top of page

Stalking: configura un'ipotesi di reato abituale

Stalking

Cassazione penale sez. V, 17/11/2015, n.12509

Il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il "dies a quo" per la proposizione della querela nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi, ritenendo, conseguentemente, tardiva la querela presentata oltre sei mesi dopo, ancorchè in epoca successiva ad un ulteriore episodio che, in quanto intervenuto a notevole distanza di tempo dalla precedente serie integrante il reato, doveva considerarsi come un nuovo fatto isolato privo di rilevanza penale).

Atti persecutori: la reiterazione delle condotte produce un evento unitario di danno desumibile dal turbamento psicologico della vittima

Atti persecutori: perché l’attenuante della provocazione è esclusa

Recidiva nello stalking: obbligo di contestazione specifica per ogni reato

Atti persecutori: rilevanza giuridica dei messaggi assillanti anche sui social

Atti persecutori: le condotte reiterate configurano il reato anche con lunghe pause

Atti persecutori: il grave turbamento si desume anche senza certificato medico

Stalking: il riavvicinamento episodico non interrompe la continuità del reato

Stalking o maltrattamenti? Come distinguere i reati dopo la separazione

Atti persecutori o molestie? Le differenze tra i due reati

Fine convivenza: maltrattamenti in famiglia o atti persecutori? Ecco quando si configurano

Sospensione condizionale e percorsi di recupero in caso di stalking: quando si applica la legge del 2019

Maltrattamenti o atti persecutori? Cosa succede dopo la fine della convivenza

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

FATTO E DIRITTO M.F. ricorre avverso la sentenza 26.11.14 della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella in data 27.1.14 del Tribunale di Ferrara con la quale è stato condannato, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., in danno di F.M., ritenuta l'aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo e quella di cui alla L. n. 38 del 2009, art. 8, comma 3, alla pena ritenuta di giustizia. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per non essere stata ritenuta l'improcedibilità dell'azione penale per carenza di tempestiva querela (presentata solo il 22.8.12) per i fatti contestati come commessi fino al 16.11.11 e per non essere stata ritenuta l'irrilevanza penale del residuo episodio avvenuto il 15.8.12. Essendo il delitto di atti persecutori un reato necessariamente abituale, esso non poteva infatti ritenersi integrato da una sola condotta, richiedendo inoltre non solo una pluralità di condotte omogenee in termini di offensività, ma altresì la loro vicinanza temporale tale da giustificare il disvalore dell'illecito. Il reato abituale, infatti - prosegue la difesa del ricorrente - giunge a consumazione sia quando le condotte cessano definitivamente, sia quando si registri un intervallo temporale tra la pluralità degli atti, tale da determinare una cesura temporale e, con essa, il perfezionamento di due distinte fasi, con la conseguenza che, nella specie, essendo la serie abituale (in relazione alla quale la querela era stata presentata oltre il termine di legge di sei mesi) stata intervallata da una cesura temporale significativa, il successivo autonomo episodio era privo di rilevanza penale, essendosi collocato ad una distanza superiore ai sei mesi utili per proporre la querela, termine che da un lato delimita quello massimo per presentare la querela e, dall'altro, sta a significare che, una volta superatolo, si verifica una cesura temporale degli atti persecutori. Nè poteva ritenersi che l'Ammonimento del Questore (notificato al Magnani il 19.3.12) potesse determinare - come invece avevano erroneamente ritenuto i giudici di merito - la procedibilità d'ufficio, perchè la cesura temporale si era ormai verificata ed il nuovo episodio avvenuto il 15.8.12 non apparteneva ad una nuova serie, ma era rimasto isolato e privo di autonoma rilevanza penale. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per non avere i giudici considerato che la fattispecie in esame era caratterizzata da totale assenza di condotte a base violenta, tanto sotto il profilo fisico che sotto quello verbale, sì che vi era stato travisamento della prova allorchè era stata ritenuta minacciosa la missiva consegnata alla F. dal M., poichè essa conteneva solo l'annuncio di un atto autolesionistico ("Io ti aspetto in Paradiso"), quale espressione retorica del proprio stato d'animo conseguente alla rottura della relazione sentimentale, non la prospettazione di un male rivolto ad altri, mentre gli SMS inviati alla donna erano parte di uno scambio di SMS provenienti anche dalla F. e significativi della volontà di quest'ultima di mantenere il dialogo a distanza. Le stesse dichiarazioni dibattimentali della F., poi, volte a suffragare la dimostrazione di quello stato d'animo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., erano state la conseguenza - assume la difesa dell'imputato - di un maldestro tentativo del giudice di rettificare le risposte sino ad allora poco pregnanti della p.o., con violazione quindi dell'art. 499 c.p.p., comma 3, che vieta ogni forma di suggestione o di sollecitazione compiacente. Con il terzo motivo si censura infine carenza di motivazione circa la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato quest'ultimo sulla base di un episodio incerto e poco significativo (mazzo di fiori ricevuto dalla F. il giorno del suo compleanno) e di un casuale incontro in un parco avvenuto successivamente ai fatti di causa. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente. I giudici territoriali hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la doglianza dell'imputato circa il difetto della condizione di procedibilità, affermando che, trattandosi di reato abituale, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di cessazione della reiterazione del reato, individuata nel 15.8.12, data dell'ultimo episodio indicato dalla persona offesa, aggiungendo inoltre che, stante il provvedimento (in data 29.2.12, notificato all'odierno ricorrente il 19.3.12) con cui il Questore di Ferrara ha ammonito M.F. "...a non più porre in essere atti persecutori nei confronti della signora F.M., sussisteva la procedibilità d'ufficio, ai sensi della L. n. 38 del 2009, art. 8, mentre la eventuale lontananza tra gli episodi vessatori non faceva venir meno la pacifica abitualità del reato, in quanto la tipologia del gesto più recente era del tutto in linea con i precedenti già posti in essere. Senonchè - rileva questa Corte - l'episodio del 15.8.12 non può essere considerato l'ultimo episodio della serie abituale di comportamenti integranti la condotta di c.d. stalking, in ragione della ritenuta indifferenza dell'arco temporale in cui si concentrano le condotte vessatorie, con conseguente validità della querela - per tutti gli episodi indicati in imputazione, a cominciare da quello del settembre del 2011 -, presentata il 22.8.12. Il reato di cui all'art. 612-bis c.p., avendo natura di reato abituale, si caratterizza, invero, per il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica. E che nel caso di specie la condotta tipica del reato di cui all'art. 612-bis c.p. sia sorta non in conseguenza della condotta posta in essere dall'imputato il 15.8.12, ma in precedenza, è facilmente desumibile dall'atto del 21.11.11 con cui la F. chiedeva al Questore la misura dell'Ammonimento, riservandosi la facoltà di sporgere querela nei termini previsti dalla legge, tanto che - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - il successivo provvedimento del Questore ammoniva proprio il M. a non più porre in essere atti persecutori nei confronti della signora F.M.. E' dal 21.11.11, quindi, che occorre far decorrere il termine utile, di mesi sei, per la proposizione della querela in ordine al reato, già perfezionatosi, di cui all'art. 612-bis c.p., ma la F. solo in data 22.8.12 ha presentato l'atto di denuncia-querela, che come tale non può che essere ritenuto tardivo. Nè la denuncia-querela può essere recuperata, ai fini della sua validità, con riferimento all'episodio del 15.8.12, non inserendosi esso in una serie causale autonoma tale da configurare di per sè il reato di cui all'art. 612-bis c.p., essendosi trattato di un episodio isolato che, come tale, non integra il reato in esame (v. Cass., sez. 5, 24 settembre 2014, n. 48391) e non può essere unificato o ricollegato a pregressi episodi intervenuti a significativa distanza di tempo e già configuranti un autonomo e distinto reato di cui all'art. 612-bis c.p. (e per il quale, come sopra evidenziato, non è stata proposta tempestiva querela), nè può essere utilmente invocato, in proposito, il disposto di cui alla L. n. 38 del 2009, art. 8, comma 4, che prevede la procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, dal momento che tale disposizione richiede comunque che il nuovo episodio per cui si procede d'ufficio sia la prosecuzione della precedente serie e non un nuovo fatto isolato - come, nel caso di specie, è quello del 15.8.12 - e autonomamente privo di rilevanza penale. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con riferimento ai fatti commessi fino al 16.11.11 perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela e, con riferimento al fatto del 15.8.12, per insussistenza del medesimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, con riferimento ai fatti commessi fino al 16.11.11, perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela e, con riferimento al fatto del 15.8.12, per insussistenza del medesimo. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2016
bottom of page