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Omicidio stradale: sulla revoca della patente di guida nelle indagini preliminari

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 02/10/2018, n.46487

L'art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada, che prevede la revoca della patente di guida in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., si applica anche nel caso in cui la sentenza di patteggiamento sia emessa nella fase delle indagini preliminari, all'esito dell'udienza di cui all'art. 447 cod. proc. pen.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha applicato a L.S.B., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis c.p., per aver cagionato, violando norme sulla disciplina della circolazione stradale in (OMISSIS), a D.M. lesioni personali giudicate guaribili in un tempo superiore ai quaranta giorni. Il giudice ha disposto ex officio, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2. L.S.B. ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 447 c.p.p., e 222 C.d.S., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida pur trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa nella fase delle indagini preliminari, per la quale il legislatore non ha previsto l'applicazione della sanzione accessoria. Con un secondo motivo ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., per palese contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede indistintamente la revoca della patente di guida sia nel caso di lesioni gravi o gravissime sia nel caso di omicidio colposo, con o senza assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. 3. Il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata il 18 settembre 2018 il difensore del ricorrente ha depositato verbale di remissione di querela, e relativa accettazione, sottoscritto da D.M. e L.S.B. davanti alla Stazione Carabinieri di (OMISSIS) in data 4 settembre 2018, chiedendo che il reato sia dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela ai sensi del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che si tratta di sentenza inerente a reato perseguibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2018, come si evince dalla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, in base alla quale "Il criterio di delega di cui alla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 16, lett. a), n. 1), impone dunque di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità. Detta condizione si riscontra anche nelle fattispecie criminose di cui all'art. 590-bis c.p., commi 1, 4, 5 e 6". 2. Tanto premesso, il ricorso è infondato. L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di cui all'art. 447 c.p.p., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Considerando il ricorso attinente all'illegalità della pena, si deve ritenere che, nel caso in esame, il giudice abbia legittimamente applicato, ratione temporis, la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2, così come novellato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, che, al quarto periodo, recita: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena". La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 c.p.p., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101). 4. La circostanza che la sentenza di patteggiamento sia stata pronunciata all'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 447 c.p.p., piuttosto che nell'udienza preliminare o nel giudizio direttissimo o immediato incide sul diritto della parte civile a costituirsi e ad ottenere il rimborso delle spese processuali (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 24135601; Sez. 6 n. 26036 del 21/03/2018, Cerrai, n.m.), sul regime di retrattabilità della richiesta (art. 447 c.p.p., comma 3), sulla facoltatività della partecipazione delle parti (art. 447 c.p.p., comma 2, Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, De Martino, Rv. 21683101), dunque sul regime processuale che prelude alla sentenza, ma non muta la disciplina sostanziale nè il regime sanzionatorio ad essa correlato. 4.1. A tale conclusione induce il tenore letterale dell'art. 448 c.p.p., comma 1, p.p., che accomuna, ai fini dell'adozione della pronuncia ex art. 444 c.p.p., comma 1, l'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p., l'udienza preliminare, il giudizio direttissimo, ed il giudizio immediato. Diversamente argomentando, e seguendo il ragionamento del ricorrente che ritiene si debba attribuire effetto premiale anche sotto il profilo sanzionatorio alla scelta di definire il rito anticipatamente, non si spiegherebbe l'equiparazione, ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria, tra sentenza di condanna e sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. 4.2. La lettura sistematica dell'art. 222 C.d.S., e le modifiche a tale norma apportate dalla L. n. 41 del 2016, inducono a rimarcare l'obiettivo della complessiva disciplina di implementare, nell'ottica di un più accentuato rigorismo, la precedente normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 3 (ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice). 4.3. La riforma ha, infatti, ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 bis e 590 bis c.p.. E' noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente - in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, ponendosi dunque l'interpretazione qui avallata in linea con la suindicata ratio. 5. Con riguardo all'eccezione d'illegittimità costituzionale della norma, la si ritiene manifestamente infondata. E' lo stesso legislatore infatti, in linea con lo spirito repressivo della riforma, che ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l'obbligatorietà della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale. Sul punto è stato già affermato (Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Tosolini, Rv.27081901) che si tratta di una scelta che rientra nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità 5.1. La prospettata questione di legittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata poichè tale sanzione non ha natura sostanzialmente penale secondo l'interpretazione della CEDU, art. 7 adottata dalla Corte di Strasburgo. Il concetto di matiere penale inteso in senso sostanzialistico è stato elaborato dalla Corte di Strasburgo al precipuo fine di estendere l'applicazione del divieto di bis in idem in conformità alla CEDU, art. 4, prot. n. 7, in relazione alla libertà accordata alla Corte EDU di applicare il regime garantistico della CEDU, mentre non può risolversi nell'attribuzione di un potere in grado di annullare le differenze tra le nozioni europea ed interna di sanzione penale. 5.2. In proposito, la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 49 del 14 gennaio 2015) ha chiarito che, in relazione al diritto interno, l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale attiene al più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti migliori per perseguire l'effettività dell'imposizione di obblighi e doveri. La Consulta ha, altresì, sottolineato come la giurisprudenza della Corte EDU abbia elaborato suoi peculiari indici per qualificare una sanzione come pena ai sensi della CEDU, art. 7 al fine di scongiurare che vasti processi di decriminalizzazione possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dalla CEDU, artt. 6 e 7 senza voler porre in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali nell'adottare strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati dell'illecito penale. 6. Conclusivamente, dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018 Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
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