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Omesso versamento IVA: annullamento senza rinvio

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. V, 03/06/2015, n.25532

In tema di reati tributari, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA - per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta a euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 80 del 2014.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di C.R. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta semplice documentale e per aver ritardato la dichiarazione di fallimento, ricorso abusivo al credito e omesso versamento dell'IVA, tutti commessi nella sua qualità di amministratore della Woody s.r.l., dichiarata fallita nell' (OMISSIS). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando nove motivi. 2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale in merito al mancato proscioglimento dell'imputato dal reato tributario contestato al capo D) nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 73 del 2000, art. 10 ter. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione del principio di correlazione in merito alla condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A) in difetto della contestazione della causazione di un pregiudizio ai creditori della fallita e sulla base del ritenuto conflitto d'interessi dell'imputato in assenza di formale contestazione del reato di cui alla L. Fall., art. 223, e art. 2634 c.c.. 2.3 Con i motivi terzo e quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla eccepita duplicazione delle condotte distrattive contestate ai punti 1, 5 e 6 del capo A), mentre con il quinto lamenta l'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem con conseguente omessa confutazione dei motivi d'appello concernenti tutti i fatti contestati sub A). 2.4 Con il sesto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito ai fatti di bancarotta semplice. In proposito il ricorrente, oltre a rilevare l'omessa pronunzia sui motivi d'appello, evidenzia come la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell'intervenuta trasmissione al curatore della documentazione contabile originariamente denunziata come mancante e de fatto che lo stato d'insolvenza della società ebbe ad evidenziarsi solo poco tempo prima dell'effettiva declaratoria del fallimento. 2.5 Analoghi vizi vengono lamentati con il settimo motivo con riguardo all'imputazione di ricorso abusivo al credito, rilevandosi in proposito come la sentenza non abbia tenuto conto del fatto che le linee di credito aperte a nome della società presso le banche fossero assistite da garanzie personali dell'imputato. 2.6 Con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva e correlati vizi della motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'integrazione della perizia contabile. 2.7 Con il nono ed ultimo motivo vengono infine dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena e in particolare all'esclusione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta dal giudizio di bilanciamento e alla conseguente applicazione di altrettanti aumenti di pena in riferimento ai suddetti fatti. 3. Il 28 maggio 2015 la difesa dell'imputato ha infine depositato memoria con la quale ha ulteriormente insistito sui motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati. 2. Invero manifestamente infondato è il secondo motivo. Oggetto di contestazione nel capo A) sono infatti una serie di condotte distrattive e non già la condotta di infedeltà patrimoniale conseguente al conflitto d'interessi dell'amministratore, evocato in fatto esclusivamente ai fini della prova delle menzionate condotte. Deve allora ricordarsi come - diversamente da quanto dimostra di credere il ricorrente - il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo, per la cui sussistenza non è dunque la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 1, (ex multis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253933). Conseguentemente alcuno specifico obbligo di contestazione in relazione alla causazione di tale pregiudizio gravava sul titolare dell'azione penale e ancor meno alcun obbligo di motivazione sul punto avevano i giudici del merito. Nè può ravvisarsi in tal senso un difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, tanto più che attraverso la contestazione dell'aggravante menzionata la stessa imputazione ha comunque prospettato l'effettiva determinazione di un danno rilevante al ceto creditorio. Come accennato, poi, l'eventualità di un potenziale conflitto d'interessi del C. non è stato evidenziato nel capo A) ai fini della contestazione in fatto del reato di cui alla L. Fall., art. 223 e art. 2634 c.c. - per il quale infatti non è intervenuta condanna - ma al solo fine di evidenziare ulteriormente la natura distrattiva delle condotte imputategli. 2. Ciò detto devono invece ritenersi fondati dal secondo al settimo sotto il profilo del vizio di motivazione e il nono, con assorbimento dell'ottavo motivo. 2.1 La sentenza impugnata, a fronte dell'articolato sviluppo dei motivi d'appello con i quali erano state sottoposte a giudice del gravame svariate e specifiche censure fondate o meno non importa - alla linea argomentativa adottata dalla pronunzia di primo grado a sostegno della ritenuta configurabilità dei reati contestati, ha pretermesso qualsiasi doverosa confutazione degli stessi, limitandosi ad affermare l'esaustività dell'apparato giustificativo dispiegato dal G.u.p. a sostegno della condanna, cui ha fatto rinvio per realtionem rilevando come le doglianze svolte con l'appello avessero trovato in quella sede adeguata risposta. 2.2 In tal modo la Corte territoriale ha tradito la stessa funzione critica assegnata dall'ordinamento processuale al giudizio d'appello, facendo applicazione in maniera gravemente distorta dei principi affermati da questa Corte in merito alle condizioni che legittimano il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem. In tal senso corre allora l'obbligo di ricordare che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicchè risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. E' stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (ex multis Sez. 6, n. 6221 del 20 aprile 2005, Aglieri, Rv. 233082; Sez. 3, n. 27416 del 1 aprile 2014, M., Rv. 259666). In tal caso non può certamente parlarsi di motivazione per relationem, bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Va dunque ribadito che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima. 2.3 Con riguardo ai denunziato difetto di motivazione e con assorbimento di ogni altra censura sollevata, i motivi dal secondo al settimo devono essere dunque accolti imponendosi conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo esame. 3. Parimenti fondato è il nono motivo in merito all'interpretazione che i giudici di merito (quello d'appello invero senza nuovamente replicare alle obiezioni difensive sollevate su punto)-hanno fornito della disposizione di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1. 3.1 Come noto le Sezioni Unite hanno di affermato che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665). 3.2 Nell'occasione, però, il Supremo Collegio ha avuto altresì modo di precisare che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene (...) sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatola" aggiungendo altresì come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante". Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatolo nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante". 3.3 In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è certo sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nella L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, il profilo sostanziale proprio delle circostanze, ma che ciò non di meno è funzionale al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto già nella sentenza di primo grado. 3.4 Ed in tal senso decisivo appare soprattutto il meccanismo di calcolo dell'aumento di pena prescelto, il quale, nel discostarsi vistosamente da quello previsto dall'art. 81 c.p. per la continuazione "ordinaria", non si ispira solo al lessico proprio delle norma che configurano circostanze aggravanti, ma, come per l'appunto osservato nella sentenza citata, sostanzialmente rinvia all'art. 64 c.p., unica disposizione idonea a rivelarne l'effettiva misura. 3.5 Va dunque ribadito che in quanto formalmente circostanza aggravante, attenerti, continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 c.p. e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta equivalente o minusvalente (ex multis Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, P.G. in proc. Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, P.G. in proc. Carrara, Rv. 258675; La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermando la responsabilità dell'imputato in ordine ad un autonomo fatto di reato di bancarotta per distrazione, in continuazione con altri fatti della stessa specie per cui lo stesso imputato era stato condannato in precedenza, e confermando la già decisa equivalenza tra l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, non ha applicato un aumento di pena per il nuovo fatto di reato. In motivazione la S.C. rileva, d'altra parte, l'utilità dell'esercizio della azione penale in siffatti casi, evidenziandone comunque le ricadute sul piano della condanna al risarcimento del danno cagionato dall'ulteriore fatto di reato). (Sez. 5, n. 50349 del 22 ottobre 2014, Dalla Torre, Rvr 261346). Anche sotto questo profilo dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 4. Fondato è infine anche il primo motivo. 4.1 Come ricordato dal ricorrente, infatti, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2014) ha dichiarato l'illegittimità del D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al (OMISSIS), punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. 4.2 La sostanziale abolitici criminis parziale operata dalla pronunzia del giudice delle leggi - del tutto ignorata dalla Corte territoriale nonostante la sollecitazione difensiva a mezzo di apposita memoria - si è necessariamente riverberata, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 30, sull'imputazione di cui al capo d), atteso che la stessa ha ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta per ammontare inferiore alla soglia sopra menzionata. In merito a tale imputazione la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla nel resto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015
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