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Stalking: ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis co. 4 c.p. la gravità delle minacce non deve essere specificatamente contestata

Stalking

Cassazione penale sez. V, 24/01/2022, n.9403

In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma 4, c.p., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22.01.2021, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza dell'11.02.2020 del Tribunale di Asti, con la quale B. Pietro e.s.d.c.d.r.d.c.a.6.c.c.2.e.c.3.p.a.r.m.e.m.Araldo Martina ,.i.s.d.g.a.m.d.f.e.i.f. B.S., anche avvalendosi di mezzi telematici ed informatici in tale condotta assorbita quella di lesioni aggravate ex art. 576 c.p., n. 5.1 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, equivalenti alle aggravanti, condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle p.o. costituite parti civili. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. Stefano Campanello, affidando le proprie censure a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce l'intervenuta estinzione del reato per intervenuta remissione delle querele, essendo la procedibilità d'ufficio del reato contestato - ai sensi del comma 4 dell'art. 612-bis c.p. - dovuta alla sussistenza della connessione del delitto di atti persecutori con altro reato perseguibile d'ufficio, quale era il delitto di cui all'art. 582 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 5.1 contestato al ricorrente nell'originaria impostazione dell'impianto accusatorio, ma la cui sussistenza è stata esclusa da entrambe le decisioni di merito, ritenendo la condotta lesiva di cui al capo b) assorbita nel delitto sub a) quale evento psicologico di tale reato. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'inosservanza dell'art. 133 c.p., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello omesso di attribuire, nella dosimetria sanzionatoria, la dovuta rilevanza al disturbo psichico di personalità di cui il B. è affetto; la Corte di Appello ha reiterato la contraddittoria valutazione dell'intensità del dolo già operata dalla sentenza di primo grado, che, pur affermando il legame causale tra la condizione psichica patologica dell'imputato e la commissione del fatto di reato e pur rappresentando tale condizione psichica patologica come fattore di attenuazione dell'intensità del dolo, tuttavia, mancava di tenerne adeguatamente conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'inosservanza dell'art. 163 c.p., art. 165 c.p., comma 5, per avere la Corte di Appello confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sull'assunto che la recente definizione di altro procedimento a carico dell'imputato per fatti analoghi escluda la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla probabilità che il ricorrente si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati, omettendo di considerare che la sospensione condizionale della pena è beneficio concesso in subordine alla partecipazione a specifici percorsi di recupero volti proprio al recupero dei soggetti condannati. 3. Con memoria pervenuta in data 30.12.2021 la difesa del B. ha evidenziato, tra l'altro, come nella fattispecie in esame non si versa nell'ipotesi in quell'art. 612 bis, comma 4, atteso che le minacce reiterate e gravi, integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma 2, che non determinano l'irrevocabilità della querela devono formare oggetto di puntuale contestazione nel capo di imputazione, contestazione che non si ravvisa nella fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo di ricorso va respinto. 1.1.Va premesso che in data 20.4.2021, successivamente alla sentenza impugnata, il procuratore speciale di Martina A. e Bo.St., innanzi ai c.c. di Asti rimetteva, in relazione al procedimento in esame, n. 834/2019 R.G.N. R., la querela nei confronti del B., che, attraverso il suo procuratore speciale accettava tale remissione. Il ricorrente adduce che nella fattispecie in esame non sussisterebbero all'esito dell'atto di remissione suddetto ostacoli alla declaratoria di estinzione del reato di atti persecutori a lui contestato. 1.2. In proposito, si osserva, innanzitutto, che è idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4, laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p. (Sez. 5, n. 2301 del 28/11/2014, Rv. 261599). Inoltre, si osserva che al B., come già evidenziato in premessa, era stato originariamente contestato, oltre al reato di cui all'art. 612 bis c.p., commi 2 e 3 (capo A), il reato di lesioni ex artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576 c.p., n. 5.1 (capo B), ma tale reato è stato ritenuto dal primo giudice assorbito in quello di atti persecutori. Ne consegue che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, non può ritenersi operante nella fattispecie l'ipotesi della procedibilità di ufficio del reato di atti persecutori, in dipendenza della connessione con altro delitto, quello di lesioni, procedibile di ufficio, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4, u.p., in virtù dell'operato assorbimento della condotta di lesioni in quello di cui al capo A). Sul punto è sufficiente richiamare i principi, secondo cui la connessione di un reato con altro procedibile d'ufficio, e che comporta la perseguibilità senza querela del primo, viene meno se il reato procedibile d'ufficio è assorbito nel reato perseguibile a querela (arg. ex Sez. 3, n. 49958 del 14/10/2009, Rv. 245871). In definitiva, lo scioglimento della relazione tra i reati per connessione tra gli stessi, comporta che il regime di procedibilità del reato (a querela o di ufficio) sarà quello proprio di ciascun reato ed in caso di assorbimento quello del reato assorbente. 1.3. Ciononostante, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, con la memoria del 30.12.2021, deve ritenersi, comunque, operante nella fattispecie in esame altra parte del disposto sempre dell'art. 612 bis c.p., comma 4, secondo cui la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 c.p., comma 2. 1.3.1. Ed invero, ai fini della irrevocabilità della querela, viene in rilievo innanzitutto il quesito circa l'interpretazione più corretta del riferimento alle "minacce reiterate" "nei modi di cui all'art. 612 c.p., comma 2", ossia quale indicativo delle minacce gravi in sé - stante il richiamo, comunque, all'art. 612 c.p., comma 2 - ovvero esclusivamente alle situazioni previste dall'art. 339 c.p.- stante il riferimento all'identico termine denotativo "modi" utilizzato negli artt. 612 bis e 612 c.p. - (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015 Rv. 266043), dubbio questo insinuato all'evidenza da una imprecisa tecnica di legiferazione con richiami non immediatamente chiari. A tale quesito, l'indirizzo prevalente di questa Corte propende per un'interpretazione estensiva del riferimento alle "minacce nei modi di cui all'art. 612 c.p., comma 2", ossia non circoscritto alle ipotesi in cui la minaccia reiterata sia stata perpetrata nei modi di cui all'art. 339 c.p., ma a tutte le ipotesi di minaccia grave ex art. 612 c.p., comma 2, in considerazione, tra l'altro, del fatto che il rinvio dell'art. 612 bis c.p., comma 4 non è stato direttamente effettuato all'art. 339 c.p., bensì all'art. 612 c.p., comma 2, ossia alle minacce gravi. All'uopo è stato, infatti, affermato che è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015 Rv. 266043; Sez. 5 n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082). 1.3.2. Tale opzione interpretativa, al di là della sua condivisibilità, o meno, nel caso in esame non rileva in maniera decisiva, posto che le minacce poste in essere dall'imputato nei confronti delle p.o., oltre ad essere reiterate e gravi risultano essere state effettuate, come si ricava dalla descrizione degli episodi effettuata in imputazione, anche con armi "mostrando un coltello" nel video sul social network Instagram, ovvero lanciando una bottiglia d'acqua contro l'autovettura delle p.o., inveendo contro di loro. Il tema delle condizioni della irrevocabilità della querela, sul quale all'evidenza non spiega alcun effetto la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (art. 612 c.p., comma 2) introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (cfr. Sez.5 n. 12801 del 21/02/2019 Rv. 275306), è connesso altresì all'altro tema posto dal ricorrente circa le modalità attraverso le quali debba emergere la ricorrenza di minacce gravi. 1.3.3. Sul punto, il ricorrente richiama un indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela, ai sensi dell'art. 612-bis c.p., comma 4, è necessario che nella imputazione sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 2, (Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, Rv. 280258). Tale indirizzo richiama in proposito i principi della sentenza delle S.U. n. 24906 del 18.4.2019, Sorge, Rv. 275436 - che, nel ritenere che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476 c.p., comma 2, qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma- in motivazione ha effettuato importanti precisazioni. Infatti le S.U., nel premettere, tra l'altro, che, per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi od oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato, ha evidenziato altresì che diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa, non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie. 1.3.3.1. Sempre secondo la pronuncia n. 3034 del 17/12/2020, i suddetti principi sarebbero applicabili anche nel caso in cui le circostanze aggravanti non rileverebbero in quanto tali, ma solo come connotazioni modali della condotta, incidenti, come nella fattispecie, sulla revocabilità della querela. Tali conclusioni, tuttavia, non si presentano condivisibili, atteso che nell'ipotesi di minacce gravi, connotanti la condotta di cui all'art. 612 bis c.p., esse rilevano, non quale circostanza aggravante del reato in questione, ma solo ai fini della revocabilità della querela. Preferibile appare, invece, ai fini della soluzione del tema della irrevocabilità della querela ex art. 612 bis c.p. nel caso di minacce gravi, il principio affermato nella sentenza Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020 Rv. 280726, secondo cui per la irrevocabilità della querela, non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione. Ciò sulla base del ragionamento, secondo cui la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa non può estendersi sino al punto di rendere necessaria la formale contestazione della gravità delle minacce, che costituiscono nella specie un elemento oggettivo della condotta del reato di atti persecutori, alla cui configurabilità non è affatto previsto detto carattere di gravità per determinare il regime di procedibilità ed irrevocabilità della querela condizionata ad una modalità particolarmente allarmante dell'intimidazione commessa. 1.3.3.2. Ciò non vuol dire che la gravità della minaccia ai fini della irrevocabilità della querela sia demandata ad una valutazione ad opera delle parti del processo indipendente dall'accertamento giudiziale o meramente soggettiva, ma deve pur sempre ricavarsi dalla compiuta descrizione della condotta in imputazione oltre che dalla valutazione del giudice che abbia appunto ritenuto "gravi" le minacce. Nel caso di specie, come già accennato, nel capo di imputazione risultano descritte le plurime minacce poste in essere dall'imputato nei confronti delle p.o. sia con armi che senza. La Corte territoriale, nel prendere in considerazione le dette minacce, al fine della integrazione del delitto di atti persecutori ha rilevato come esse fossero, oltre che reiterate, gravissime, accompagnate a condotte fisicamente violente. 1.4. Alla stregua, pertanto, di tutto quanto evidenziato deve concludersi che la querela proposta nei confronti dell'imputato è irrevocabile ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4, sicché il primo motivo di ricorso va respinto. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio. Sul punto si rileva che del tutto generiche si presentano le deduzioni del ricorrente circa la mancata compiuta considerazione in punto di determinazione della pena della condizione psichica patologica dell'imputato, laddove non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che, pur riconoscendo un quadro patologico di fondo, per il disturbo della personalità presente nell'imputato, tuttavia non ha ritenuto che esso si ponesse in contrasto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la determinazione della pena in misura non corrispondente al minimo edittale, tenuto conto delle modalità della condotta. Sul punto correttamente la sentenza impugnata invoca i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso (Sez. 6, n. 1694 del 22/12/1998 Rv. 212505). Peraltro, in linea generale la determinazione la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale ricavato senza illogicità l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole alla probabilità che l'imputato si asterrà per il futuro dalla commissione di ulteriori reati dall'assenza di segni concreti di resipiscenza -avendo peraltro palesato un elevatissimo e sprezzante senso di impunità- nonché dalla commissione dei fatti nonostante la definizione la definizione recente di un procedimento per fatti analoghi. Tale motivazione dà adeguatamente conto delle ragioni del diniego e fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., "presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. c.p., N. 2), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. (Rv. 182615; Conf mass n. 177187, mass n. 149248; n. 146156; mass n. 139075). 4. Alla luce di tutto quanto evidenziato, pertanto, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2022
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