RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna del giudice del Tribunale di Verona emessa nei confronti di G.F., dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 612-bis c.p. ai danni della ex moglie S.F., contestato al capo A, e del reato di cui all'art. 582 c.p. ai danni di T.S., figlia della S. (capo B dell'imputazione).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando nove motivi.
2.1. Col primo motivo si deduce la violazione degli artt. 24,25 Cost., nonchè dell'art. 453, comma 1-bis e art. 455 codice di rito in relazione all'art. 550 c.p.p., lamentando l'erronea modalità di esercizio dell'azione penale e la nullità della richiesta di giudizio immediato e del successivo decreto ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), art. 179 e art. 604, comma 4 codice di rito.
2.2. Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 336 codice di rito e art. 152 c.p., assumendo la mancanza di volontà da parte di T.S. di procedere penalmente nei confronti dell'imputato per i fatti enunciati nel verbale di denuncia-querela del (OMISSIS), in particolare in ordine al delitto di lesione personale di cui al capo B.
2.3. Con terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 78, 79 e 468 codice di rito, stante la inammissibilità della lista testi presentata dalle persone offese.
2.4. Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 152 c.p. per essere intervenuta remissione di querela da parte della S. in ordine agli atti persecutori avvenuti antecedentemente al (OMISSIS).
2.5. Col quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo nella sua triplice espressione della mancanza, illogicità e contraddittorietà, in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesti dall'art. 612-bis c.p..
2.6. Col sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo nella sua triplice espressione della mancanza, illogicità e contraddittorietà, in relazione alla affermata sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesti dall'art. 582 c.p..
2.7. Col settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla determinazione della pena.
Indi si conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo è solo il caso di osservare che nel caso di specie l'esercizio dell'azione penale è intervenuto sotto la vigenza della modifica della pena edittale prevista dall'art. 612-bis c.p., aumentata dal D.L. n. 78 del 2013, art. 1-bis convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 94, ad anni cinque di reclusione, con la conseguenza che, in virtù del principio tempus regit actum', applicabile alla fattispecie processuale in esame, deve ritenersi correttamente esercitata l'azione penale mediante la richiesta di giudizio immediato (avanzata sulla base dell'evidenza della prova nei confronti di soggetto che all'epoca era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aggravamento di quella originaria).
In ogni caso, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019 Rv. 277525 - 01), la cui prospettazione, nel caso di specie, è stata peraltro svolta senza indicare le eventuali implicazioni in termini di concreta lesione del diritto di difesa che la stessa avrebbe comportato (avendo il ricorrente incentrato la doglianza sul fatto che sulla richiesta di immediato si sarebbe pronunciato il giudice per le indagini preliminari mentre la legge vigente al momento della commissione del reato imponeva al P.M. di agire con decreto di citazione a giudizio, senza addurre nulla di ulteriore al riguardo, pur essendosi il giudizio che ne era conseguito comunque svolto mediante il dibattimento davanti al tribunale, essendo in discussione solo la forma di esercizio dell'azione penale e non la decisione del Pm di esercitarla - azione penale che aveva anzi per la forma selezionata ricevuto il vaglio preventivo di un giudice).
1.2. Il secondo motivo con cui si deduce il difetto di procedibilità assumendo la mancanza di volontà da parte di T.S. di procedere penalmente nei confronti dell'imputato per i fatti enunciati nel verbale di denuncia-querela del (OMISSIS), in particolare in ordine al delitto di lesione personale di cui al capo B (l'unico residuato che vede come parte offesa la T.) non tiene conto dell'effettivo contenuto del verbale di sommarie informazioni del (OMISSIS), rese dalla T., dal quale non emerge affatto la volontà di rimettere la querela, avendo in esso la predetta solo rappresentato - dopo aver premesso di confermare quanto narrato - le sue difficoltà a portare avanti "le argomentazioni" descritte nella denuncia-querela perchè in quel momento aveva seri problemi di salute e quindi ben altre priorità, non essendo nemmeno autonoma economicamente e quindi in grado di sobbarcarsi le spese di un legale di fiducia; tale prospettazione è legata alle difficoltà che in quel momento non facevano intravedere alla persona offesa una concreta possibilità di sostenere le accuse processualmente mediante il patrocinio di un avvocato - situazione che veniva evidentemente superata essendo poi intervenuta la sua costituzione in giudizio - e non è - a differenza di quanto si assume in ricorso - affatto espressiva di una volontà di rimettere la querela (querela peraltro riferibile all'intero episodio descritto comprensivo della lesione subita di talchè anche sotto tale profilo si manifesta inconferente la censura con cui in ricorso si mira alla declaratoria di improcedibilità).
1.3. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato Ed invero, si è affermato da parte di questa Corte, con argomentazioni qui condivise, che nel rito a citazione a diretta - a cui è equiparabile ai fini in argomento il rito che si insatura mediante decreto di giudizio immediato la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, di una memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p. (Sez. 6, n. 43211 del 25/11/2010 - dep. 06/12/2010, Aliquò, Rv. 24882801).
Se è vero, poi, che come rileva la difesa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all'art. 468 c.p.p. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere l'ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 27388 del 21/02/2018 Ud. (dep. 14/06/2018) Rv. 273411 - 01), perchè in tal caso essa ha comunque già presentato la sua costituzione sia pure fuori udienza, è altrettanto vero che da tale principio non si può far discendere che ove la presentazione della lista testi non sia stata preceduta dalla costituzione fuori udienza - che avviene, come nel caso di specie, solo all'udienza - essa non sia ammissibile per il solo fatto che sia riconducibile ad un soggetto non ancora parte - civile perchè anche allorquando la costituzione avviene prima dell'udienza si tratterà comunque di costituzione non definitiva potendo poi all'udienza di comparizione delle parti il giudice nel contraddittorio di queste non ammettere o escludere la costituzione già avvenuta, di talchè ciò che rileva - anche nel caso in cui la costituzione avvenga direttamente all'udienza - è che questa intervenga e venga ammessa, perchè solo in tal caso essa acquisisce titolo all'ammissione della prova; anzi - da un punto di vista strettamente pratico - la presentazione anticipata della lista testi consente all'imputato di prendere cognizione della strategia della controparte e quindi di calibrare a sua volta la propria difesa, evitando tardive ammissioni ai sensi dell'art. 507 codice di rito. Nè a tale interpretazione potrebbe essere di ostacolo il disposto di cui all'art. 79, comma 3 codice di rito che col prevedere la decadenza della parte civile dalla facoltà di presentazione della lista testi ove la costituzione avvenga dopo la scadenza del termini di sette giorni di cui all'art. 468, comma 1 codice di rito intende piuttosto solo ribadire la necessità che la lista testi venga depositata nel termine previsto dall'art. 468 codice di rito; da tale preclusione non si può però far discendere che la persona offesa che non abbia avuto occasione di costituirsi parte civile prima del dibattimento - così nel caso in cui sia mancata l'udienza preliminare per essere il rinvio a giudizio avvenuto con decreto di citazione o di giudizio immediato - non possa giammai depositare la liste testi perchè in siffatta ipotesi la sua costituzione deve avvenire sempre dopo la scadenza del termine di cui all'art. 468, comma 1 codice di rito.
Ne discende che non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale nè, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, la presentazione della lista testi effettuata dalla persona offesa prima della costituzione di parte civile che avvenga poi ritualmente alla prima udienza utile, ben potendo anche la persona offesa presentare memorie - con allegata lista testi - e ciò che rileva, piuttosto, è che ciò avvenga nel termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 468 c.p.p. a pena di inammissibilità (perchè funzionale a garantire l'ordinato svolgimento del processo e la corretta estrinsecazione del diritto di difesa che si nutre anche della possibilità di tempestiva conoscenza delle altrui difese).
1.4. Il quarto motivo che lamenta la mancata considerazione della remissione di querela da parte di S.F. in ordine agli atti persecutori avvenuti antecedentemente al (OMISSIS) non tiene conto che, di là della rilevanza della deduzione ai fini che occupano risultando accertati, secondo la ricostruzione delle conformi pronunce di merito, atti persecutori susseguitisi nel tempo fino al (OMISSIS), le condotte oggetto di contestazione anteriori alla data indicata riguardano prevalentemente fatti posti in essere ai danni non della S. ma di T.S. rispetto alla quale il G. è stato assolto già in primo grado, e che in ogni caso quei fatti, anche nella parte in cui coinvolgono direttamente la S., sono stati in realtà riportati dal giudice di merito perchè riferiti dalla persona offesa al fine di tracciare un quadro completo della vicenda e di indicare quindi anche le ragioni e le occasioni che avevano dato l'abbrivio ai reiterati comportamenti illeciti, successivi, dell'ex coniuge.
E ciò senza considerare che la corte territoriale aveva altresì osservato al riguardo, in punto di diritto, richiamando precedenti di questa Corte in tema di maltrattamenti in famiglia, che la remissione di querela aveva riguardato le minacce e lesioni personali quali condotte considerate singolarmente e non nell'ambito della più complessa fattispecie di stalking in cui erano poi confluiti (in particolare quello che aveva affermato che in tema di maltrattamenti in famiglia, in ragione della natura abituale del reato, l'acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti per la configurabilità della fattispecie precedenti comportamenti, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione, con la conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell'azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all'interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell'identità e reiterazione delle condotte, Sez. 6, n. 51212 del 12/11/2014 - dep. 10/12/2014, F, Rv. 26131901; e quello che sempre in tema di maltrattamenti in famiglia, aveva affermato che l'intervenuta prescrizione degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte che concorrono a realizzare il reato non ne determina l'irrilevanza ai fini della sussistenza di quest'ultimo, qualora per esso la causa estintiva non si sia ancora perfezionata, Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011 -dep. 28/10/2011, S., Rv. 25105001).
Ed invero, nel condividere i principi già affermati da questa Corte con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia, si ritiene di poter affermare, premessa la loro estensibilità anche al reato di stalking, che integra anch'esso un ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti (almeno due), per lo più commissivi, che questi, sebbene isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce non procedibili in assenza della condizione di procedibilità), acquistano, o riacquistano, rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo che porta all'integrazione di nuovo distinto reato (che nel caso dello stalking si perfeziona, appunto, allorchè si realizza il minimo di due di tali condotte collegate da un nesso di abitualità, che cagionino, ovviamente, uno degli eventi previsti dalla norma di cui all'art. 612-bis c.p.); e ciò a ben vedere è ancor più evidente se si considera che la consumazione del delitto di atti persecutori prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile (il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno che si consuma nel momento - e nel luogo - della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate; e nella sequenza criminosa le singole condotte rilevano non tanto per la loro specifica identità illecita, che le riconduce a questa o a quella fattispecie di reato indicata dall'art. 612-bis c.p.,quanto piuttosto per le conseguenze che da esse sono derivate in termini di disagio via via accumulatosi nella persona offesa).
1.5. Il quinto e il sesto motivo sono versati completamente in fatto, e in quanto tali entrambi palesemente inammissibili perchè finiscono con il dedurre aspetti non suscettibili di vaglio in sede di legittimità (è sufficiente al riguardo leggere l'impostazione delle censure per rilevare come esse si incentrino, contestandole, sulle circostanze di fatto che hanno indotto, rispettivamente, con riferimento al reato di stalking a ravvisare l'evento del mutamento delle abitudini di vita, e a quello di lesione personale ad affermare l'avvenuto ferimento di T.S., e ciò peraltro con inammissibili incursioni dirette nello stesso substrato probatorio (laddove con riferimento ad entrambi i casi le pronunce di merito ricostruiscono e motivano in maniera adeguata, logica ed esaustiva, e quella di secondo grado in maniera tale anche da rendere risposte adeguate alle censure già proposte in appello).
1.6. Parimenti palesemente infondato è il motivo che attinge il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Erronea ancora una volta è l'impostazione con cui si censura la sentenza impugnata anche in parte qua: si assume in buona sostanza che il diniego si fondi sulla gravità del fatto, fattore che essendo stato già considerato ai fini del trattamento sanzionatorio non poteva essere poi oggetto di valutazione - parimenti negativa - anche ai fini della decisione in argomento; ed invero, sfugge al ricorrente che in realtà la corte territoriale ha innanzitutto sottolineato la mancanza di elementi positivi ai fini di una favorevole valutazione circa la meritevolezza delle invocate attenuanti (con la precisazione che non potessero valorizzarsi a tal fine - stante il diverso piano di operatività - il rispetto delle prescrizioni imposte con la misura cautelare - peraltro intervenuto dopo plurime violazioni e costituente oggetto di un obbligo di legge - e la prognosi relativa al futuro comportamento dell'imputato).
La corte territoriale nel richiamare la motivazione già resa sul punto dal tribunale ha evidenziato che non solo non fossero emersi elementi suscettibili di favorevole apprezzamento per riconoscere le pretese circostanze attenuanti, ma ha anche fatto esplicito riferimento alla obiettiva gravità della condotta, protrattasi nel tempo.
E' jus receptum, invero, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talchè deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili.
La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).
1.7. L'ultimo motivo afferente la determinazione della pena, che si assume quantificata in maniera eccessiva rispetto alla entità degli episodi criminosi, soprattutto se parametrata a quelli successivi alla remissione di querela del (OMISSIS), è meramente reiterativo, avendo la corte territoriale fornito risposta adeguata alla speculare censura già oggetto di appello, evidenziando come gli atti persecutori, nel loro complesso considerabili e considerati, integrassero una condotta delittuosa protrattasi nel tempo e certamente di una certa gravità, con la conseguenza che la pena inflitta dovesse in buona sostanza ritenersi congrua (e ciò soprattutto se si considera che la pena base è stata dal giudice di merito indicata in mesi dieci di reclusione, ovvero in misura prossima al minimo edittale di mesi sei, aumentata per l'aggravante contestata ad anni uno e di giorni dieci per la continuazione col reato di lesione).
2. Dalle suindicate considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio - come dalla medesima affermato -, in favore dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello competente per tale determinazione (competendo, come di recente affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 26.9.19, De Falco, a questa Corte, in caso di parte civile ammessa al gratuito patrocinio, unicamente la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese, spettando al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83).
3. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge, versandosi in ipotesi di stalking ai danni dell'ex coniuge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021