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Stalking: sussiste nel caso di pubblicazione su Facebook e Instagram di foto o messaggi con contenuto denigratorio della vittima

Stalking

Cassazione penale sez. V, 01/03/2019, n.26049

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui “social network” foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza .

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato l'imputato P.A. alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., riqualificando l'originaria imputazione in quelle di diffamazione e molestie, liquidando in favore delle costituite parti civili D.G.G. e "Associazione telefono donna" rispettivamente la somma di Euro 15mila e mille e confermando nel resto la pronunzia. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Pg territoriale, che col primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione illogica, poichè la Corte, pur non avendo messo in dubbio le condotte contestate nell'analitico capo di imputazione, aveva ritenuto assente la prova di uno degli eventi tipici del delitto; in proposito erano state ritenute dirimenti le sole conversazioni tenute tra l'imputato e la parte civile nel corso del 2015, puntualmente prese in esame nel testo del provvedimento e valutate, ricavandosene l'assenza di paura e dello stato d'ansia. 1.1 Il ricorrente ha rappresentato che il processo aveva dimostrato come, proprio a partire dal 2016, le condotte persecutorie si erano intensificate, consumandosi da parte dell'imputato reiterate minacce, aggressioni e comportamenti molesti nei confronti della parte civile e del suo nuovo fidanzato, oltre che ripetute offensive pubblicazioni sui social network e tali elementi, pur non essendo stati negati, non erano stati presi in considerazione nel percorso motivazionale di riqualificazione del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. 2. Nel secondo motivo si è lamentata la violazione della norma incriminatrice speciale di cui all'art. 612 bis c.p., poichè la Corte lucana aveva ignorato la natura di reato abituale del delitto in parola, in ossequio alla quale occorre valutare le condotte nel loro progressivo sviluppo e la cui realizzazione produce il cosiddetto stillicidio persecutorio, evento del delitto. In proposito è stata citata la giurisprudenza di questa Sezione, per la quale la produzione degli eventi può essere determinata anche all'esito di una reiterazione di condotte, che inducano nella vittima un progressivo accumulo di disagio che sfoci, a sua volta, in uno degli eventi descritti nella norma. 2.1 Per altro verso la valutazione di insussistenza dell'evento a causa del contenuto e del tenore delle conversazioni prese in esame dalla Corte, confligerebbe con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali anche momenti di attenuazione del malessere e/o di ripristino del dialogo tra vittima e l'autore del reato, non ne elimina la configurabilità, nel ricorrere degli altri presupposti della fattispecie. 3. Ha proposto ricorso con unico atto la difesa delle parti civili D.G.G. ed "associazione telefono donna", che col primo motivo, ha rappresentato il proprio interesse ad impugnare in presenza della riqualificazione giuridica del delitto di atti persecutori in due fattispecie meno gravi. Hanno sostenuto le ricorrenti - citando ampia giurisprudenza di questa Corte - che la diversa e minore valutazione dell'illiceità del fatto avrebbe importato una valutazione meno grave del pregiudizio subito, in particolare per l'aspetto morale, e, quindi, una liquidazione del danno significativamente inferiore alle loro legittime pretese, sottolineandosi che il loro diritto appariva ancor più seriamente vulnerato in presenza del delitto di atti persecutori, nel quale i turbamenti psichici sono parte della struttura oggettiva della fattispecie. 4. Nel secondo motivo è stata censurata la motivazione per la violazione dell'art. 612 bis c.p. secondo l'interpretazione fornitane da questa Corte, in punto di prova dell'evento del delitto, che può essere desunta dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alle condotte persecutorie ed anche da queste ultime. In proposito alle pagine da 4 a 6 del ricorso sono stati puntualmente indicati elementi di prova, che - a parere delle ricorrenti dimostrerebbero il cambiamento di abitudini di vita e la paura cagionati dai comportamenti dell'imputato. 5. Tramite il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 612 bis c.p. e dell'art. 595 c.p., quanto alla qualificazione come condotte diffamatorie della pubblicazione su social network di frasi e foto offensive della reputazione della vittima, e sono stati ricordati i principi di questa Corte per i quali la diffusione di messaggi o filmati offensivi su social network integra l'elemento oggettivo degli atti persecutori. 6. Col quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione illogica quanto alla parziale valutazione delle condotte dell'imputato per ragioni uguali a quelle espresse nel ricorso del PM, avendo le ricorrenti puntualmente descritto - dalla pagina 9 alla pagina 11 - gli elementi di prova ignorati dalla Corte potentina, tutti riferibili all'anno 2016. All'odierna udienza il PG, Dr. Pinelli, ha concluso per l'annullamento con rinvio ed il difensore della parte civile, avvocato Galluzzo, si è riportato ai motivi, depositando memoria conclusiva e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve darsi atto preliminarmente che l'imputato ha depositato istanza di rinvio della trattazione del processo, poichè il suo difensore avrebbe rinunziato al mandato da oltre un anno ma la richiesta non può essere accolta a causa del carattere generico della stessa e non risultando dagli atti a disposizione di questa Corte la rinunzia al mandato difensivo. Il ricorso del PM è fondato, poichè sussistono i dedotti vizi di illogicità della motivazione e di violazione di legge. 1. Sotto il primo profilo va osservato che la Corte territoriale ha preso in considerazione solo una parte dei dati probatori acquisiti nel giudizio ed ha ritenuto dirimenti al fine della pronunzia le comunicazioni tra l'imputato e la parte civile tenute nel corso del 2015, che ha indicato alle pagine 8 e 9 del testo, dalle quali ha desunto l'assenza di paura e dello stato d'ansia nella donna. 1.1 L'operazione ricognitiva, tuttavia, appare monca, poichè non è stato considerato l'intero corredo probatorio a disposizione dei Giudici, i cui elementi dimostrativi - come puntualmente dedotto dalla Parte Pubblica ricorrente - si riferivano a tutto il corso dell'anno 2016 e presentavano carattere di maggiore potenzialità lesiva della libertà morale della persona offesa, trattandosi di condotte minatorie, di appostamenti e di aggressioni verso la donna ed il suo nuovo compagno, come ad esempio nell'episodio del 19 Maggio 2016, e non di sole frasi offensive. Tali elementi, del resto, sono presenti nel capo di imputazione e sono stati accertati nell'istruttoria dibattimentale, come risulta chiaro dalla stessa sentenza impugnata, che ne ha dato atto alla pagina 10. 1.2 Per tale ultimo aspetto la motivazione appare, altresì, affetta dal denunziato vizio di contraddizione logica, avendo solo enunciato le suindicate prove a carico del giudicabile, senza prenderle in alcuna considerazione ai fini della decisione, che ne risulta inevitabilmente condizionata in senso sfavorevole alla tesi di Accusa. 2. Di ancora maggiore pregnanza è la censura espressa nel secondo motivo di ricorso, poichè la Corte lucana, nella già sottolineata cognizione e ponderazione parziale dei dati probatori a disposizione, avendo omesso di tener presente nella sua interezza la reiterazione degli atti tipici,ha perso di vista la natura abituale del reato su cui doveva pronunziarsi, mancando di valutare - come invece di regola necessario ed ancor più in caso di confronto con un delitto di natura abituale - tutta la condotta complessiva dell'imputato; condotta ripetuta che peculiarmente connota il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e, che fa assumere il carattere di persecutorietà ai comportamenti del soggetto agente. 2.1 In tal senso è necessario ribadire il principio espresso da questa Corte regolatrice, che in più pronunzie e con orientamento univoco ha elaborato il concetto di accumulo di disagio o di stress nella vittima del reato in questione. Si è, infatti, chiarito che nel delitto previsto dell'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, e può manifestarsi anche solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, a sua volta in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. Sez. 5, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 262636. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08/06/2016 Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081, ha precisato che la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio, conseguendone la degenerazione in uno stato di prostrazione psicologica, che giunge ad estrinsecarsi in uno degli eventi descritti nella norma incriminatrice. Il ricorso delle parti civili è fondato. 3. La questione posta con il primo motivo del ricorso circa l'interesse ad impugnare della parte civile in caso di qualificazione giuridica del fatto-reato nel senso della minore gravità deve essere risolta - in conformità dell'orientamento di questa Corte che lo ha più volte ritenuto legittimo - in senso positivo. 3.1 In proposito è opportuno premettere - sia pure brevemente per la natura del presente atto che la giurisprudenza di legittimità sembra differenziarsi sul tema, poichè registra un orientamento chiaramente favorevole alla soluzione positiva, essendosi affermato in più pronunzie che sussiste sempre l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, allorchè da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima. Sez. 4, Sentenza n. 39898 del 03/07/2012 Ud. (dep. 09/10/2012) Rv. 254672. In senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 52549 del 20/10/2017 Ud. (dep. 17/11/2017) Rv. 271529 ha ribadito il principio in riferimento all'ipotesi di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, "in pejus", del fatto - reato accertato, poichè da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima. Sez. 3, Sentenza n. 15218 del 20/10/2016 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 269486 riguardo all'ipotesi di partecipazione della parte civile al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto il giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, che, per le ragioni già espresse nella precedente pronunzia, può risultare ridotto, qualora il fatto sia considerato di minore gravità. 3.2 Un secondo orientamento sembra all'apparenza contrario ma, a ben vedere, la possibilità di un contrasto sul punto è risolvibile, in quanto il dictum essenziale delle decisioni rese in proposito non appare incompatibile con il primo indirizzo interpretativo. 3.3 Infatti, in primis, occorre osservare che anche tali pronunzie fanno salvo il caso che la diversa qualificazione giuridica derivi da una diversa ricostruzione del fatto storico ritenendo la legittimazione della parte civile ad impugnare sul capo di suo interesse. 3.4 In secondo luogo l'orientamento in parola si è incentrato sulla puntualizzazione secondo la quale la qualificazione giuridica del fatto in senso meno grave non comporta automaticamente l'interesse ad impugnare ma esso è ravvisabile solo nel caso in cui siano state esplicitate dalla parte civile le ragioni per le quali dalla diversa qualificazione giuridica derivi un maggior danno risarcibile. Si è, pertanto, precisato che è onere della parte civile indicare le concrete ragioni di un'eventuale differente quantificazione del danno da risarcire in senso diminutivo derivante dalla differente qualificazione giuridica del fatto-reato operata con la pronunzia che impugna. Sez. 3, Sentenza n. 14812 del 30/11/2016 Ud. (dep. 27/03/2017)Rv. 269752; Sez. 5, Sentenza n. 32762 del 07/06/2013 Ud. (dep. 26/07/2013)Rv. 256952; Sez. 4, Sentenza n. 39898 del 03/07/2012 Ud. (dep. 09/10/2012) Rv. 254672. 3.5 Nella fattispecie ora in esame la parte civile ha esplicitamente dedotto che la minor gravità dei delitti ritenuti nella sentenza impugnata aveva inevitabilmente e logicamente comportato nel giudizio di secondo grado l'integrazione e la liquidazione di un danno minore. In tal senso l'argomentazione delle ricorrenti ha fatto leva sulla corretta osservazione per la quale il turbamento psichico della persona offesa dal delitto di atti persecutori, oggetto della riforma, fa parte della struttura oggettiva del reato ed è, nel contempo, uno dei parametri ai quali ancorare la determinazione del danno. 3.6 La doglianza appare in sè legittima alla luce del primo indirizzo giurisprudenziale ma anche volendo aderire all'esegesi più restrittiva, va annotato che in essa è stata individuata la legittima e ragionevole aspettativa della parte civile a vedersi liquidare un danno di maggiore entità in relazione al più grave delitto di cui all'art. 612 bis c.p., oggetto di riforma in appello, in relazione a quanto definitivamente liquidato dai Giudici per fatti-reato di minor gravità e per la sola parte delle condotte ascritte al giudicabile, che - come già annotato - erroneamente sono state prese in considerazione. 4. Il secondo motivo del ricorso è fondato,è in sostanza collegato al quarto e presenta doglianze analoghe a quelle formulate nell'impugnazione del PM. Invero, si è validamente censurata la motivazione nella parte in cui ha trascurato di valutare una pluralità di condotte dell'imputato, emergenti come aggressive, minacciose, petulanti e di presenzialismo ossessivo negli stessi luoghi frequentati, per abitudine di vita o per necessità dalle persone offese, condotte che sono state descritte alle pagine da 4 a 6 del ricorso. La mancata ponderazione dei predetti dati dimostrativi ha inciso sul giudizio di mancata integrazione degli eventi tipici del delitto in discussione, sotto il profilo del ricorrere del cambiamento di abitudini di vita e della paura e/o stato d'ansia, cagionati dai comportamenti dell'imputato, con particolare riguardo alla diminuzione della frequenza dell'Università e dei locali fin cui abitualmente si trattenevano la parte civile e il suo compagno. 5. Anche il terzo motivo dell'impugnazione, focalizzato sulla errata qualificazione giuridica delle condotte di diffusione di messaggi o immagini o foto offensive e denigratorie, pubblicate in una rubrica creata ad hoc su Facebook ad opera del giudicabile è fondato. In proposito va osservato in diritto che il delitto di diffamazione, ritenuto dalla Corte, di regola non esclude quello di atti persecutori, avendo le due fattispecie oggetto giuridico diverso, anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis c.p. e potendo, pertanto, concorrere in senso formale. Sez. 5, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 262635. 5.1 Per altro verso deve dirsi che la reiterata pubblicazione sul social network tramite foto e/o comunicazioni a contenuto fortemente denigratorio della persona offesa, con particolare riguardo alla sfera intima della sua libertà sentimentale e sessuale, nel contempo in violazione della sua riservatezza, può essere inquadrata nelle condotte in grado di integrare il delitto di atti persecutori. Sez. 6, Sentenza n. 32404 del 16/07/2010 Cc. (dep. 30/08/2010) Rv. 248285. 5.2 Sotto il diverso profilo della provocazione degli eventi alternativamente richiesti ad integrare il reato, possono, altresì, assumere rilievo, in relazione alle circostanze del caso concreto, la notoria elevatissima capacità di diffusione dei social e la creazione nel frequentatissimo mondo del web di un probabile pregiudizio nei confronti del soggetto passivo, pregiudizio che non gli può essere ignoto e che - in combinazione con ulteriori e diverse condotte di tipo persecutorio, come riscontrate nel caso oggetto del giudizio - può avere seri riflessi negativi sulla serenità psichica e/o sulle abitudini di vita del soggetto passivo, inducendolo, ad esempio, alla rinunzia preventiva a frequentare ambienti, luoghi e/o persone solitamente seguiti. 6. Il quarto motivo di ricorso ha proposto censure di contenuto in buona sostanza sovrapponibile a quelle del primo motivo dell'impugnazione proposta dal PM ed è necessario e sufficiente richiamarsi alle ragioni di accoglimento già innanzi rappresentate. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Salerno, che dovrà tenerne conto e che dovrà pronunziarsi anche sulla richiesta di spese formulata dalla parte civile nella presente fase. In caso di diffusione del presente provvedimento va disposto l'oscuramento delle generalità dei soggetti interessati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Salerno. Oscuramento dati. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019
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