RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza confermata dalla Corte di appello di L'Aquila, ha condannato A.G. per atti persecutori in danno di P.J., commessi telefonandole in plurime occasioni, inviandole messaggi amorosi, ingiuriosi o minatori, pedinandola e scagliandole contro, in una occasione, dei sassi; infine, inviando ad amici comuni dei messaggi video, che la ritraevano in atteggiamenti amorosi.
Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa e del teste T.S..
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e plurimi vizi motivazionali, in quanto:
- è stata omessa una approfondita valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di un interesse economico alla definizione del giudizio in senso a lei favorevole;
- non sono state apprezzate le discrasie e le rilevanti contraddizioni tra le versioni della persona offesa e del teste T. in ordine all'aggressione di cui quest'ultimo sarebbe stato vittima in data (OMISSIS) (fatto oggetto di separato giudizio, ma rilevante, per il ricorrente, al fine vi saggiare la credibilità dei testimoni), nonchè in ordine all'episodio del (OMISSIS) (data in cui sarebbero stati scagliati sassi all'indirizzo della P. e del suo accompagnatore T.);
- è stato valorizzato contro l'imputato, dal giudice di primo grado, un dato inesistente nel processo: il fatto che fosse stato A. a disdire un appuntamento della P. con l'oculista, all'insaputa dell'interessata;
- non sono state apprezzate, a favore dell'imputato, le dichiarazioni di A.A. e A.E. (padre e sorella di G.), i quali avrebbero riferito che P.J. continuò a frequentare l'imputato fino al mese di (OMISSIS) (vale a dire, fino due mesi dopo la presentazione della seconda querela da parte della donna). A.A. avrebbe anche riferito che la P. si presentò, a (OMISSIS), nella pizzeria gestita dal dichiarante e che, nell'occasione, aggredì fisicamente l'imputato, che si trovava sul posto e non reagì;
- è stata violata la regola di cui all'art. 533 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato solo allorchè la sua colpevolezza sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Con altro motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 612/bis c.p., perchè le querele della persona offesa hanno riguardato due periodi di tempo distanti tra loro ((OMISSIS)), che sono stati artificiosamente ricondotti ad unum dal giudicante, sulla base di propalazioni indimostrate della querelante. Rimarca che le telefonate ed i messaggi di (OMISSIS) furono concentrati nel breve arco di tre giorni e che non vi è prova di atteggiamenti molesti o minacciosi nel periodo successivo; inoltre, che anche la donna chiamò l'uomo in più occasioni e si trattenne a parlare lungamente con lui. Contesta che l'invio di video-messaggi a terze persone assuma rilievo ai fini che interessano.
Non sarebbe stato dimostrato, infine, il cambiamento delle abitudini di vita della donna, che gli è addebitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.
1. Non hanno fondamento le critiche riguardanti la credibilità della persona offesa e del teste T., le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la ricostruzione e la lettura dei fatti addebitati all'imputato. Contrariamente alla deduzione del ricorrente, i giudici di merito non si sono minimamente sottratti all'obbligo di valutare la credibilità dei testi suddetti, rilevando che P. ha reso dichiarazioni lineari, logiche, prive di contraddizioni e intrinsecamente credibili e che il teste T. non si è affatto contraddetto, nè è stato contraddetto dal teste Ge., avendo narrato due episodi distinti, occorsi l'uno nel (OMISSIS) e l'altro nell'(OMISSIS) dello stesso anno. Peraltro, la credibilità dei testi è stata saggiata (anche) alla luce dei riscontri esterni, rappresentati dagli innumerevoli SMS e chiamate effettuate dall'uomo alla donna e dalla certa divulgazione, ad opera dell'imputato, di filmati dal contenuto intimo e personalistico, certamente rientrante - ad onta di quanto pensa il ricorrente nel concetto di molestie sussunto dall'art. 612/bis c.p. (oltre, eventualmente, alla diffamazione od altri reati, come ipotizzato in ricorso). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, che integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonchè la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima (Cass., n. 32404 del 16/7/2010, rv 248285), per l'idoneità di tali atti a provocare, almeno in astratto, il turbamento preso in considerazione dalla norma incriminatrice.
Del tutto inutilmente, pertanto, il ricorrente ripropone una lettura delle deposizioni testimoniali, sollecitando questa Corte ad uno sforzo valutativo sicuramente eccentrico rispetto agli scopi del giudizio di legittimità.
2. Dalla ricostruzione operata dal giudicante emerge con chiarezza, quindi, che A. ha posto in essere la condotta materiale sanzionata dall'art. 612/bis c.p.. La sentenza impugnata si rivela carente, invece, nella dimostrazione dell'evento del reato, rappresentato, nella specie, dalla determinazione di uno stato permanente di ansia e di paura e di un fondato timore per l'incolumità personale. La sentenza d'appello è silente sul punto, nonostante l'imputato avesse, con l'appello, contestato anche quest'elemento del reato, sulla scorta di quanto ammesso dalla persona offesa e di quanto riferito, a dibattimento, dal padre ( A.A.) e dalla sorella ( A.E.). La persona offesa avrebbe confermato, infatti, di aver aggredito, in una occasione, a (OMISSIS), l'imputato, perchè esasperata dalla condotta di costui, mentre il padre e la sorella dell'imputato avrebbero confermato che la donna continuò a frequentare quest'ultimo anche dopo l'ultima querela ((OMISSIS)), fino al mese di (OMISSIS) dello stesso anno; e che ciò fece anche chiudendosi e intrattenendosi amichevolmente in camera con lui, in più di un'occasione. Ebbene, se la spiegazione fornita dalla persona offesa in relazione all'aggressione del (OMISSIS), e recepita dalla Corte d'appello, appare dotata di una sua logicità, non soddisfa l'obbligo di completezza motivazionale il silenzio serbato dal giudicante intorno alle dichiarazioni di A.A. ed A.E. e alle condotte (della P.) successive alla presentazione della querela, di cui questi ultimi sarebbero stati testimoni, perchè si tratterebbe - ove accertate - di condotte che contraddicono la situazione di ansietà e di paura, ovvero di timore, addebitata all'imputato, quale effetto dei suoi comportamenti. Non va dimenticato, infatti, che l'art. 612/bis c.p. contempla un delitto ad evento di danno, poichè dal comportamento dell'agente deve derivare uno degli eventi alternativamente richiesti (Cass., sez. 3, n. 92922 del 16/1/2015; sez. 3, n. 23485 del 7/3/2014; sez. 5, n. 39519 del 5.6.2012).
Per quanto sopra la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019