RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 15/03/2019 si procedeva nei confronti di (…), in epigrafe generalizzato, chiamandolo a rispondere del reato sopra rubricato.
All'udienza del 10/06/2019, dichiarata l'assenza dell'imputato, alla presenza del suo difensore e del difensore della già costituita parte civile Ma. CI., veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove orali e documentali, come richieste dalle parti.
All'udienza del 14/09/2020 (proveniente da rinvio in seguito ad astensione del difensore di fiducia e con sospensione del termine di prescrizione) venivano escussi la persona offesa Ci.MA. ed i testimoni CI. (figlia di Ci.MA. e Ma.) e SI.Ri.
All'udienza del 24/11/2020, svoltasi per la prima volta dinanzi a questo giudice, venivano escussi i testi SI. ed altri (…).
All'udienza dell'11/05/2021 veniva escussi i testi PA. e MA., entrambi in servizio presso la polizia stradale di Frosinone. Al termine veniva acquisito il verbale degli accertamenti tecnici eseguiti ed il C.D ROM formato dalla polizia stradale e contenente le immagini del sinistro estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente sul luogo.
Con l'accordo delle parti venivano altresì prodotti gli elaborati tecnici redatti dal consulente del P.M., ing. (…) e dal consulente di parte civile ing. (…).
All'udienza del 21/09/2021 veniva esaminato il consulente di parte civile dott. (…) ed all'udienza del 15/03/2022 il consulente del P.M. dott. (…).
All'udienza del 19/07/2022, la difesa si richiamava alla richiesta di prova contraria formulata in sede di ammissione delle prove, chiedendo la sostituzione del teste allora indicato ed ammesso, ing. (…) con l'ing. (…) subentrato al (…) quale tecnico della difesa.
All'udienza del 15.09.2022 l'imputato si sottoponeva ad esame ed il giudice sciogliendo la riserva al riguardo formulato, ammetteva la sostituzione dell'ing. (…) che veniva escusso all'udienza 21/09/2022
All'udienza del 13/12/2022, chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarata l'utilizzabilità degli atti, il p.m., la parte civile ed il difensore avv. Vellucci, discutevano e concludevano come sopra si è trascritto.
Il giudice rinviava all'udienza del 07/03/2023 per la discussione del secondo avv.to dell'imputato avv. (…) e in quell'udienza l'imputato chiedeva di essere rimesso in termini per poter chiedere il giudizio abbreviato, alla luce delle nuove norme in materia entrate in vigore.
All'udienza del 02/05/2023 il giudice rigettava la richiesta con ordinanza allegata al verbale ed il difensore discuteva e concludeva come sopra si è trascritto.
All'udienza odierna previa rinuncia del P.M. alle repliche il giudice emetteva la sentenza dando lettura del dispositivo.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita nel corso del dibattimento in maniera approfondita sulla base: dei rilievi effettuati dalla polizia stradale intervenuta subito dopo i fatti, del fascicolo fotografico allegato ai rilievi che ritrae lo stato dei luoghi e la vettura coinvolta, del video che ritrae l'attraversamento dei pedoni, delle dichiarazioni delle persone presenti, delle consulenze tecniche redatte dagli esperti nominati delle parti che hanno anche ispezionato i luoghi.
Alla luce di tali elementi si ritiene provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli di omicidio stradale, per aver cagionato, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione di norme sulla circolazione stradale, la morte del pedone Ci.MA. e lesioni gravissime al secondo pedone Ci.MA.
In primo luogo sono stati escussi in udienza i testimoni intervenuti nei momenti successivi all'impatto, che erano a cena con i CI.
SI. riferiva che al momento dell'impatto si trovava fuori dal ristorante fumando una sigaretta, quando "sentiva un botto", ricordava che Ci.MA. aveva quasi terminato l'attraversamento, mentre la moglie era poco dietro di lui. La vettura proveniva da destra rispetto ai CI. e la velocità non appariva adeguata a quel tratto di strada, sul quale vi erano quattro attività commerciali "un bar, una sala slot, un'attività di rivendita di legnami, il ristorante" che hanno insegne luminose che però "non funzionano quasi mai".
Il teste ricordava che il conducente della (…) si era fermato dopo l'impatto e che la sua vettura aveva il vetro anteriore spaccato sul lato destro.
Il corpo del Ci.MA. si trovava "dietro al guardrail, quasi in mezzo alla scarpata") ricordava anche che nel momento immediatamente successivo all'urto il conducente era uscito dalla macchina, parlando al telefono e dicendo "l'ho investito, l'ho investito". Il corpo di CI. stava "sul lato de! bar, sopra il tombino con la faccia rivolta verso ii tombino, distesa".
VE.Ma. riferiva che dopo la cena aveva aperto il cancello ai CI. per consentire loro di uscire, e, nel rientrare nel ristorante aveva sentito un "botto., un botto tremendo", "stavamo andando dentro al
ristorante abbiamo sentito un boato, quando ci siamo girati abbiamo visto la signora MA. che volava e una macchina che si fermava circa 50 metri più avanti. Poi cercavamo il signor MA. l'abbiamo trovato in mezzo agli alberi, dietro il paracarro che era morto" Il teste ricordava che SI. era andato verso la signora MA. e lui era andato ad avvertire la figlia dei CI. e SI. che si trovavano nel ristorante.
Venivano poi escussi la figlia delle persone offese, CI., ed il marito SI. che si trovavano al ristorante durante l'impatto e pertanto erano intervenuti subito dopo di esso.
CI. riferiva che si trovava al ristorante durante l'impatto, era stata avvertita dello stesso dopo che si era verificato e però era stata "bloccata" all'interno del locale, verosimilmente perché non volevano farle vedere quello che era accaduto. Poteva pertanto riferire solo degli esiti dell'incidente riportati dalla madre Ma. "mamma è stata in coma per cinque/sei giorni, poi si è svegliata, non ricordava niente, è stata parecchio in ospedale, poi a fare la riabilitazione. Ha dovuto abbandonare casa, sta un pò con me, con mia sorella, perché normalmente non sta bene".
Aggiungeva di essere titolare dell'attività di rivendita di legname che si trovava di fronte al ristorante dove la sera era a cena con i genitori, che avevano lasciato la loro vettura nel parcheggio dell'attività. Precisava inoltre che questa attività era dotata di un lampione che proiettava la luce sulla strada e permetteva la visibilità e che i genitori stavano andando a riprendere l'automobile al momento del sinistro.
SI.Ma. nulla poteva riferire in ordine alla dinamica del sinistro non essendo presente al momento del fatto, conosceva però bene lo stato dei lughi essendo il titolare dell'attività di rivendita di legname verso cui si stavano recando i CI. per riprendere la loro autovettura c'è l'illuminazione mia che illumina bene, di fronte ci sono tutti i negozi, sala slot, ristorante, bar, è bello illuminato, dove è successo l'incidente c'è un cartellone grosso, l'illuminazione del bar, quello illumina tanto, è grosso è alto 15 metri, quello illumina tanto", il teste precisava che le attività erano chiuse a quel momento della notte e però le insegne rimangono illuminate.
Anche l'altra figlia CI. Giuseppina era in grado di riferire solamente dei danni riportati dalla madre a causa dell'incidente, perché al momento dell'impatto si trovava a casa. In merito agli stessi riferiva che la madre era rimasta in coma per 3-4 giorni e non aveva memoria dell'evento, esso le aveva determinato la rottura del bacino e l'aveva costretta a rimanere immobile per due mesi in ospedale (c'è stata due mesi senza muoversi per nulla") e, successivamente, era stata trasferita presso una struttura per la riabilitazione che si era protratta per un ulteriore mese, poi era tornata a casa, ma ad oggi aveva bisogno di assistenza continuativa per i danni fisici ed anche mentali riportati in seguito al sinistro.
La persona offesa Ci.MA. non ricordava nulla del sinistro perché era andata in coma.
Successivamente sono stati escussi i testi di PG che avevano svolto gli accertamenti nell'immediatezza del fatto ed i consulenti tecnici della procura della parte civile e della difesa.
L'ass. capo (…), in servizio presso la polizia stradale di Frosinone ed autore dei rilievi planimetrici e fotografici effettuati sul luogo del sinistro ed acquisiti agli atti del fascicolo, riferiva che in seguito alla chiamata della sala operativa, intorno alle ore 01.07 del 05.11.2017 si recava insieme ad altri colleghi in zona Castelmassimo (Veroli) a seguito di un incidente stradale verificatosi poco prima alla via per (…) all'altezza del bar (…).
Ivi giunti, gli operanti accertavano che sul manto stradale non vi erano tracce di frenata e/o di scarrocciamento, né strisce pedonali di attraversamento ed acquisivano le immagini estrapolate dalle telecamere presenti all'esterno del bar "377" (le cui risultanze sono state versato su un CD acquisito agli atti) dalla cui visione era possibile vedere "sia pur in modo non chiarissimo i pedoni che dallo slargo antistante il bar (…) attraversano la careggiata nell'intento di portarsi nel prospiciente piazzale dell'attività (…), ove avevano parcheggiato la propria auto" e poi constatare che l'investimento di Ci.MA. era avvenuto all'altezza dell'ingresso della attività (…), nei pressi del margine destro della carreggiata, rispetto alla direzione del veicolo investitore.
In assenza di tracce sulla strada, il verosimile punto d'urto era stato pertanto individuato dagli operanti alla luce delle immagini video acquisite e dei danni riportati dall'autovettura (…), (cfr. foto in atti).
Il corpo del Ci.MA. dopo l'impatto era stato sbalzato oltre il guard-rail ed era stato rinvenuto ad una distanza di circa 15 mt dal punto d'urto, dove era stato portato dai soccorritori. In seguito all'urto ed alle gravi lesioni riportate Ci.MA. decedeva sul posto.
La persona di sesso femminile, che era stata segnalata agli operanti come ulteriore persona coinvolta nel sinistro, non era stata rinvenuta sul luogo dell'impatto al momento dell'arrivo della P.G., perché già portata in ospedale (ove veniva giudicata inizialmente guaribile in 30 giorni per "contusione polmonare, pnx basale dx con versamento pleurico, fratture costali dalla I alla VII a dx, ematoma intraparenchimale epatico, frattura emisacro dx, frattura branca ileo ed ischio pubica bilateralmente, frattura processo traverso L5).
La vettura autrice dell'investimento si trovava, rispetto al punto d'urto, ad una distanza di 39 mt.
In merito alla segnaletica stradale il teste riferiva che poco prima della zona del sinistro vi era una intersezione stradale con via (…), prima della quale esiste una segnaletica di limite massimo di 50 km/h. Poiché tale prescrizione non era ripetuta, il limite di velocità nel luogo teatro del sinistro, doveva ritenersi di 90 km/h secondo le prescrizioni di cui all'art. 142 CdS per le strade extraurbane.
Sulle caratteristiche della strada il teste riferiva che non erano presenti strisce pedonali nel raggio di 100 metri, il tratto di strada interessato avendo quale punto di osservazione la direzione di marcia del veicolo condotto dall'imputato aveva "una sola abitazione subito dopo l'incrocio per (…), poi c'è questo ingrosso di legnami e più avanti ancora c'è un'altra attività commerciale, all'epoca era un bar, mentre sulla parte sinistra ci sono delle abitazioni e dei locali commerciali (5/6) tra cui questo (…)".
Non vi era pubblica illuminazione.
Il teste aggiungeva che avevano anche raccolto le dichiarazioni delle persone presenti sul posto ed alla luce degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni acquisite avevano così ricostruito la dinamica del sinistro: "si ritiene che il Ci.MA. sia stato investito dal lato destro dell'autovettura quando era giunto in prossimità del margine destro della carreggiata, mentre Ci.MA. che seguiva il Ci.MA. nell'attraversamento è stata investita dal lato sinistro dell'autovettura. Per effetto dell'azione dinamica patita il corpo di Ci.MA. veniva proiettato in avanti e verso destra rispetto alla direzione dell'autovettura sino a ricadere, dopo aver coperto una distanza di circa mt 15,40 fuori dalla carreggiata, oltre la barriera di protezione a ridosso di un albero. Non è individuabile la posizione post urto di Ci.MA. in quanto soccorso prima dell'arrivo dei verbalizzanti".
Infine il teste riferiva che avevano contestato al (…) le violazioni del codice della strada in particolare artt. 141 commi 1 e 3 del CdS e 191, comma 2 del CdS, per aver tenuto una velocità non commisurata alle ore notturne e tale da consentirgli il controllo del mezzo e di arrestare o rallentare la marcia, dando la dovuta precedenza ai pedoni.
Il consulente tecnico del P.M., ing. (…), premetteva che il tratto di strada oggetto dell'evento doveva ritenersi caratterizzato dal limite di velocità di 50 Km/h avuto riguardo alla presenza di numerosi edifici residenziali e commerciali, che portano a ritenere quel tratto di strada come centro abitato, come confermato dalle caratteristiche della stessa e in particolare all'assenza di illuminazione pubblica. Sul luogo era assenti gli attraversamenti pedonali.
In ordine alla velocità alla quale viaggiava l'imputato, il consulente riferiva che l'aveva calcolata in primo luogo sulla base dei danni riportati dal veicolo "si tratta di (…)" danni sono abbastanza consistenti, ha danni sia sulla sinistra che sulla destra i danni più consistenti sono quelli sul lato destro causati evidentemente dall'impatto con il Ci.MA., si tratta di: rottura gruppo ottico destro, deformazione del cofano motore e parabrezza a seguito di caricamento del sig. Ci.MA. che lascia tracce del suo stesso corpo sulla parte della vettura l'urto principale diciamo è quello della vettura contro il corpo del pedone, poi il pedone viene caricato, subisce un urto secondario e la testa va a battere contro il parabrezza e viene successivamente lanciato balisticamente ed è finito dietro al guard-rail che esiste sulla strada ad una distanza di circa 22 metri dal punto d'urto come determinato dalla polizia giudiziaria, il particolare che lascia pensare ad una velocità elevata è che il corpo è passato al di là del guardrail, perché normalmente c'è una fase aerea di lancio, poi il corpo arriva a terra con velocità diversa da 0, quindi rotola o rimbalza o striscia sulla superficie asfaltata, quindi se successo questo, il guardrail doveva fermarlo, non doveva andare al di là, quindi si potrebbe presumere che il corpo sia volato al di là del guardrail direttamente dall'urto, per cui nel calcolo della velocità con il lancio balistico viene una velocità di circa 100 km l'ora".
Sul lato sinistro della vettura, oggetto dell'urto con la Ci.MA., si trovavano invece la rottura da spinta verso l'interno del gruppo ottico anteriore sinistro, specchio retrovisore esterno sinistro, lieve deformazione cofano motore sinistro.
Oltre ai danni riportati dalla vettura il consulente aveva considerato ai fini del calcolo della velocità anche la distanza fra il punto di urto e il luogo ove il corpo del CI. era stato sbalzato, luogo che, sulla base dei frammenti di vetro del parabrezza finiti in terra a causa della sua rottura dovuta all'impatto con il corpo del CI., era stato individuato in circa 22 metri da luogo di impatto.
Il consulente aggiungeva che come emerge dal video i CI. avevano "iniziato l'attraversamento della strada fra i 4 ed i 6 secondi prima che succedesse l'impatto quindi ad una distanza fra i 120 ed 180 metri dalla vettura, il che significa che hanno visto i fari ed hanno pensato di poter attraversare, avevano la possibilità di farlo in qualunque punto della carreggiata, perché comunque non ci sono passaggi pedonali, per cui l'hanno fatto davanti al cancello dell'aziende del genero".
Il consulente pertanto concludeva riferendo che la causa del sinistro era da ascrivere alla velocità alla quale viaggiava l'imputato di circa 112 km/h, che non era commisurata all'orario notturno, alla vicinanza alle abitazioni, che conducono a qualificare quel tratto di strada come centro abitato, come tale soggetto al limite di velocità di 50 km/h; con tale condotta l'imputato aveva violato quanto prescritto dagli artt. 140,141,142 e 191 del Codice della Strada.
Il consulente tecnico della parte civile, ing. (…), premetteva di aver effettuato le sue valutazioni partendo dalla situazione di fatto al momento del sinistro risultante dagli accertamenti della polizia stradale di Frosinone e di aver effettuato anche ulteriori autonomi accessi sul luogo anche allo stesso orario del sinistro.
Il teste riferiva che la sua attenzione si era in particolare concentrata sulla velocità alla quale viaggiava l'autovettura condotta dall'imputato. In merito al limite di velocità osservava che come riferito dagli operanti a circa 100 metri dal luogo del sinistro c'era un cartello con un limite di velocità di 50 km/h. Tale limite, diversamente da come ritenuto dagli operanti, doveva reputarsi continuativo lungo tutta la (…), in quanto quel tratto di strada era centro abitato di Castelmassimo, come si ricava dalla delibera n. 43 dell'11/03/2003 della giunta Comune di Veroli ("nel punto dell'incidente cioè all'altezza della progressiva chilometrica (…) che è teatro dell'evento. E' ricadente questo punto nell'ambito urbano che è fissato da questa delibera" a ciò doveva aggiungersi "che dopo l'area di intersezione in realtà il segnale di 50 km orari non è stato ripetuto per il semplice motivo che prima di questa, di un'ulteriore intersezione esiste un segnale di località dell'inizio centro abitato di Frosinone che indica il limite massimo implicito di 50 km/h ed è per questo che non è stato ripetuto".
Tali elementi conducevano il consulente a ritenere, senza alcun dubbio, che in quel tratto di strada il limite massimo di velocità fosse di 50 km orari, tale limite peraltro era confermato anche dalle altre caratteristiche della strada quali la presenza di esercizi commerciali e di abitazioni private, aspetti che confermavano che si trattava di un centro abitato.
In relazione alla tipologia dei danni riportati dalla vettura dell'imputato ed alla tipologia di impatto subito da Ci.MA., da cui è derivato il decesso, e della Ci.MA., da cui sono derivate lesioni gravissime, il consulente concordava con il calcolo della velocità effettuato dal CT della procura in base al quale doveva ritenersi che il (…) viaggiava ad una velocità superiore ai 100 km (circa 112 km/h). Inoltre, concordava con le risultanze del consulente del P.M. che aveva calcolato in circa 22 metri lo spazio percorso dal Ci.MA. dopo l'impatto.
Il consulente pertanto concludeva riferendo che la causa del sinistro era da ascrivere alla velocità alla quale viaggiava l'imputato, che non era commisurata all'orario notturno, alla vicinanza alle abitazioni, che lo rendevano centro abitato ed al limite di velocità di 50 km/h così violando le prescrizioni del CdS contenute:
- nell' art 140, comma 1 (principio informatore della circolazione, "gli utenti delia strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in caso salvaguardata la sicurezza stradale");
- nell'art. 141 comma 1 (velocità, "obbligo del conducenti di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza., sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose") , comma 2 (velocità: il conducente deve sempre controllare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile), comma 3 (velocità: "il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle ore notturne nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici" comma 4, (velocità: "il conducente deve altresì ridurre la velocità e, occorrendo anche fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza";
- nell'art. 142, comma 1 (velocità: "ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 50 km/h per le strade nei centri abitati);
- nell'art. 191 comma 2 (comportamento del conducente nei confronti dei pedoni: "sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza").
L'imputato nel corso del suo esame dichiarava di aver percorso già altre volte il tratto di strada ove si era verificato il sinistro, non si aspettava l'attraversamento di pedoni perché non vi erano le strisce pedonali e non vi erano attività aperte, sul suo lato di percorrenza vi era solo un deposito di legna che a quell'ora era chiuso. Dichiarava altresì che la sua velocità di percorrenza era moderata, "andavo sui 50" perché era notte e la strada non vi era illuminazione. Aveva avvistato i pedoni solo all'ultimo momento e non era riuscito ad evitare loro "l'impatto con la signora non l'ho visto, con il signore è stato frontale". Non aveva potuto usare "i fari alti" perché vi erano delle vetture che provenivano dall'altro lato della carreggiata.
Il consulente della difesa, ing. (…), sentito a prova contraria, premetteva che su quel tratto di strada doveva presumersi esistente il limite di 90 km/h perché il cartello recante il limite di 50 km/h non era stato ripetuto dopo l'incrocio. Sullo stato dei luoghi riportava quanto accertato dalla polizia stradale, ovvero che sul tratto di strada era assente l'impianto di pubblica illuminazione, il sinistro avveniva in orario notturno e quindi la visibilità era insufficiente per il conducente. Nel luogo non vi sono attraversamenti pedonali e quindi "per qualunque conducente è un evento non prevedibile l'attraversamento dei pedoni non c'è nessuna attività ricreativa, ludica dalla parte destra che facesse prevedere ai conducenti che viaggiano da Veroli a Frosinone che sia un attività tale per cui i pedoni siano costretti ad attraversare da sinistra verso destra". Il consulente aggiungeva che, tenuto conto degli accertamenti di p.g., delle foto dello stato dei luoghi e delle deformazioni subite dall'Audi, aveva calcolato la velocità alla quale viaggiava il (…) come non oltre i 60 km/h ("se l'impatto fosse stato superiore ai 60 km/h avremmo dovuto certamente osservare una rottura del parabrezza nella parte più alta vicino al tetto"), aggiungeva poi che con i fari alogeni della auto ed in condizioni di assenza di illuminazione i fari alogeni illuminano i pedoni ad una distanza non superiore a 14 metri "quindi avvistare un pedone ad una distanza di 30,40 metri è praticamente impossibile, in condizioni di assenza di illuminazione e soprattutto con abiti scuri". Il consulente aveva anche individuato una diversa distanza fra il presumibile punto d'urto ed il posto ove è stato trovato il corpo di Ci.MA., che era, secondo le sue valutazioni, inferiore a quello calcolato dal consulente del P.M., con conseguenze sul calcolo della velocità a cui viaggiava l'imputato.
In base agli elementi accertati e appena riassunti, risulta evidente la riconducibilità del sinistro, dell'evento morte di Ci.MA. e delle lesioni di Ci.MA. alla condotta del (…), il quale non è riuscito ad arrestare il proprio veicolo in tempo per evitare i pedoni, così violando le regole cautelari imposte dagli 140,141, 142 e 191 del codice della strada.
Risulta infatti dimostrato, sulla scorta di argomentazioni tecnico scientifiche esposte negli elaborati tecnici redatti dai consulenti del P.M e di parte civile, pienamente condivisibili in quanto aderenti alle peculiarità del caso concreto e sviluppate secondo i criteri seguiti dalla comunità scientifica, che l'investimento avveniva allorquando il veicolo indicato in imputazione viaggiava ad oltre 100 km orari, ossia ad una velocità ben superiore non solo al limite imposto dalla segnaletica di zona, di 50 km/h (trattandosi di centro abitato come da delibera della giunta comunale prodotta dal consulente della parte civile), ma anche a quello, che, per le caratteristiche della strada avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 141 C.d.S., essere rispettato ed, infatti, tale previsione impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurando il controllo del proprio veicolo in condizione di sicurezza e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonché di adeguare la propria velocità nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause.
L'art. 191 CdS prescrive inoltre di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata su una strada sprovvista di attraversamento pedonale, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, dandogli così la precedenza.
Ebbene, l'odierno imputato con la propria condotta di guida ha violato queste regole, mantenendo una velocità superiore al limite imposto e, comunque, del tutto inadeguata rispetto alle peculiarità della situazione concreta - illuminazione assente o comunque scarsa e presenza di esercizi commerciali - che gli avrebbero dovuto imporre una velocità tale da consentigli di avvedersi dell'attraversamento in atto ben prima di ritrovarsi nel punto dell'impatto, con la conseguente possibilità di evitare, frenando per tempo, l'urto o, quantomeno, ridurne notevolmente la forza, con tutto quello che ne sarebbe derivato in termini di conseguenze dannose.
A conferma della violazione delle norme sulla velocità da parte del (…) vi sono, da un canto, le risultanze testimoniali di coloro che erano presenti sul luogo del sinistro, che hanno riferito di aver sentito al momento dell'impatto "un boato" un botto tremendo" (cfr. deposizioni di SI. e VE.Ma.) e, dall'altro, la distanza alla quale è stato trovato il corpo di Ci.MA., il quale dopo essere stato caricato sul veicolo dell'imputato è stato sbalzato ad una distanza di circa 22 m. dal verosimile punto d'urto, salando anche il guard-rail. Ciò spiega anche l'assenza del danneggiamento del tetto della vettura, rilevata dal consulente della difesa, da ascrivere al fatto che il CI. è passato sopra il tetto dell'auto per poi cadere oltre il guardrail.
Ciò detto sul piano oggettivo, è altresì possibile esprimere un giudizio di colpa al di là di ogni ragionevole dubbio nei confronti del (…). Giova premettere che la relazione tra colpa in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni è stata oggetto di molteplici pronunce della Corte di Cassazione, la quale, accanto al c.d. principio di affidamento, ha elaborato e consolidato il principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (tra le tante, Cass. Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997. Nonché Cass. 29277/2019). Così, nel caso in cui il pedone proceda all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile" (cfr. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Infine, occorre aggiungere che per costante giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in tema di circolazione stradale, la valutazione della prevedibilità e di evitabilità dell'evento va fatta in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo.
Calando i suesposti principi nella fattispecie concreta, si ritiene che la condotta, sia pure imprudente commessa dai CI. e consistente nel l'attraversa re la strada nonostante avessero verosimilmente visto i fari della vettura del (…) (come emerge dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza) fosse prevedibile e che l'evento morte del Ci.MA. e lesioni della Ci.MA. fossero evitabile con una condotta più prudente del (…).
Sotto il primo aspetto, infatti, trovandosi su una strada non lontana dal centro cittadino, sprovvista di attraversamento pedonale, in una zona nella quale erano presenti esercizi commerciali, come la pizzeria dalla quale i CI. erano usciti, l'imputato avrebbe dovuto prefigurarsi l'attraversamento da parte dei pedoni. A ciò si aggiungano le condizioni di scarsa visibilità, dovute al buio serale, all'assenza di illuminazione pubblica ed alla carente illuminazione artificiale degli esercizi commerciali presenti, condizioni che avrebbero dovuto suggerire al (…) una maggiore cautela alla guida per evitare ogni possibile sinistro.
Quanto al profilo dell'evitabilità dell'evento, poi, occorre dare rilievo ad altri fattori. In primis che Ci.MA. provenendo da sinistra verso destra, non era sbucato all'improvviso, ma aveva già quasi ultimato l'attraversamento; a ciò si aggiunga la presenza di Ci.MA., peraltro maggiormente visibile perché indossava abiti chiari, come risulta dal video acquisito.
A tali condizioni non può dunque configurarsi come improvviso e inevitabile l'attraversamento dei CI. come sostenuto dalla difesa e dallo stesso imputato nel corso del suo esame.
Infatti, se il (…) avesse tenuto una velocità più adeguata alle condizioni concrete di visibilità e di traffico e un più elevato livello di attenzione, avrebbe potuto avvedersi dei pedoni ed arrestare il veicolo in tempo per evitare l'impatto.
Questo Giudice ritiene quindi sussistente la condotta colposa dell'imputato e non configurabile nella condotta pur incauta tenuta dai pedoni, una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'imputato e l'evento lesivo.
In applicazione del principio richiamato nella sentenza della Suprema Corte n. 11954/2010, sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il (…) deve essere condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale ed infatti una condotta di guida rispettosa delle norme del codice della strada violate dall'inquisito - in particolar modo gli artt. 141 e 142 C.d.S. e 191 Cds avrebbe dato vita ad uno sviluppo causale significativamente diverso rispetto a quello accertato.
Venendo al trattamento sanzionatorio va applicato la circostanza attenuante prevista dal comma 7 poiché il comportamento imprudente di Ci.MA. e Ci.MA. ha concorso a cagionare l'evento e l'aumento previsto per il comma 8 avendo l'evento cagionato la morte di Ma. e le lesioni gravissime a Ma.
Ciò posto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., è da ritenersi pena congrua quella finale di anni due e mesi due di reclusione (p.b. anni per l'ipotesi aggravata anni 4 di reclusione ridotta per la circostanza attenuante di cui al comma 7 sino ad anni due di reclusione ed aumentata per il comma 8 di mesi due, così giungendo alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione).
Alla condanna consegue ex lege l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
Dalla condanna penale consegue altresì la condanna al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile, per la liquidazione della quale la parte sarà tenuta ad agire in sede civile. Infatti, le prove acquisite in tale sede non consentono di procedere a tale operazione, tuttavia, considerato il grado di parentela con Ci.MA. e la sofferenza certamente patita come conseguenza della perdita del marito e le gravissime lesioni subite da Ci.MA. che hanno prodotto danni permanenti può sin d'ora assegnarsi una provvisionale esecutiva nella misura di Euro 20.000,00 a favore di Ci.MA. (Euro 10.000,00 in proprio ed euro 10.000.00 in qualità di coniuge) oltre rivalutazione ed interessi dalla data odierna al soddisfo.
L'imputato va infine condannato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, da liquidarsi, avuto riguardo dei criteri di cui al D.M. 55/2014, nella somma complessiva di Euro 3.500,00 a cui vanno aggiunti i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15 per cento come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, richiamati i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, pronunciatasi sull'art. 222 C.d.S., si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata si reputa congruo determinare complessivamente in anni due.
Appare congrua l'assegnazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544 comma 3 c.p.p., avuto riguardo alle questioni trattate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara (…), responsabile del reato aggravato di cui al comma 5 n. 1. dell'art. 589-bis c.p. (così riqualificato il contestato comma 4 n. 1) e, per l'effetto, applicata la riduzione prevista dal comma 7 e l'aumento previsto dal comma 8 del medesimo articolo, lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna (…) al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, CI.Ma. in proprio e quale coniuge del defunto CI.Ma., rimettendo le parti davanti al giudice civile per la determinazione del loro ammontare, assegnando sin d'ora una provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, nella misura di Euro 20.000.00 (euro 10.000,00 in proprio ed euro 10.000,00 in qualità di coniuge di Ci.MA.), oltre rivalutazione ed interessi dalla data odierna e fino al soddisfo;
condanna inoltre l'imputato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre iva, epa e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; visto l'art. 222 Codice della Strada, applica a (…) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.,
indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Frosinone il 23 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2023.