top of page

Stalking: si può procedere all'arresto in flagranza anche quando l'operante conosce il soggetto per pregresse denunce

Stalking

Cassazione penale sez. V, 03/12/2018, n.7915

È consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. (Fattispecie in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.).

Atti persecutori: la reiterazione delle condotte produce un evento unitario di danno desumibile dal turbamento psicologico della vittima

Atti persecutori: perché l’attenuante della provocazione è esclusa

Recidiva nello stalking: obbligo di contestazione specifica per ogni reato

Atti persecutori: rilevanza giuridica dei messaggi assillanti anche sui social

Atti persecutori: le condotte reiterate configurano il reato anche con lunghe pause

Atti persecutori: il grave turbamento si desume anche senza certificato medico

Stalking: il riavvicinamento episodico non interrompe la continuità del reato

Stalking o maltrattamenti? Come distinguere i reati dopo la separazione

Atti persecutori o molestie? Le differenze tra i due reati

Fine convivenza: maltrattamenti in famiglia o atti persecutori? Ecco quando si configurano

Sospensione condizionale e percorsi di recupero in caso di stalking: quando si applica la legge del 2019

Maltrattamenti o atti persecutori? Cosa succede dopo la fine della convivenza

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto di S.M., eseguito dai carabinieri di Firenze, per il reato di atti persecutori in danno di M.F.R.. I carabinieri erano stati chiamati dalla persona offesa perchè da lei avvertiti che, verso le ore (OMISSIS), era stata rincorsa dal prevenuto mentr'ella stava facendo rientro nella propria abitazione. Fortunatamente, era riuscita a rientrare in casa prima che S. la bloccasse, nonostante l'uomo avesse cercato di afferrarla per un braccio. Ad avviso del giudicante l'arresto non era consentito, nel caso concreto, per l'assenza di flagranza o quasi flagranza, in quanto l'azione non si era svolta sotto l'osservazione dei militari operanti. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si è di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di quasi-flagranza, che consentiva l'arresto da parte della polizia giudiziaria, in quanto l'arrestato fu sorpreso a circa 100 metri dall'abitazione della donna mentre aveva in tasca un biglietto simile a quelli lasciati, giorni prima, sul davanzale della finestra di M.F.. 3. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2018 il difensore di S. ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Ai sensi dell'art. 382 c.p.p., "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima". Come chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 39131 del 24/11/2015, Rv 267591), la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l'accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato - da parte di chi procede all'arresto - deve essere diretta e non mediata da terze persone (neppure da parte della vittima). La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti obbiettivi, quali sono il possesso - da parte del reo - di "cose" che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando questi abbia indosso "tracce" che consentano di stabilire lo stesso collegamento. Dal che si arguisce che, per potersi parlare di flagranza, è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino, nella maniera anzidetta, la commissione di un reato (per il quale è consentito l'arresto in flagranza) e di attribuirlo con certezza ad un soggetto determinato. Lo ratio della norma - che comporta una deroga importante al principio di cui all'art. 13 Cost. - è, infatti, quella di autorizzare un intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia - senza l'ordine del magistrato - allorchè sia ridotto al minimo il pericolo di una ingiusta compromissione della libertà personale. 2. L'applicazione pratica di tali criteri deve tener conto della natura dei reati che si tratta di reprimere, giacchè nei reati abituali - che richiedono un processo ideativo capace di ricondurre ad unità azioni ed omissioni che, di per sè, non integrano alcun reato (o, quantomeno, non integrano il reato per cui è consentito l'arresto in flagranza) - le "cose" o le "tracce" che rimandano all'autore di un reato non possono essere apprezzate senza la collaborazione informativa della vittima, che consenta di iscrivere le condotte del reo in un quadro normativamente delineato, e senza riconoscere all'agente (quello che procede all'arresto) la facoltà di avvalersi di quel "contributo" per l'interpretazione degli elementi (le cose e le tracce), relativi alla persona del colpevole, che consentono di ravvisare lo stato di flagranza. Tanto, perchè sia possibile l'arresto di chi si rende responsabile di reati abituali (possibilità espressamente contemplata dall'art. 380 c.p.p., che, anzi, lo rende obbligatorio per i maltrattamenti e gli atti persecutori), giacchè ben raramente il soggetto (pubblico o privato) abilitato ad effettuare l'arresto assiste direttamente a tutta la sequenza criminosa che integra l'abitualità. Ciò significa che, nei reati abituali, all'arresto in flagranza è possibile procedere anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purchè, per quanto si è detto, tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma; ovvero, purchè - già forte del suo bagaglio conoscitivo - il soggetto in questione sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato immediatamente prima. 3. Facendo applicazione di tali criteri al caso di specie deve affermarsi che l'arresto è stato legittimamente eseguito. I carabinieri avevano già ricevuto, in precedenza, denunce della vittima, la quale aveva lamentato che, almeno in due occasioni, S. si era appostato di fronte alla finestra della sua abitazione ed aveva preso a masturbarsi; in un caso aveva anche cercato di arrampicarsi fino alla finestra. Inoltre, in altre occasioni l'uomo aveva lasciato un biglietto - su cui era scritto il proprio numero di telefono - nella serratura della porta o sul davanzale della finestra della M.; infine, il (OMISSIS) aveva rincorso la donna e tentato di bloccarla, con intenzioni evidentemente malevoli. Allorchè, il (OMISSIS), accorsero sul posto, i carabinieri trovarono S. nei pressi dell'abitazione della donna e, perquisitolo, rinvennero sulla sua persona biglietti analoghi a quelli descritti da quest'ultima, nonchè un telefono cellulare al cui interno era contenuta una scheda SIM corrispondente al numero di telefono segnato sui bigliettini. E' evidente, quindi, che il (OMISSIS) sulla persona di S. furono rinvenute cose dalle quali appariva che il reato di atti persecutori era stato commesso immediatamente prima. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perchè l'arresto è stato legittimamente eseguito. Motivazione semplificata. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019
bottom of page