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Omicidio stradale: revoca della patente e obbligo di motivazione in assenza di aggravanti

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 26/03/2024, n.16689

In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 16 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato ad Kr.Ak., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in R il 18 luglio 2022. Il giudice ha escluso l'aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 2, menzionata nel capo di imputazione, alla luce degli esami tossicologici disposti nel corso delle indagini dai quali non era emerso alcuno stato di alterazione conseguente all'uso di alcolici o stupefacenti. È stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. L'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La difesa osserva che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. è stata esclusa; pertanto, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la revoca della patente non era obbligatoria e tuttavia la sentenza impugnata non ha motivato in ordine all'applicazione di tale sanzione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo esame sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile perché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (per tutte: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349) e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. 2. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Nel caso di specie, la Kr.Ak. era imputata della violazione dell'art. 589 bis, commi 1 e 2, cod. pen., ma nella descrizione del fatto non si faceva riferimento ad una alterazione conseguente all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e la sussistenza dell'aggravante è stata esclusa in sentenza. Nondimeno, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tale scelta è stata così motivata: "ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. n. 285/92 deve essere disposta la revoca della patente di guida". Basta ricordare allora che, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, "in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada." (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022). 3. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma ufficio del Giudice per le indagini preliminari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma in diversa composizione fisica. Cosi deciso il 26 marzo 2024. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2024.
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