RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/03/2014, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione inflitta al sig. R.F. dal Tribunale di quella stessa città il (OMISSIS) per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, per non aver versato l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata nell'anno 2005, per un importo pari ad Euro 66.806,00.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorre il R. eccependo violazione dell'art. 2 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonchè l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice perchè in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., invocando l'errore scusabile alla luce degli artt. 5, 3 e 47 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 ter e art. 15, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Osserva il via preliminare il collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16 aprile 2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al (OMISSIS), punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.
4.1. Ne consegue che la condotta tenuta dall'imputato si pone radicalmente al di fuori della soglia della penale rilevanza, sicchè l'annullamento va deliberato con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non con quella "il fatto non sussiste" che, presuppone, invece, già a livello descrittivo, l'ipotetica attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice (cfr., sul punto, Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975, secondo la quale l'adozione della prima formula dipende dal tenore formale dell'addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda. Nel senso che la formula "il fatto non sussiste" comporta l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, si veda Sez. U, n. 4049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814).
4.2. Nel caso in esame, avuto riguardo alle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma con effetto ex tunc, si deve ritenere che la condotta tenuta dall'imputato non ha mai superato la soglia della penale rilevanza e dunque non è mai stata prevista come reato.
4.3. Si tratta di considerazione assorbente su ogni altra questione sollevata con il ricorso che impone, in ogni caso, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015