RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata al Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di C.F. per il reato di atti persecutori, commesso ai danni di T.A., compagna dell'imputato, mentre ha revocato le statuizioni civili e ha ridotto la pena inflitta.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato.
Dal verbale, redatto il 25 febbraio 2019, da personale della Questura di Benevento, risulta la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione dell'imputato.
La Corte di appello ha ritenuto non efficace la remissione, qualificandola come extraprocessuale laddove l'art. 612-bis c.p., comma 4, stabilisce che "la remissione di querela può essere solo processuale"; una tale interpretazione, sostiene il ricorrente, contrasterebbe con il consolidato indirizzo della Corte di cassazione.
2.2. Con il terzo motivo lamenta inosservanza degli artt. 42 e 43 c.p.. Le condotte del ricorrente sarebbero state animate solo dal desiderio di incontrare e tenere con sè i due figli nati dalla relazione con la persona offesa. L'unico episodio di violenza sarebbe quello commesso dall'imputato contro sè stesso, quando, per disperazione, si è sferrato con una coltellata al ventre.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8.
4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il reato è procedibile di ufficio in ragione della condotta attuata attraverso minacce gravi reiterate e che le ulteriori doglianze attingono alla ricostruzione del fatto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, avuto riguardo alla intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p..
2. Deve rilevarsi che la persona offesa, tramite il proprio procuratore speciale all'uopo nominato, ha rimesso la querela, con dichiarazione raccolta in data 25 febbraio 2019, dalla Questura di Benevento, e che, nel medesimo contesto, il procuratore speciale dell'imputato ha accettata la remissione.
A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, trattasi di remissione validamente effettuata, posto che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, "è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità" (cfr. Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, D V., Rv. 266528).
3. Nella requisitoria scritta la Procura Generale solleva la questione della irrevocabilità della querela, ravvisando, nella specie, i presupposti di operatività dell'art. 612-bis c.p., comma 4, laddove prevede che "la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma 2".
4. Ritiene il collegio che non si versi in tale ipotesi, per le ragioni di seguito indicate.
4.1. La norma citata ancora la previsione di irrevocabilità della querela a uno specifico presupposto: la sussistenza di minacce che devono essere "reiterate" e assumere gli specifici caratteri previsti dall'art. 612 c.p., comma 2, vale a dire devono essere "gravi" o fatte in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., cioè con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o supposte.
In sostanza, ai fini della applicabilità della disposizione in rassegna, la condotta materiale del reato di atti persecutori - tipizzata dall'art. 612-bis c.p., comma 1, in "condotte reiterate" di "minaccia o molestia" - deve estrinsecarsi in almeno due episodi di minaccia, entrambi connotati dalla circostanza aggravante specifica di cui all'art. 612 c.p., comma 2, (cfr. Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 2016, Rv 266043; conf. Sez 5, n. 5092 del 14/01/2020, V. non massimata).
4.2. Nell'ottica processuale, occorre chiarire se tale connotazione debba risultare o meno dall'imputazione.
Come noto, sul tema della modalità di contestazione delle circostanze aggravanti, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).
La decisione ha delineato i limiti in cui una circostanza aggravante può legittimamente dirsi "contestata in fatto", con ciò intendendosi "una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi".
Le Sezioni Unite hanno sottolineato che "è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative.
Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Nè può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie".
4.3. Occorre stabilire, allora, se tale principio, affermato con riferimento alla disciplina delle circostanze aggravanti, possa valere anche nel caso in cui dette circostanze non rilevino in quanto tali, ma solo come connotazioni modali della condotta incidenti ad altri effetti e, nella specie, sulla revocabilità della querela.
Il collegio è orientato a dare al quesito risposta positiva.
Invero, anche nel caso in rassegna (come in quello deciso dalle Sezioni Unite Sorge), viene in rilievo il diritto dell'accusato a vedersi contestati, in maniera sufficientemente chiara e precisa, tutti gli elementi fattuali che integrano e caratterizzano la fattispecie, sì da consentirgli di averne piena contezza e di poter esercitare, in maniera adeguata, la propria difesa sugli stessi.
In conformità con la previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU per la quale "ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico", il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa comprende, secondo le Sezioni Unite Sorge, le circostanze aggravanti quanto alla loro incidenza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie, nonchè, può aggiungersi in questa sede, sulle sue connotazioni modali e sulle relative implicazioni circa il complessivo regime di procedibilità dell'azione penale.
In sintesi, è opinione del collegio che la condizione di irrevocabilità della querela ex art. 612-bis c.p., comma 4, debba emergere dall'imputazione in modo che risulti, in maniera chiara e precisa, la contestazione di minacce reiterate attuate con modalità integranti la circostanza aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 2.
Il che, a ben vedere, orienta non solo l'imputato, ma anche la persona offesa nelle rispettive difese e scelte processuali o extraprocessuali.
4.4. Nel caso in esame, l'elemento in rassegna non si ricava dall'editto accusatorio.
L'imputazione parla di una "condotta di minacce, di molestie e di violenza", senza ulteriori precisazioni.
Nel descrivere le minacce, non ne viene esplicitata la natura "grave" nè in modo diretto, nè mediante l'impiego di formule equivalenti, nè attraverso l'indicazione della relativa norma.
Sono invece richiamati due episodi:
- il primo, verificatosi il 4 gennaio 2018, quando l'imputato ha minacciato la persona offesa "di morte e con due bottiglie di benzina";
- il secondo, accaduto quattro giorni dopo, nel corso del quale l'imputato ha minacciato la compagna di provocarle danni fisici e di ammazzarla.
Orbene, rispetto al primo episodio, l'indicazione dell'oggetto utilizzato per la minaccia (due bottiglie di benzina) esaurisce la componente circostanziale dell'uso di un'arma dunque l'indicazione del fatto materiale è di per sè sufficiente a far comprendere all'imputato che quella condotta di minaccia si connota nei termini di cui all'art. 612 c.p., comma 2, in relazione all'art. 339 c.p..
Di contro, riguardo al secondo episodio, la minaccia di danno fisico o di morte include componenti valutative che non consentono di desumere, in via automatica, dalle parole utilizzate, l'elemento circostanziale della "gravità" della minaccia di cui all'art. 612 c.p., comma 2, (sul tema specifico della circostanza aggravante in rassegna cfr. Sez. 5 n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596; Sez. 5, n. 1294 del 22/11/2018, dep. 2019, Genzano; conf. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 27915802).
Escluso, pertanto, che, riguardo al secondo fatto, l'imputazione dia corpo alla contestazione di una minaccia aggravata, il fatto contestato (e ritenuto dai giudici di merito che nulla dicono al riguardo) è una minaccia semplice.
Va aggiunto che nè il Tribunale, nè la Corte di appello si sono espressi sui caratteri delle minacce. Anzi il giudice di secondo grado, incentrando il proprio giudizio sulla qualificazione giuridica della remissione di querela, sembra darne per scontata la revocabilità.
Ne consegue che le minacce gravi non sono "reiterate", dunque, in assenza delle condizioni previste dall'art. 612-bis c.p., comma 4, torna applicabile la regola generale della revocabilità della querela.
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340 c.p.p., comma 4.
L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato C.F..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d'ufficio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021