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Omicidio stradale: non sussiste se l'evento morte è riconducibile a più cause

Omicidio stradale

Tribunale Taranto sez. I, 11/04/2023, n.407

La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti precisato che, mentre la "probabilità statistica" attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la "probabilità logica", seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale (in tal senso, cfr. anche Cass., Sez. IV, 5.10.1999, Ha., rv. 216219; 30.3.2000, Ca., rv. 219426; 15.11.2001, Pu.; 23.1.2002, Orlando, cit.).

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di Taranto all'esito dell'udienza preliminare del 20 settembre 2018, SA.Gi. era rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato meglio descritto in epigrafe. All'udienza del 04 Dicembre 2018, il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove articolate dalle parti. All'udienza dell'11 giugno 2019 era escusso il Consulente del Pubblico Ministero (…); all'esito dell'escussione era acquisita la Consulenza tecnica. All'udienza del 14.01.2020 erano escussi i testi CA. ed altri (…). All'udienza del 22.03.2022 l'imputato si sottoponeva all'esame. All'udienza dell'11.10.2022 era escussa ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. la Dottoressa (…). All'udienza del 27.12.2022 era escusso il teste MA.Pi. All'Udienza del 31.01.2023 il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria, le parti procedevano alla discussione presentando le relative conclusioni; il Giudice dava dunque lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce. Motivi della decisione Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite nel dibattimento consentono di pervenire ad un giudizio assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. 1. L'analisi delle prove. Alla luce dell'istruttoria svolta il sinistro può essere ricostruito nei termini che seguono. Il sig. MA.Ni., in data 08 maggio 2016, alle ore 20:45 circa, alla guida dell'ambulanza (…), di proprietà dell'ASL Taranto, con sede in Taranto, al Viale (…), percorreva la (…), in direzione di quest'ultima località, verosimilmente, in 4a marcia ad una velocità compresa tra 75-76 km/h (superiore al limite massimo di velocità 50 km/h, imposto dall'Ente gestore della strada), con a bordo il sig. SA.Gi., infermiere ed odierno imputato, ed il sig. (…), (paziente trasportato in barella). Giunto all'imbocco della rotatoria, il sig. MA.Ni., a causa della velocità elevata, subiva una riduzione dello spazio illuminato artificialmente davanti al veicolo che lo portava a "guardare lontano", trascurando l'attenzione agli oggetti vicini (il cordolo della rotatoria), benché i luoghi fossero ben illuminati e segnalati dai lampeggiatori fissi e dai catadiottri delimitatori di corsia, indi, perdeva il controllo del veicolo, usciva fuori corsia, oltrepassava il cordolo di delimitazione della rotatoria e finiva la corsa contro il guardrail, posto sul margine destro della corsia di marcia verso Massafra. L'autolettiga giungeva all'urto attraversando la corsia di traverso, inclinata di 120,00 circa rispetto all'asse X (rivolto nella direzione Taranto, ovvero con l'asse Y perpendicolare, quest'ultimo rivolto verso Nord). Secondo tale configurazione d'urto, la parte anteriore destra del veicolo, veniva in contatto con il guardrail posto sul margine destro della corsia in direzione Massafra. A causa della forza d'urto e dell'urto eccentrico il veicolo subiva una rotazione oraria e il guardrail, veniva sradicato e proiettato oltre il piano campagna, mentre, l'ambulanza precipitava nel canale di scolo delle acque ivi adiacente, Pertanto il veicolo, raggiungeva la posizione statica finale posta a 4, 5 metri circa più avanti. Per quanto attiene alle velocità di marcia assunta dal conducente dell'autolettiga prima dell'urto contro il cordolo in pietra della rotatoria, nonché del successivo urto contro il guardrail posto a destra della corsia in direzione Massafra gli Agenti della Polstrada di Taranto, all'incirca undici metri dopo la segnaletica orizzontale di dare precedenza, all'imbocco della rotatoria (punto "E" dello schizzo planimetrico del campo del sinistro, cfr. planimetria n. 02), rinvenivano ed evidenziavano scalfitture sul cordolo in pietra della rotatoria e tracce di olio e di altri liquidi persi dal veicolo. L'autolettiga continuava a percorrere, uno spazio fuori corsia di altri 24,5 metri circa (in parte sul cordolo della rotatoria ed in parte sulla parte di corsia rivestita di mattonelle di colore rosso), fino al punto di impatto contro il guardrail, posto a destra della corsia in direzione Massafra. In tale tragitto, il cerchio ruota anteriore sinistra dell'autolettiga, si deformava e il sottoscocca subiva un'introflessione del lamierato. Il veicolo urtava contro il guardrail alla velocità di 67 km/h. Per quanto attiene alla dinamica dell'urto del paziente, sig. (…), trasportato in barella all'interno del vano autolettiga, unitamente all'infermiere, sig. SA.Gi., il personale del 118, intervenuto a seguito dell'incidente, rinveniva il paziente fuori dalla barella e incastrato tra il sedile e non precisando se la barella fosse o meno dotata di cinture di sicurezza, né tantomeno se le stesse fossero o meno allacciate o lacerate, a seguito della proiezione del paziente fuori dalla barella, (circostanza confermata dalla teste Po. all'udienza dell'11.10.2022). Quanto alla dinamica dell'urto del paziente il Consulente del Pubblico Ministero rilevava che il (…) era stato trasportato nell'autolettiga in barella, e che, sia il Ma. in sede di dichiarazioni spontanee rese il 08.05.2016, sia il Sa. in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 11 maggio 2016, avevano dichiarato che il paziente era regolarmente allocato sulla barella con le cinture di sicurezza allacciate. Tale circostanza è stata confermata dal Sa. in sede di esame. In data 02/01/2017, allorquando il Consulente tecnico del Pubblico Ministero, compiva il sopralluogo presso la depositeria (…), ed effettuava l'ispezione dell'autolettiga (…), mancava la barella sulla quale era stato trasportato il paziente, mentre la strumentazione di bordo risultava regolare ed efficiente. Inoltre, il sistema di bloccaggio per barelle, tipo (…), prodotto dalla ditta (…) era funzionante. Pertanto, tenuto conto che la barella veniva agganciata sul supporto barella, tramite il sistema di bloccaggio il Consulente escludeva che il paziente, a seguito dell'urto (prima sul cordolo e poi sul guardrail), fosse stato proiettato sul pavimento del vano autolettiga con tutta la barella, perché quest'ultima, rimaneva regolarmente agganciata al supporto SLAM. Il Consulente poi rilevava che, per quanto riguarda il trasporto in sicurezza dei pazienti nelle autolettighe, è opportuno precisare che, gli stessi, vengono posizionati sulle barelle ed allacciati con due cinture di sicurezza, di cui una posizionata all'altezza dello stemo-stomaco e l'altra posizionata all'altezza delle ginocchia. Nel caso de quo, se da un lato si deve ritenere che il paziente veniva trasportato in barella, assicurato dalle cinture di sicurezza (circostanza confermata e precisata sia dal sig. MA.Ni., che dal sig. SA.Gi.), dall'altro è pure vero che, a seguito dell'urto del veicolo, il sig. (…), veniva proiettato sul pavimento dell'autolettiga. Per cui, escludendo l'ipotesi che il paziente non avesse le cinture allacciate secondo il Consulente è verosimile che il paziente, avesse le cinture di sicurezza allacciate, ma queste non fossero ben strette al corpo. Indi, a seguito della forza d'urto e della decelerazione subita dall'ambulanza (circa 8 OH 00 m/s? = 8,15-10,20 g), il paziente scivolava via dalla barella e veniva proiettato sul pavimento dell'autolettiga, fino a quando arrestava drasticamente il proprio movimento, tra il setto di separazione del vano lettiga e la porta posteriore destra. In tali condizioni, il paziente, rischiava l'arresto respiratorio, a causa della repentina decelerazione, subita in poco spazio, tanto che l'infermiere, effettuava immediatamente la respirazione meccanica. Il Consulente tecnico escludeva poi che la caduta del paziente sul pavimento dell'autolettiga, sia stata dovuta ad ima eventuale rottura o lacerazione delle cinture di sicurezza, oppure ad una mancata tenuta del dispositivo del sistema di bloccaggio per barelle (ed. SLAM, cfr. foto n. 46 e fig. n. 12-13), in quanto i dispositivi di sicurezza e di bloccaggio sono testati per sopportare accelerazioni di 10 g, secondo quanto previsto nella norma UNI-EN 1780 mentre le cinture di sicurezza, di larghezza pari a 46 mm., vengono omologate per sopportare carichi di rottura (forze dinamiche di trazione), di 9800 N. Per cui, assumendo che la massa del corpo del sig. (…) fosse pari a 80 kg circa (massa corporea media, tenuto conto che la massa del paziente non era nota e reperibile dagli atti del procedimento), tenuto conto che a seguito dell'urto, il corpo del paziente, veniva sottoposto ad una accelerazione di 80 più 100 m/s di conseguenza, la forza inerziale (in virtù del secondo Principio della Dinamica (…), era pari a 6400 N 8000 N, ovvero inferiore alla forza di rottura delle cinture di sicurezza e di tenuta del dispositivo di bloccaggio SLAM. Inoltre, poiché la forza inerziale era minore della forza d'urto, qualora il paziente fosse stato ben assicurato dalle cinture di sicurezza, sulla barella, non avrebbe subito il sobbalzo sulla barella (corrispondente al momento in cui l'ambulanza urtava e saliva sul cordolo della rotatoria), né la proiezione sul pavimento dell'autolettiga (corrispondente al momento in cui l'ambulanza urtava contro la barriera stradale). Per il Consulente tecnico della Procura la causa che ha maggiormente determinato l'evento, è stata l'elevata velocità dell'ambulanza (…), ritenuta non commisurata allo stato dei luoghi, non contenuta nei limiti imposti per quel tratto di strada, né ridotta in prossimità di una rotatoria; se il conducente dell'ambulanza, avesse condotto il veicolo, ad una velocità commisurata allo stato dei luoghi e contenuta nei limiti imposti per quel tratto di strada (50 km/h), non avrebbe subito la riduzione visiva dello spazio illuminato artificialmente davanti al veicolo ed avrebbe potuto "apprezzare" meglio gli oggetti presenti nell'area della rotatoria (il cordolo sopraelevato), peraltro ben illuminati (come da progetto allegato) e segnalati (come previsto dalla norma) dai lampeggiatori fissi e dai catadiottri delimitatori di corsia. La posizione del MA.Ni. È stata definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto n. 495/2019 del 20.09.2018. Quanto ai profili di responsabilità dell'odierno imputato il Consulente Tecnico nel corso della testimonianza resa in udienza ha precisato che, ove il paziente avesse avuto un peso maggiore, pari ad esempio a 100 Kg, effettivamente la forza inerziale subita dal corpo del defunto sarebbe stata superiore rispetto alla forza di rottura delle cinture di sicurezza e di tenuta del dispositivo di bloccaggio SLAM; "AVVOCATO LO. - Diciamo il paziente, cioè non aveva le informazioni relative al paziente, quindi ha diciamo una sua presunzione e l'ha posto a 80 chili, a 80 chilogrammi. TESTE V. A. CO. - Certo. AVVOCATO LO. - supponiamo che il paziente pesasse 100 chili. TESTE V. A. CO. - Allora, 100 chili, lo deve moltiplicare per, facciamo 100 metri al secondo quadro perché è l'accelerazione, quindi 100 per 100 sono praticamente 10.000 newton. AVVOCATO LO. - Newton che superano. TESTE V. A. CO. - Che sono circa 1.000 chili al metro secondo quadro, quindi 10.000 newton. AVVOCATO LO. - Diciamo che superano. TESTE V. A. CO. - Che superano in quel caso quello che è previsto dalla, normativa. AVVOCATO LO. - Sì, allora io adesso. TESTE V. A. CO. - Però in quel caso dovremmo trovare le cinture strappate, ecco perché io. AVVOCATO LO. - Che lei non ha potuto vedere perché. TESTE V. A. CO. - E va bè, non c'erano." cfr. p.p. 13 e 14 del verbale fonotrascritto dell'udienza del 11/06/2019). Quanto alle cause del decesso del (…), il Dott. (…) ha dichiarato che l'evento traumatico subito in data 8.05.2016 ha rappresentato la causa unica ed esclusiva dell'evento morte del (…), (cfr. autopsia e relativa consulenza acquisita all'udienza del 14.01.2020. Nel corso del proprio esame testimoniale, il Dott. SO., quanto al peso del defunto ha dichiarato "AVVOCATO DIF. F. LO. - Benissimo. Senta, le devo chiedere quanto pesava il paziente al momento della morte. TESTE B. SO. - Purtroppo la sala autoptica di Taranto non ha una bilancia, quindi non posso esprimermi in merito al peso del paziente. Dalle foto considerate che l'ho visto sempre un mese dopo, adesso nell'esame obiettivo generalmente, anche quando non abbiamo la bilancia, scriviamo comunque un, io scrivo "di normale complessione somatica", però consideri che è stato un mese in ospedale, insomma, quindi non sono in grado di stabilire esattamente quanto pesasse. Stavo rivedendo le immagini, giusto per rispondere se avesse del, se fosse evincibile più o meno stabilire la massa adiposa, ma, insomma. AVVOCATO DIF. F. LO. - Si trattava di un. TESTE B. SO. - Un soggetto. AVVOCATO DIF. F. LO. - un paziente corpulento? TESTE B. SO. - Un metro e settantatrè, dalle immagini sembra un paziente corpulento, sì. AVVOCATO DIF. F. LO. - Un peso presunto non lo può dare? TESTE B. SO. - Non posso presumere". 2. Ricostruzione del fatto, nesso causale ed elemento soggettivo del reato. Sulla base del materiale probatorio esaminato, non residua alcun dubbio relativo alle modalità del fatto storico di reato con riguardo all'incidente che ha coinvolto l'autoambulanza (…), di proprietà dell'ASL Taranto. Occorre tuttavia soffermarsi sulla sussistenza dell'elemento psicologico e ai profili di colpa ascrivibili in capo all'odierno imputato, SA.Gi. alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria. Orbene, l'ipotesi accusatoria ritiene che il SA., infermiere presente all'interno dell'ambulanza incidentata, non avesse stretto correttamente le cinture di sicurezza intorno al corpo del (…) e che tale condotta negligente abbia comportato lo scivolamento del corpo della vittima fuori dalla barella e che ciò abbia causato trauma cranio-encefalico con MOF terminale che ha condotto il (…) al decesso. Tale ricostruzione si basa sul presupposto che la massa del corpo del sig. (…), fosse pari a 80 kg circa (massa corporea media, tenuto conto che la massa del paziente non era nota e reperibile dagli atti del procedimento), tenuto conto che a seguito dell'urto, il corpo del paziente, veniva sottoposto ad una accelerazione di 80 più 100 m/s e, di conseguenza, la forza inerziale (in virtù del secondo Principio della Dinamica, era pari a (6400 N 8000 N), ovvero inferiore alla forza di rottura delle cinture di sicurezza e di tenuta del dispositivo di bloccaggio SLAM. Tuttavia deve rilevarsi che il peso del paziente al momento dell'urto (orientativamente indicato in 80 Kg) risulta sconosciuto e che lo stesso consulente della Procura ha rilevato che, ove tale peso fosse stato maggiore, la forza inerziale subita dal corpo sarebbe stata superiore alla forza di rottura delle cinture di sicurezza e di tenuta del dispositivo di bloccaggio SLAM. Con riguardo al peso del (…) deve poi evidenziarsi che il Dott. SO. ha dichiarato che, al momento dell'autopsia il defunto risultava "piuttosto corpulento" e che non escludeva che lo stesso avesse potuto subire un dimagrimento a seguito della degenza in ospedale durata dieci giorni dal momento dell'incidente a quello del decesso. E ancora la Dott.ssa (…), medico del 118 intervenuta nell'immediatezza dell'incidente, ha riferito che, nel momento in cui ha potuto vedere il (…), lo stesso le appariva quale "un omone" di stazza robusta. Non è dunque possibile escludere che il (…), al momento dell'incidente, avesse un peso superiore agli 80 Kg. Inoltre poiché il Consulente della Procura non ha potuto visionata la barella di cui al capo di imputazione, non ha potuto valutare le caratteristiche e la qualità delle cinture di sicurezza di cui era dotata la barella, se le stesse fossero omologate agli standard richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale e lo stato di usura delle stesse (si noti al riguardo che la ASL Taranto non ha fornito alcuna documentazione comprovante le revisioni effettuate all'ambulanza in questione e l'aggiornamento dei relativi sistemi di sicurezza). Per tali motivi dunque non è possibile escludere per questo Tribunale che il SA. avesse assicurato correttamente il paziente alla barella con le cinture di sicurezza e che le stesse, in seguito all'urto, si siano aperte o strappate. Come illustrato dunque, l'istruttoria dibattimentale, non ha permesso di escludere plurimi decorsi causali alternativi che spieghino l'evento, tutti parimenti razionali e credibili. Quanto all'accertamento dei fatti con il termine "alta o elevata credibilità razionale" dell'accertamento giudiziale si fa riferimento ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità. La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti precisato che, mentre la "probabilità statistica" attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la "probabilità logica", seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale (in tal senso, cfr. anche Cass., Sez. IV, 5.10.1999, Ha., rv. 216219; 30.3.2000, Ca., rv. 219426; 15.11.2001, Pu.; 23.1.2002, Orlando, cit.). II procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p. (il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma 1 lett. e c.p.p.), deve condurre alla conclusione caratterizzata da un "alto grado di credibilità razionale", quindi alla "certezza processuale", che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio. Ex adverso, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo". Tanto premesso, nel caso di specie sussistono plurimi elementi che permettono di ipotizzare differenti decorsi causali alternativi con riguardo a quanto occorso all'interno dell'autoambulanza incidentata, tutti credibili (poiché il peso del paziente poteva essere superiore ad 80 Kg ovvero le cinture di sicurezza potevano essere usurate o non omologate). Nella descritta situazione probatoria, s'impone l'adozione nei suoi confronti di una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato. Letto l'art. 541 comma 2 c.p.p., condanna la costituita parte civile ASL Taranto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile. Il criterio di soccombenza infatti comporta che anche la parte civile possa essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato o della parte civile. I presupposti di tale condanna sono (art. 541 comma 2): - la richiesta dell'imputato; - l'assoluzione dell'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità o il rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno. Risultano dunque sussistenti nel caso di specie di tutti i presupposti per condannare la costituita parte civile ASL Taranto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile che si liquidano in 3.592,00 euro oltre IVA e CPA. P.Q.M. Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve SA.Gi. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Letto l'art. 541 comma 2 c.p.p., condanna la costituita parte civile ASL Taranto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile. Visto l'articolo 544, comma 3, c.p.p., fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione. Taranto 31.01.2023. TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO SEZIONE PRIMA PENALE Il Giudice Dott.ssa Federica Furio letta la sentenza del Tribunale di Taranto, sez. I penale, emessa il 31.01.2023 n. 407/2023 nei confronti di: SA.Gi., nato a (…), rilevato che nel dispositivo di sentenza per mero errore materiale dopo la dicitura: "Letto l'art. 541 comma 2 c.p.p. condanna la costituita parte civile ASL Taranto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile", non è stato riportato "che si liquidano in 3.592.00 enro oltre IVA e CPA." ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla correzione di tali errori materiali posto che "è legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per rimediare all'omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall'imputato, a cui il querelante è stato condannato" (Sez. 1, Sentenza n. 11632 del 09/02/2011 Ce. (dep. 23/03/2011) Rv. 249894-01); considerato che tale correzione di errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dal giudice; visto l'art. 535 co. IV c.p.p. DISPONE la rettifica della sentenza citata, come segue: al dispositivo di sentenza dopo "Letto l'art. 541 comma 2 c.p.p. condanna la costituita parte civile ASL Taranto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile". Si aggiunge: "che si liquidano in 3.592.00 euro oltre IVA e CPA." Manda la Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza e per gli altri adempimenti di competenza. Così deciso in Taranto il 31 gennaio 2023. Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2023.
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