RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 27/10/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 08/07/2019 che aveva condannato B.A. per i reati di diffamazione (capi A e B) e di atti persecutori ai danni di G.L. (capo C), ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di diffamazione, per essere estinti per prescrizione, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori, rideterminando la pena.
Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, B.A. ha fatto affiggere lungo le strade di Busto Arsizio e di Varese manifesti in cui accusava G.L. di essere "Pubblico Ministero corrotto" e di appartenere "a casta che non si tocca mai neppure quando opera in totale malafede danneggiando i poveri cittadini" e di non essere "degni di fare i magistrati"; inoltre la accusava di essere "Pubblico Ministero corrotto" per aver favorito il capo di una banda di criminali già notai alle forze dell'ordine ( D.M.A.), permettendole di alienare tutti i beni immobili a lei intestati e partecipando alla suddivisione della torta pari a circa 3.500.000 di Euro (capo A); ha inoltre pubblicato su youtube una video-intervista in due parti dal titolo "anche la giustizia si presta alla truffa di due milioni di Euro. Video denuncia contro il PM G.", dai contenuti diffamatori nei confronti di G.L., magistrato già con funzioni di Pubblico Ministero in Busto Arsizio, accusandola di corruzione, omissione di atti d'ufficio e falsità in atti processuali (capo B); infine, con condotte reiterate, ed in particolare con attività di volantinaggio, missive inviate a varie autorità, insinuazioni pubbliche anche attraverso mezzi telematici ed una continua opera di petulante delegittimazione nei confronti di G.L., magistrato e pubblico ufficiale accusata di corruzione, connivenze e altre scelleratezze, minacciava e molestava la medesima in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia ed ingenerando il fondato timore per la propria incolumità (capo C).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.A., Avv. Jacopo Pepi, che ha dedotto i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p..
In seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Venezia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, cui erano stati trasmessi gli atti, avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di conclusione delle indagini; tale omissione avrebbe conseguentemente determinato la lesione dei diritti di difesa, impedendo all'indagato di esercitare appieno i diritti difensivi davanti all'autorità giudiziaria competente.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata oralmente in udienza.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, con due distinte censure.
In primo luogo, lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p., non avendo il giudice compiuto una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che, in quanto costituitasi parte civile nel processo, dovrebbe ritenersi inattendibile, in assenza di riscontri.
In secondo luogo, premessa una diffusa ricostruzione del reato di atti persecutori, lamenta l'insussistenza dei presupposti applicativi del reato contestato, in termini di "stalking giudiziario", per essere le condotte ascritte inidonee a configurare gli eventi tipici previsti dalla fattispecie criminosa, anche alla luce della inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile.
Il B. ha diffuso con volantini e video le sua lagnanze contro la Dott.ssa G., con condotte che possono integrare la diffamazione, ma non il reato di stalking, non essendo state accompagnate da atti di violenza, pedinamento o molestie fisiche; del resto, la dottoressa G. ha continuato serenamente a svolgere la propria funzione di magistrato a Perugia, dove era stata trasferita nel 2007, ben 5 anni prima del contenzioso con il B., e non è stata molestata in quel luogo dal ricorrente, non avendo la stessa G. mai richiesto la scorta né a Perugia, né per recarsi a Busto Arsizio.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 157 c.p., dovendosi ritenere prescritto anche il reato di atti persecutori, poiché le condotte moleste integranti l'art. 612 bis c.p. sono state commesse tra l'aprile ed il luglio 2012, analogamente ai reati di diffamazione in ordine ai quali è stata già dichiarata la prescrizione.
2.5. L'Avv. Jacopo Pepi ha depositato memoria, ribadendo le doglianze proposte e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico il principio secondo cui la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente (Sez. 3, n. 20765 del 08/04/2010, Solimine, Rv. 247609, che, in motivazione, ha precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente); invero, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguente ad una decisione del giudice che dichiari la propria incompetenza, impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche ove ritualmente effettuata in precedenza, solo quando siano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse (Sez. 5, n. 10283 del 05/11/2018, dep. 2019, El Kaisi, Rv. 275634).
Nel caso in esame, alla declaratoria di incompetenza per territorio non sono seguite ulteriori indagini o la contestazione di altri reati o circostanze aggravanti.
3. Il secondo motivo, concernente l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
Nel caso in esame, della richiesta del beneficio non è dato atto in alcuna parte della sentenza impugnata, e il ricorrente non ha nemmeno allegato il verbale di udienza in cui furono formulate le conclusioni; sicché il motivo deve ritenersi, sul punto, non dotato del requisito dell'autosufficienza.
Peraltro, è assorbente rilevare che non risulta che sia stata avanzata richiesta del beneficio, né con i motivi di appello, né oralmente in udienza, come si evince dal verbale dell'udienza dinanzi alla Corte di Appello del 27/10/2020.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. La doglianza concernente l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è del tutto generica ed astratta, limitandosi a dedurre l'interesse economico sotteso alla costituzione di parte civile, ma non si confronta con il concreto tessuto argomentativo della sentenza impugnata, la cui piattaforma probatoria e', peraltro, costituita in via principale da fonti documentali (la video-intervista, i volantini affissi, ecc.).
I giudici di merito hanno motivato in ordine all'attendibilità - che, del resto, non appare minata da alcun concreto elemento, neppure dedotto dal ricorrente - delle dichiarazioni della persona offesa; sicché la motivazione appare immune da censure di illogicità, e conforme al consolidato principio secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312: "in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnia torio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione").
Pertanto, appare assertiva e manifestamente infondata l'affermazione di intrinseca inattendibilità ex se delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la pretesa di riscontri.
4.2. Le doglianze concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis c.p., oltre ad essere meramente reiterative delle censure proposte con l'atto di appello, sono comunque manifestamente infondate.
Prescindendo dalle deduzioni con le quali il ricorso tenta di sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, con riferimento all'apprezzamento degli eventi del reato - perdurante stato d'ansia e mutamento delle abitudini di vita -, va evidenziato che le doglianze del ricorrente riposano sul rilievo - smentito dalla analitica ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito - che i fatti attribuiti al B. siano consistiti in un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, svolta mediante un'attività di "volantinaggio".
Tuttavia, la condotta persecutoria ascritta all'imputato - lungi dall'integrare un mero esercizio, sia pur "vivace", delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, che avrebbe potuto essere perseguita mediante i molteplici strumenti difensivi e di denuncia, anche mediatica, consentiti, purché nei limiti previsti dall'ordinamento (anche penale) - è invece consistita in una serie protratta e reiterata di condotte diffamatorie e moleste - mediante affissione di manifesti e volantini in ben due città, mediante una video-intervista divulgata su you-tube, e perciò dotata di una spiccata diffusività dell'offesa alla reputazione della persona offesa, nonché mediante la pubblicazione di un libro nel 2013 dal titolo "Toghe corrotte" e la pubblicazione di numerosi post diffamatori sul social network Facebook -, ma anche di minacce, quale quella rivolta con la missiva inviata al Dott. N. nel marzo 2014, allorquando il B. scriveva "ormai non ho più nulla da perdere, se non avrò giustizia come prevede il codice penale mi farò giustizia da solo, verso le persone che mi hanno truffato".
Prescindendo, dunque, da una non consentita parcellizzazione cognitiva e valutativa delle singole condotte, è emerso lo stillicidio persecutorio delle condotte poste in essere dall'imputato nel corso della sua "campagna" mediatica e giudiziaria contro la persona offesa.
In ordine alle condotte rilevanti quali molestie, va rammentato che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis c.p. (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262635; in senso analogo, Sez. 5, n. 29826 del 05/03/2015, P., Rv. 264459, secondo cui "integra il delitto di atti persecutori, in danno di una coppia di coniugi, la redazione, l'invio agli stessi (nella specie, mediante lettere e messaggi sms), nonché la reiterata diffusione sul luogo di lavoro delle persone offese e presso la scuola frequentata dai figli, di scritti diffamatori concernenti i rapporti extraconiugali dei predetti, qualora tali molestie cagionano - per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa - un grave e perdurante stato d'ansia nelle persone offese, correlato all'aggravamento e consolidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della lesione della loro riservatezza e della manipolazione delle rispettive identità personali nel contesto familiare e lavorativo").
Sulla idoneità delle minacce, benché non pronunciate alla presenza della persona offesa, ad integrare il reato, va rammentato che, ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Dardo, Rv. 271202); nel caso di specie, le espressioni intimidatorie erano contenute in una missiva inviata ad un magistrato, affinché indagasse sulle condotte attribuite dall'odierno ricorrente alla Dott.ssa G., e che, dunque, sarebbero entrate nella sfera di conoscibilità della medesima (in tal senso, altresì, Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, Rv. 280497: "Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice").
Con riferimento agli eventi del reato di atti persecutori, la sentenza impugnata ha compiutamente motivato in ordine allo stato di ansia e turbamento determinato nella persona offesa dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria, tale da indurla a compiere frequenti ricerche su internet per verificare l'eventuale pubblicazione di ulteriori contenuti diffamatori, e in ordine al mutamento delle abitudini di vita, integrato dalla scelta di interrompere i viaggi nelle città di Busto Arsizio e di Varese, pur dopo il trasferimento a Perugia, ove risiedevano parenti e amici della persona offesa.
Le doglianze del ricorrente sul punto sono calibrate su una mera contestazione assertiva e sono rivolte ictu oculi ad una non consentita rivalutazione del merito.
5. Il quarto motivo, concernente la prescrizione, è manifestamente infondato.
Invero, nel delitto di atti persecutori, che è reato abituale, il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale e dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, C., Rv. 281021); dunque, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271208).
Nel caso in esame, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto riposa sull'erroneo assunto secondo cui le condotte integranti gli atti persecutori sarebbero solo ed esclusivamente quelle descritte ai capi A) e B), consumate nel 2012 e già dichiarate estinte per prescrizione.
Al contrario, premesso che il reato di cui al capo 4 è contestato come "in atto", la sentenza indica varie condotte poste in essere fino al 2016-2017, con cui, peraltro, il ricorso omette del tutto di confrontarsi; sicché il motivo è manifestamente infondato,
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022