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Omicidio stradale: sui criteri di determinazione della durata della sospensione della patente

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2024, n.7410

I criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono quindi, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Do.Al. in ordine al reato di omicidio stradale aggravato (art. 589-bis cod. pen.), con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 589-bis, comma quinto, n. 1, cod. pen., per aver la Corte territoriale ritenuto configurabile la relativa circostanza aggravante in ragione del semplice superamento dei 70 km/h da parte della vettura investitrice condotta dall'imputato in centro abitato, ancorché la velocità accertata (77 km/h) non fosse anche pari o superiore al doppio di quella consentita (50 Km/h). 2.2. Con i motivi secondo e terzo si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per aver la Corte territoriale escluso i presupposti della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivo terzo, nonché confermato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida omettendo di motivare in merito alle sottese ragioni dell'applicazione di essa in luogo della mera sospensione della patente, nonostante l'esclusione (in appello) dell'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen., e in considerazione della parziale dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada a opera di Corte cost. n. 88 del 2019 (motivo secondo). 3. Le parti hanno concluso per iscritto come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. La prima censura devolve la questione dell'interpretazione della prima parte del disposto, introducente circostanza aggravante speciale del delitto di omicidio stradale, di cui all'art. 589-bis, comma quinto, n. 1, cod. pen., secondo la quale: “... La pena di cui al comma precedente si applica altresì: ... al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ... cagioni per colpa la morte di una persona ...”. 2.1. I giudici di merito, di primo e di secondo grado, in termini radicalmente opposti rispetto alla linea interpretativa sostenuta dalla difesa, hanno ritenuto la circostanza aggravante integrata in ragione dell'accertamento di una velocità pari o superiore a 70 km/h (precisamente 77 km/h) ancorché inferiore al doppio di quella consentita (pari a 50 km/h). Il riferimento ai 70 km/h sostanzialmente opererebbe alla stregua di una “clausola di apertura” tale da consentire di ritenere i due elementi condizionanti l'operatività dell'aggravante, entrambi legati alla velocità, non cumulativi bensì alternativi tra loro. Diversamente opinando, si sostiene, l'aggravamento non opererebbe con riferimento a fattispecie oggettivamente gravi in quanto caratterizzate dal procedere in centro urbano a una velocita pari o superiore a 70 km/h, solo perché inferiore, la velocità in concreto riscontrata, al doppio di quella consentita (in sostanza, nei casi in cui la velocità consentita fosse determinata in entità inferiore a 35 km/h). 2.2. Il motivo in esame è manifestamente fondato in ragione dell'univoca interpretazione letterale della norma in oggetto, non potendole attribuire un senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. 2.2.1. Significativa, ai presenti fini, è la funzione assunta dal termine “comunque” con il quale il legislatore pone in relazione tra loro le due componenti dell'unico elemento circostanziale in esame, entrambe afferenti alla velocità (“..., procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ...”). L'uso testuale del detto termine {“comunque”) per inserire l'elemento della velocità “non inferiore a 70 km/h” assume difatti, nella struttura della frase della quale si compone la norma in esame, un palese e univoco significato limitativo rispetto all'elemento precedente, anch'esso afferente alla velocità {“... pari o superiore al doppio di quella consentita ...”). Il legislatore ha così inserito una condizione di operatività dell'aggravante che pur non entrando in contraddizione con la precedente ne limita la validità. L'utilizzo della particella congiuntiva “e” attribuisce difatti al termine che essa precede {“comunque”) un valore di aggiunta e non di correzione con la funzione di far progredire il testo indicando che ciò che segue (velocità “non inferiore a 70 km/h”) si aggiunge enunciativamente a ciò che precede (velocità “... pari o superiore al doppio di quella consentita ...”) 2.2.2. In termini opposti rispetto a quanto sostanzialmente ritenuto dai giudici di merito, il riferimento ai 70 km/h opera quindi alla stregua di una clausola non di “apertura” bensì di “chiusura” del precetto introducente la circostanza aggravante. Sicché, i due elementi condizionanti l'operatività dell'aggravante, entrambi legati alla velocità, devono essere intesi in termini cumulativi e non alternativi: la velocità, per poter ritenersi integrata l'aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h. 2.2.3. Alle conclusioni ermeneutiche di cui innanzi, cui si è giunti in forza della univocità del dato letterale, deve altresì aggiungersi che è proprio siffatto profilo di qualificata offensività, apprezzabile per la maggiore gravità della condotta in quanto integrante entrambi i suddetti elementi condizionanti l'operatività dell'aggravante, a giustificare l'inasprimento sanzionatorio, in linea con il principio di offensività quale criterio guida, prima, del legislatore in merito alla individuazione dei singoli tipi di reato e degli elementi circostanziali e, poi, dell'interprete (si vedano, per i riferimenti al principio di offensività quale criterio d'interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, come ricordato da Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741, ex plurimis: Corte cost. n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, n. 354 del 2002 e n. 370 del 1996; si vedano altresì, per il riferimento a una necessaria “apprezzabile offensività” del tipo di reato, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione, oltre che la citata sentenza “Leva”, in motivazione, che ne estende il rilievo anche agli elementi circostanziali). 2.3. Orbene, premesso quanto innanzi circa la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 589-bis, comma cinque, n. 1, prima parte, cod. pen., e non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante nella fattispecie concreta. Emerge difatti pacificamente, tanto dalla sentenza impugnata quanto dal ricorso, una velocità di percorrenza pari a 77 km/h di una strada del centro urbano con imposto il limite di 50 km/h, con conseguente integrazione di uno solo dei due elementi costituenti l'aggravante in oggetto, la velocità non inferiore a 70 km/h, e non di quello costituito dalla velocita" pari o superiore al doppio del limite consentito. 2.4. Dall'accoglimento del presente motivo di ricorso, con esclusione della circostanza aggravante in oggetto, cui seguirà in sede rescissoria un nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio, deriva l'assorbimento del terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale dovrà infatti pronunciarsi in merito al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena effettuando la sottesa valutazione prognostica anche in considerazione della condotta dell'imputato, proprio perché meno grave in quanto non integrante la circostanza aggravante di cui innanzi. 3. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, deducente l'omessa motivazione in merito all'applicata sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo della mera sospensione della patente, nonostante l'esclusione (in appello) dell'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen. 3.1. All'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che, in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni personali stradali gravi o gravissime), il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che l'hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490, in motivazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/o2/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). I criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono quindi, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, De Luca, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 12:747 del 2022, De Angelis, cit., in motivazione, per la quale valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di penai, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto). 3.2. Orbene, come dedotto dal ricorrente, l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è totalmente privo dell'iter logico-giuridico sotteso alla confermata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dì guida, in luogo della meno grave sanzione della sospensione della stessa patente, nonostante l'esclusione in grado d'appello della circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma quinto, n. 1, cod. pen., che si elimina, e limitatamente alla statuizione intuente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, intendendosi per esso anche quello inerente alla sanzione amministrativa accessoria, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, la quale si pronuncerà anche in merito alla richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rimasta assorbita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 589 bis, comma 5 n. 1, cod. pen., che elimina, e limitatamente alla statuizione inerente alla sanzione amministrativa accessoria con rinvio, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso l'11 gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2024.
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