.E. che con la recente sentenza 8/9/2015 (ric. Taricco), ha affermato il principio che "il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2 TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiamo per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.
A seguito di tale decisione la Cassazione dopo aver disapplicato la prescrizione disciplinata dalle norme nazionali (Cass. 2210/2016), è nuovamente intervenuta sulla questione precisando che per poter applicare il principio affermato dalla Corte di giustizia, devono ricorrere due condizioni: una frode "grave" e un fatto non ancora prescritto alla data di pubblicazione della sentenza, dovendosi ritenere, nel rispetto dei principi costituiscono (artt. 25 co 2 e 117 co 1 cist.), una sorta di "diritto quesito" dell'imputato all'estinzione del reato per il quale fosse già intervenuto il termine di prescrizione, diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte" di giustizia (Cass. 7914/2016).
A Como è stata contestata una frode dell'Iva (riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs 74/2000) quanto più semplicemente, il mancato pagamento di quella indicata in dichiarazione, che integra una fattispecie diversa, l'art. 10 ter D.Lgs. cit., dove manca una condotta fraudolenta, con la conseguente assenza del primo dei presupposti per giungere alla disapplicazione della normativa nazionale sulla prescrizione.
In ogni caso, anche a voler estendere la sentenza della Corte di giustizia dell'U.E. a qualsiasi condotta di evasione, anche non fraudolenta, dell'Iva, quella contestata all'imputata non può certo definirsi "grave".
Infatti, la sentenza della Corte di giustizia non indica la soglia di gravità minima e la vicenda sottoposta al suo esame riguardava un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi carosello, protrattesi per anni, con evasione dell'Iva per vari milioni di euro, somma sicuramente inferiore a quella di E 333.000,00 soltanto, contestata a Cr. per cui non ricorre sicuramente tale condizioni.
Di conseguenze, non risultando l'evasione dell'Iva "grave", non è possibile disapplicare la normativa nazionale in materia di prescrizione, ormai maturata.
P.Q.M.
vista l'art. 129 cpp
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Cr. Fr. per il reato a lei ascritto, perché estinto per prescrizione.
Como, 5/7/2016
Depositata in Cancelleria il 13/07/2016