RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 14 luglio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che condannava P.C., all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di maltrattamenti nei confronti della propria compagna (dal 2015 al 2021), e minaccia aggravata nei confronti del di lei fratello.
In particolare, si contesta all'imputato di avere maltrattato L.A., con la quale aveva convissuto dal settembre 2014 al dicembre 2016, con continue percosse, vessazioni, minacce di morte, ingiurie e aggressioni fisiche; il reato di maltrattamenti è stato riconosciuto anche in relazione alla condotta di reiterate molestie - attraverso telefonate, messaggi dal contenuto minaccioso e diffamatori e continui appostamenti - anche successivamente alla cessazione della convivenza, con condotta perdurante fino alla sentenza di primo grado in data (Omissis).
Il ricorrente è stato condannato anche per avere minacciato di morte il fratello della ex compagna, proferendo nei suoi confronti, al telefono, frasi del tipo "ti faccio un buco (...) ti piace una calibro 10?".
Il compendio probatorio è costituito dalla querela sporta dalla vittima il (Omissis), dalle dichiarazioni rese dalla stessa, escussa ex art. 441 c.p.p., comma 5, da messaggi whatsapp, dalle dichiarazioni del fratello della donna e di un amico della stessa.
2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, nella misura in cui si risolve nella generica condivisione delle affermazioni del giudice di primo grado. La sentenza non dà conto dei motivi di impugnazione che hanno censurato in maniera puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado.
2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti. Non è stato effettuato un vaglio pregnante in ordine alla attendibilità e credibilità della persona offesa e all'abitualità della condotta.
2.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di minaccia aggravata. L'imputato è stato provocato dal fratello della donna e per tale motivo ha proferito la minaccia.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la pena al fatto concreto. Il mancato riconoscimento delle stesse è stato collegato alla qualifica sociale dell'agente, con la precisazione della irrilevanza della sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile con riferimento alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente in relazione alla condotta di maltrattamenti in costanza di convivenza (capo A) e alla condotta di minaccia aggravata di cui al capo C). Quanto al capo B), in accoglimento del motivo sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, ritiene il Collegio che la condotta oggetto di imputazione, debba essere riqualificata ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e che, conseguentemente - essendo il reato di cui al capo A) stato commesso fino al dicembre 2016 - allo stesso debba essere applicato il regime sanzionatorio anteriore all'entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, che prevedeva un minimo edittale sensibilmente inferiore (anni due, anziché anni tre di reclusione).
2.Occorre premettere che richiamando un consistente indirizzo ermeneutico manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto che, per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, il dato essenziale e qualificante risieda nell'instaurazione, tra autore e vittima, di un rapporto connotato da reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza; con il corollario per cui, se un siffatto rapporto esiste, e se, dunque, sussistano tra costoro strette relazioni dalle quali dovrebbero derivare rispetto e solidarietà, non è nemmeno necessaria una stabile o prolungata convivenza, potendo il reato configurarsi anche qualora la coabitazione sia di breve durata, instabile od anomala (fra molte altre, Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021, 0., Rv. 281092; Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C, Rv. 261472; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628). Il suindicato indirizzo è frutto dello sforzo dell'interprete di ampliare lo spettro di tutela per soggetti tipicamente vulnerabili, poiché vittime di condotte prevaricatrici che maturano nell'ambito di rapporti affettivi dai quali hanno naturale difficoltà a sottrarsi.
2.1. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale lettura normativa debba essere superata, anche in considerazione dei numerosi passi avanti in tal direzione compiuti dalla legislazione più recente, a cominciare dal D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla L. n. 38 del 2009, che ha introdotto il delitto di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), e dalla stessa L. n. 172 del 2012, che esteso la platea dei soggetti passivi del delitto di maltrattamenti alla persona "comunque convivente" senza altro aggiungere.
In tal senso, non può non osservarsi l'espresso monito di recente rivolto dalla Corte costituzionale al giudice penale, affinché rimanga aderente al testo normativo, correndo altrimenti il rischio di violare il divieto di analogia in malam partem, che caratterizza le norme incriminatrici.
Chiamato a pronunciarsi su una questione di rito, sorta all'interno di un processo per tal specie di condotte, il Giudice delle leggi ha affidato all'interprete il compito di stabilire se relazioni affettive - per così dire -non tradizionali (in quel caso si trattava di un rapporto sentimentale protrattosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un
partner nell'abitazione dell'altro) possano farsi rientrare nelle nozioni di famiglia" o di "convivenza", alla stregua dell'ordinario significato di queste espressioni. Ma immediatamente dopo ha ammonito che, "in difetto di una tale dimostrazione, l'applicazione dell'art. 572, c.p., in casi siffatti - in luogo dell'art. 612-bis c.p., comma 2, che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona "legata da relazione affettiva" all'agente apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico, ma comunque preclusa dall'art. 25 Cost., secondo comma,"(Corte Cost., sentenza n. 98 del 2021).
2.2. Tale sollecitazione è stata raccolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dar seguito. In ipotesi soltanto apparentemente differenti da quella in esame - poiché caratterizzate dal comune denominatore dell'assenza di un rapporto familiare o di convivenza tra autore e vittima al momento dei fatti - questa Sezione ha infatti ritenuto che non sia configurabile il reato di maltrattamenti, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254, ribadita da Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398, con la precisazione per cui, terminata la convivenza, vengono meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento; in termini, da ultimo, Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, D. 11/10/2022, Rv. 283939 - 01).
Invero, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), immediato precipitato del principio di legalità (art. 25, Cost.), nonché la presenza di un apparato normativa che amplia lo spettro delle condotte prevaricatrici di rilievo penale tenute nell'ambito di relazioni interpersonali non qualificate, impongono, nell'applicazione dell'art. 572, c.p., di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" nell'accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua (si pensi, ad esempio, al frequente caso di coloro che, per ragioni di lavoro, dimorino in luogo diverso dall'abitazione comune, per periodi più o meno lunghi ma comunque circoscritti).
2.3. In applicazione di tale principio, emerge con sufficiente nitidezza dal provvedimento impugnato, che le condotte poste in essere dall'imputato successivamente alla cessazione della convivenza siano riconducibili nell'alveo del reato di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2.
La sentenza impugnata dà, infatti, conto, dell'accertamento una condotta persecutoria che giustificava pienamente il grave stato d'ansia e di timore denunciato dalla persona offesa, al riguardo del quale occorre ricordare che in tema di atti persecutori, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764) e come sia sufficiente per il concretarsi dell'evento del reato l'aggravamento di una situazione di disagio psichico in cui la persona offesa già eventualmente versasse (Sez. 5, n. 7559 del 10/01/2022, B., Rv. 282866 - 01).
Ritiene, in conclusione, il Collegio di riqualificare il reato di maltrattamenti, di cui al capo B) nel reato di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2.
3.Quanto al reato di maltrattamenti contestato al capo A), deve osservarsi che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure argomentate in ordine alla valutazione del compendio probatorio non tengono conto dei limiti dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ha osservato come la coerente e costante ricostruzione delle condotte ascritte alla prevenuta ad opera della persona offesa avesse trovato idoneo e puntale riscontro nelle deposizioni del fratello e del teste B..
In conclusione, la motivazione spesa dalla Corte appare corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni.
In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza.
4. Altrettanto deve dirsi con riguardo al reato di minaccia aggravata posto in essere dall'imputato nei confronti di L.A., oggetto del terzo motivo di ricorso.
La Corte di appello, con motivazione puntuale, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, a fronte sia della circostanziata denuncia querela sporta dalla persona offesa, sia dalla trascrizione della conversazione telefonica intercorsa con P.. Non corrisponde a verità, come precisato dalla Corte, che la minaccia di P., non abbia sortito alcun effetto intimidatorio sulla vittima. Ciò è smentito dalla considerazione che detta minaccia proveniva da una guardia giurata dotata di un'arma da sparo, sia dalla constatazione che, proprio dopo tale minaccia, la L., si era finalmente determinata a sporgere denuncia nei confronti dell'ex compagno, supportata e sostenuta dal fratello, rimasto evidentemente impressionato e spaventato dalla aggressività e dalla determinazione dell'imputato.
Extradevoluta la doglianza relativa alla asserita provocazione dell'imputato, che non era stata oggetto del motivo di appello.
P.Q.M.
Riqualificate le condotte contestate al capo B) nel reato di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione complessiva della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la sentenza relativamente alla responsabilità del ricorrente per i reati in essa ritenuti.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2023