FATTI DI CAUSA
1. Le parti civili Bl.My., Ha.Fi. e Bl.Ah., ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 7701/21 che confermava la sentenza pronunciata dal G.i.p. presso il Tribunale di Modena con cui l'imputato Lu.Ra. era assolto perché il fatto non costituisce reato in relazione al reato di omicidio colposo per la violazione degli artt. 141 e 142 codice della strada ai danni di Bl.Er., fatto accaduto in Ca. il 6 Febbraio 2017.
2. Le parti civili lamentano, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge per inosservanza delle norme relative alla causalità della colpa e quindi ne deducono l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, con un primo profilo si lamenta la violazione del principio di responsabilità colposa nella circolazione stradale, secondo cui il conducente con diritto di precedenza che ha a sua volta violato delle norme di prudenza specifiche volte a prevenire il tipo di evento poi in concreto verificatosi, non può essere considerato esente da responsabilità colposa per l'incidente.
3. Sulla motivazione della sentenza di assoluzione dei giudici di appello, conforme alla sentenza di primo grado, i ricorrenti osservano che il consulente tecnico del pubblico ministero, dopo aver ammesso pacificamente l'eccesso di velocità per almeno 16 km/h, ha semplicemente affermato che in caso di urto a quella velocità le conseguenze fatali sarebbero state non dissimili da quelle concretamente verificatesi. E ciò e cosa ben diversa dall'affermare che a tale velocità l'urto ci sarebbe stato ugualmente. In breve, si contesta la deduzione del c.t., come recepita in motivazione, in base alla quale l'urto sarebbe avvenuto comunque, anche se l'imputato avesse rispettato il limite di velocità.
4. Invero, nell'unico motivo di ricorso si prospetta un altro profilo critico della motivazione impugnata costituito dalla considerazione che nel fatto concreto l'evento sarebbe la risultante di due condotte colpose convergenti costituite dalla violazione dell'obbligo di concedere la precedenza da parte della vittima conducente dell'autocarro nonché dalla violazione del dovere di prudenza nella guida e del limite specifico di velocità vigente nel luogo dell'incidente da parte dell'imputato conducente dell'auto BMW. Sul punto, sostengono le parti civili ricorrenti, e mancata nella motivazione una corretta considerazione della condotta negligente dell'imputato che avrebbe riposto affidamento negli altri utenti della strada. Ciò porterebbe a non escludere il nesso di causalità psichica tra il comportamento in parte negligente.
5. Il ragionamento esposto nella motivazione della sentenza di appello e tutt'altro che ipotetico, in quanto nella valutazione dell'assenza di concausalità colposa, con un'elaborazione argomentativa lineare che non può considerarsi illogica o travisante, recepisce il dato tecnico della cinetica dell'impatto dei corpi veicolari coinvolti tenendo conto, in relazione alle violazioni del codice della strada da parte di entrambi i protagonisti dell'impatto, soprattutto del calcolo del moto, della meccanica e della velocità di entrambi i mezzi, non soltanto di quello dell'imputato.
6. A tal riguardo il motivo di ricorso sposta l'attenzione sul principio secondo cui, se il conducente con diritto di precedenza ha a sua volta violato norme di prudenza specifiche od anche generiche volte a prevenire il tipo di evento poi concretamente verificatosi, non ci si può esimere dal ravvisare un suo concorso nella responsabilità complessiva dell'evento. Considerazione che nel caso concreto non esonererebbe da responsabilità l'imputato in quanto egli, pur avendo diritto di precedenza,, avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità e quindi evitare il sopraggiungere dell'automezzo altrui ancorché con marcia irregolare.
7. Il motivo evoca, quindi, il principio di affidamento, in base al quale in un dato ambito di rischio, qual e nel caso la circolazione stradale, ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma può riporre un ragionevolmente affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano osservando le regole di diligenza proprie.
8. Il Collegio, sul solco di una consolidata giurisprudenza, ribadisce che il principio di affidamento nella circolazione stradale, si deve contemperare con l'opposto principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui purché questo sia stato ragionevolmente prevedibile nelle condizioni concrete; di talché la colpa della vittima rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente per quanto residuale (Sez. 4, n. 492:3 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 6/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 6/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 12260 del 9/01/2015, Moccia, Rv. 263010; Sez. 4, n. 46741 del 8/10/2009, Minunno, Rv. 245563).
9. In proposito, il Collegio intende ulteriormente evidenziare che nel caso . di convergenza delle colpe di agente e vittima la valutazione sull'affidamento del primo riposto sulle condotte altrui, vittime o cooperanti, presuppone un ruolo causale materiale e psicologico nel caso in cui l'agente abbia anche in minima parte contribuito alla causazione dell'evento con una propria violazione cautelare, osserva che nel caso in scrutinio la prova - esposta con linearità logica in motivazione non soltanto con riferimento alle deduzioni del c.t. - ha evidenziato che la violazione cautelare costituita dal leggero superamento del limite di velocità (16 km/h) non assurge a costituire una concausa dell'evento. Non si tratta di esonerare da responsabilità colposa chi ha posto in essere comunque una concausa ma evidenziare che non e emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'indicata minima violazione del limite di velocità, tenuto conto anche della rilevante velocità e della massa del mezzo guidato dalla vittima, sia stata nella dinamica dell'impatto tra i due veicoli una effettiva (e non ipotetica) concausa dell'evento, tale da addebitarlo eziologicamente anche all'imputato, oltre che alla vittima.
14. Medesime considerazioni merita l'argomento, sostanzialmente identico anche se esposto nel ricorso a contrario con processo logico condizionalistico di eliminazione mentale, per il quale se la velocità fosse stata inferiore l'evento si sarebbe evitato. Anche questo profilo e esposto con sufficiente coerenza nella motivazione della sentenza impugnata laddove ritiene di condividere la valutazione del c.t. circa la pesantezza del mezzo, la traiettoria dei veicoli coinvolti e l'altissima velocità a cui viaggiava la vittima (elemento trascurato nell'impugnativa delle parti civili) perché nella dinamica complessiva dell'impatto, anche con un differenziale di velocità di 16 km/h, non si sarebbe evitato l'urto con le conseguenze letali verificatesi. Da tale linearità argomentativa si desume che non si può apprezzare il generico ragionamento controfattuale proposto dalla difesa.
15. In definitiva, si rigetta il ricorso e ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.