RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Cagliari di condanna, ex art. 442 c.p.p., di P.A. in ordine al reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) in danno di G.D., P.A.M., O.M., in esso assorbito quello di lesioni gravi in danno di P.G., commesso in (Omissis) il (Omissis) alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Nelle prime ore del mattino del (Omissis) l'imputato, alla guida dell'autoveicolo (Omissis) sul quale erano trasportai G., P. e O.M., stava percorrendo viale (Omissis) in direzione dell'abitato di (Omissis), quando, nell'imboccare la bretella che gli avrebbe consentito di accedere ad una rotatoria, a causa della presenza di un dosso e della elevata velocità stimata dallo stesso consulente della difesa del P.A. in 124 Km/h a fronte di un limite presente il loco di 50 km/h, aveva perso il controllo del mezzo; l'autovettura, sollevatasi dal pavimento stradale, era andata a schiantarsi contro il guardrail sistemato sulla destra della carreggiata, oltre il quale era infisso un palo in metallo di rilevante diametro posto a servizio di una rete elettrica, e si era ribaltata numerose volte; in esito alla schianto i passeggeri avevano riportato gravi ferite a seguito delle quali G.D., P.A.M., O.M. erano deceduti.
All'imputato, quali addebiti di colpa, sono stati contestati l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia e la violazione del D.Lgs. n. 30 aprile 1002 n. 285, artt. 140, 141 commi 1, 2, 3 e 142.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
3.1 Con il primo, ha dedotto la violazione dei legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 c.p. in relazione alla condotta omissiva imprudente dei passeggeri che non avevano indossato le cinture di sicurezza e in relazione alla presenza del palo. Il difensore rileva che la Corte di Appello aveva negato tale circostanza sulla base di una interpretazione della norma errata, tale per cui l'evento ivi menzionato sarebbe l'incidente stradale e non la morte. Pacifico - secondo il ricorrente- che con l'utilizzo del termine "evento" il legislatore abbia inteso riferirsi all'evento del reato di omicidio stradale, ovvero alla morte della persona offesa. Nel caso in esame doveva ritenersi che il mancato utilizzo delle cintura da parte dei trasportati fosse stata concausa della morte della vittima, in quanto lo stesso Consulente Tecnico del Pubblico Ministero aveva affermato che, laddove gli occupanti avessero indossato i dispositivi di protezione, il sinistro anche per loro, oltre che per l'imputato che indubbiamente indossava le cinture, non avrebbe avuto esito infausto.
2.2. Con il secondo motivo/ ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla omessa pronuncia sulla richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di perizia volta ad accertare se il palo a ridosso della barriera di protezione fosse stato posizionato in modo corretto e nel rispetto delle normative vigente. In particolare il difensore ribadisce che secondo il consulente della difesa nella apposizione del palo non era stata rispettata la normativa vigente, ovvero il DM 21 giugno 2004 Ministero Infrastrutture e Trasporti, e che tale scorretto posizionamento era stato concausa dell'evento infausto: nonostante fosse stato richiesto, con i motivi di appello, un approfondimento peritale a fronte delle contrastanti argomentazioni degli altri consulenti, la Corte aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla relativa richiesta.
3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 c.p..
2. A norma di tale articolo, "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà ". Ricorre, dunque, tale circostanza attenuante ad effetto speciale nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2.1.La Corte di appello, in replica all'analogo motivo formulato con
l'impugnazione, ha ritenuto che nel caso di specie non vi fossero i presupposti normativi di applicabilità della circostanza attenuante in esame. Secondo i giudici l'art. 589 bis comma 7 c.p., nel prevedere la diminuzione della pena fino alla metà nelle ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza della azione o della omissione del colpevole, farebbe riferimento all'evento-incidente e non già all'evento-morte, in coerenza con il fatto che soltanto il concorso di altri fattori, umani o naturali nella determinazione del sinistro è suscettibile di attenuare il disvalore della condotta e giustifica un minore trattamento sanzionatorio: diversamente opinando, proseguono i giudici, l'attenuante in parola diventerebbe quasi obbligatoria, posto che la morte è sempre la conseguenza di una pluralità di cause contingentemente necessarie.
2.2. La interpretazione della Corte di Appello non appare coerente con la formulazione letterale della norma che ha introdotto detta attenuante e con la ratio ad essa sottesa. Nel reato di cui all'art. 589 bis cod. pen l'evento, per come è costruita la fattispecie, è la "morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale", che dovrà essere punito in maniera attenuata nelle ipotesi in cui concausa della morte sia stata oltre alla condotta colposa dell'autore del reato anche un comportamento colposo della vittima o di terzi o qualunque concorrente causa esterna.
2.3. Pacifico, prima della introduzione della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, c.p. che, in caso di incidente stradale, il mancato uso da parte della vittima delle cinture di sicurezza integrasse una condotta colposa concorrente della quale si doveva tenere conto nella determinazione della pena e nella determinazione della somma da liquidare ai fini del risarcimento del danno (ex plurimis Sez. 4, n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737 secondo cui "in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità , abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull'ammontare risarcitorio").
La introduzione della circostanza attenuante in esame, stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell'autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l'evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne. Non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell'evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all'obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.
Una rassegna dei casi in cui tale attenuante è stata ravvisata nella
giurisprudenza di legittimità vale a confermare tale assunto. La Corte di Cassazione ha precisato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. è configurabile:
- nel caso della violazione dell'art. 190 C.d.S. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, (Sez. 4 n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766);
- nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto) (Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559 nella quale si fa riferimento anche alla condotta colposa dei sanitari quale possibile concausa dell'evento da valutare ai sensi dell'art. 589 bis comma 7 c.p.);
- nel caso della condotta colposa del ciclista che, viaggiando in prossimità del centro e non del margine destro della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173);
- in ogni ipotesi in cui l'evento sia dipeso dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep.2019, Stauber, Rv. 276254);
- nel caso di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici (Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504).
La Corte di Cassazione ha, invece, escluso fosse configurabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. nel caso di un tamponamento violento da cui era derivata la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si era trovata alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, confermando che non poteva considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima - d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso - dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873).
2.4.Nel caso in esame, dunque, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare i fattori segnalati con i motivi di appello, quali possibili concause in concreto della morte della vittima, e verificare conseguentemente l'applicabilità nel caso in esame della circostanza di cui all'art. 589 comma 7 bis c.p..
3.I1 secondo motivo, con cui si censura il mancato espletamento della perizia volta a verificare se il palo, sul quale, infine, la macchina era andata ad impattare, fosse stato apposto correttamente in conformità alla normativa di settore, deve essere considerato inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato.
E' principio consolidato quello per cui nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Secondo il consolidato orientamento di legittimità tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353).
Nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato che il supposto fattore causale rappresentato dalla presenza del palo non poteva aver interrotto il nesso di causa fra la condotta colposa del conducente dell'auto e l'evento ed ha implicitamente rigettato la relativa istanza istruttoria, in quanto non influente ai fine della affermazione di responsabilità , con un percorso logico e coerente e, pertanto, non censurabile.
4.La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 c.p. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari che nel nuovo giudizio dovrà attenersi al principio su indicato. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023