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Stalking: la pronuncia assolutoria non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia

Stalking

Cassazione penale sez. V, 17/03/2021, n.20859

La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rovigo, decidendo quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza emessa in data 14.6.2018 dal Giudice di Pace di Rovigo con cui C.P. é stato condannato alla pena di 1032 Euro di multa in relazione ai reati di minaccia commessi ai danni di F.L. e del figlio minore R. (capi A, C, E), venendo assolto invece per due contestazioni di ingiuria, reato non previsto più dalla legge (capi B e D). La vicenda delittuosa si innesta nell'ambito di liti tra vicini di casa, che hanno dato luogo anche ad un parallelo processo a carico del ricorrente e di sua moglie per il reato di stalking ai danni delle medesime persone offese, accusa in relazione alla quale vi é stata sentenza di assoluzione, all'esito di rito abbreviato, emessa dal GUP presso il Tribunale di Rovigo il 20.10.2015. 2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. Franco Modena, deducendo due motivi di ricorso entrambi incentrati sulla violazione del divieto di ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p.. Si contesta, in particolare, sia la valutazione del giudice di pace di non medesimezza dei fatti di minacce con la quota di condotta corrispondente, già contestata come stalking in altro procedimento ed in relazione alla quale vi é stata assoluzione dell'imputato; sia la motivazione del Tribunale adito in appello, secondo cui, pur rilevandosi la medesimezza dei fatti, non poteva farsi luogo a declaratoria di improcedibilità, non essendo stato sollevato conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p.. Il Tribunale, secondo la difesa, si richiama alla sentenza n. 10037 del 10/1/2017, che non ha deciso, tuttavia, una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, avendo regolato una parallela litispendenza di una identica contestazione, laddove, invece, nel caso del ricorrente, si é verificata un'ipotesi di continenza di contestazioni: le minacce in relazione alle quali vi é stata condanna nel presente processo, infatti, rappresentano una quota della più ampia condotta di atti persecutori contestata all'imputato in diverso processo dinanzi ad autorità giudiziaria diversa (il GUP e non il Giudice di Pace) e in relazione alla quale si é registrata la sua assoluzione. Si richiama la sentenza n. 26829 del 15/4/2011, secondo cui la parte non può servirsi della denuncia di conflitto positivo per prospettare, anziché una questione di bis in idem, censure relative alla competenza, e soprattutto si evidenzia come l'approdo cui é giunta la sentenza impugnata confligge con la ratio delle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati e con i principi del giusto processo dettati dall'art. 111 Cost.. 3. Il Sostituto PG Dr. Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione. 4. Il ricorrente, con memoria del 8.3.2021, successiva alla requisitoria del PG, ha chiesto nuovamente l'annullamento senza rinvio per bis in idem, pronuncia più favorevole rispetto alla prescrizione, quanto alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La questione proposta, relativa alla sussistenza di un'ipotesi di violazione del principio di ne bis in idem, anzitutto, é generica, poiché il ricorrente non deduce specificamente quali condotte, tra quelle riferite nella contestazione di stalking in relazione alla quale vi é stata assoluzione con sentenza del GUP di Rovigo del 20.1.2015 (che si desume passata in giudicato) siano sovrapponibili a quelle configurate come minacce, né tiene in conto le ragioni di rigetto della medesima eccezione formulata in appello, che, confrontando le fattispecie concrete, superano gli argomenti di ordine processuale, riferiti al mancato ricorso allo strumento del conflitto di competenza, effettivamente fuori fuoco rispetto alla soluzione del quesito giuridico sollevato; dall'altro, si rivela manifestamente infondata. 3. Deve premettersi che il Tribunale, sebbene abbia fatto riferimento ad un criterio di risoluzione dell'eccezione di bis in idem già avanzata in sede di giudizio d'appello che non é in linea con i canoni ermeneutici utilizzabili nel caso di specie per risolvere il problema giuridico proposto, avendo riguardo al cd. ne bis in idem processuale - mentre invece la verifica andava svolta sul piano sostanziale dell'idem factum - tuttavia ha deciso correttamente per l'insussistenza di un'ipotesi di doppio giudizio per i medesimi fatti. Il giudice d'appello non ha ritenuto che ricorresse identità dei fatti ma una parziale loro diversità, essendo le minacce solo una parte della più ampia condotta di atti persecutori. Tale conclusione é coerente con quanto stabilii:o dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, che rappresenta la chiave di volta definitiva per una compiuta teoria dell'idem factum, e con quanto affermato dalla Sezioni Unite, nella pronuncia Sez. U, n. 34655 del 28/5/2005, Donati, Rv. 231800, cui la Consulta ha inteso richiamarsi. La pronuncia dei giudici delle leggi del 2016, invero, in linea con l'indirizzo delle Sezioni Unite Donati - invero, letto in modo non sempre coerente dalle Sezioni semplici nel corso degli anni, come non ha mancato di evidenziare la Corte costituzionale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. La Corte chiarisce, in particolare, che la Convenzione Europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta concreta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si é concretamente prodotto a causa della prima. E così, il fatto é il "medesimo" solo se riscontra la coincidenza della triade fenomenica "condotta-nesso causale-evento naturalistico", sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico (come nell'ipotesi concreta da cui trae spunto la pronuncia della Corte costituzionale). In altri termini, il concetto di identità del fatto non può estendersi sino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola, generica identità della condotta; é invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi del reato, ma il confronto deve essere operato fra i fatti materiali e non tra le fattispecie astratte, i precetti. Rimane valido l'insegnamento delle Sezioni Unite Donati, pertanto, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio di "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il principio, peraltro, si applica anche nei casi di procedimenti contemporanei pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario (altrimenti, sì, in questa fase, valgono i criteri che regolano la competenza a dirimere, secondo gli stessi criteri, questioni di bis in idem). 3.1. Nel caso di specie, tuttavia, ci si trova dinanzi a due procedimenti diversi, uno dei quali già definito con sentenza di assoluzione per un reato - lo staiking - che contiene in sé una "quota" o "porzione" di condotta, che costituisce, invece, il fulcro unitario dei reati oggi sottoposti alla verifica di legittimità. Le minacce oggetto dell'attuale imputazione, infatti, facevano parte della più complessiva condotta di reato contestata al ricorrente nel precedente procedimento (in modo non esplicito, peraltro), chiuso dalla pronuncia liberatoria. Specificamente, l'imputato ha minacciato di un male ingiusto il minore F.R., pronunciando nei confronti della madre F.L. le frasi: "qua lui non deve più giocare perché Io lo prendo sotto in macchina" e, in un'altra occasione, "ti rovino, ti mando a stare sotto un ponte", in un contesto di durature liti tra vicini, motivate principalmente dalla contrarietà del ricorrente a che il bambino giocasse a pallone nel cortile comune alle rispettive abitazioni. Ebbene, in un caso che presenta punti di analogia con quello in esame, questa stessa Sezione ha stabilito che la pronunzia assolutoria per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all'art. 614 c.p., quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Sez. 5, n. 22043 del 30/6/2020, Napoletano, Rv. 279357). In tale pronuncia la Cassazione ha avvertito che la soluzione del quesito circa la possibilità di concorso formale tra i due reati - gli atti persecutori e la violazione di domicilio, il cui rapporto é analogo a quello oggi in esame tra atti persecutori e minacce - non ha implicazioni automatiche sulla soluzione della questione di bis in idem eventualmente proposta. La Consulta, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un'unica azione od omissione, concorrano tra loro consenta di prescindere dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave "materiale" sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l'imputato già condannato per il primo reato. La Corte Costituzionale, di contro, ha anche escluso che automaticamente si possa giungere a conclusioni contrarie, e cioé non é corretto ritenere che, ogni qualvolta vi sia concorso formale tra due reati, vi sia necessariamente medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem. E tali conclusioni sono coerenti con una concezione del principio suddetto che i giudici costituzionali auspicano che si sviluppi "in una dimensione esclusivamente processuale", precludendo una seconda iniziativa penale, laddove uno stesso "fatto" sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Nell'ottica di verifica suddetta, dunque, é necessario valutare se il fatto già giudicato con pronuncia assolutoria sia il "medesimo" di quello sottoposto all'esame del Collegio, secondo lo schema della coincidenza della triade fenomenica "condotta-nesso causale-evento naturalistico". Ebbene, nel caso del ricorrente, già l'analisi della "condotta" conduce a ritenere insussistente l'idem factum ai sensi della lettura costituzionalmente legittima dell'art. 649 c.p.p.: la condotta di stalking é diversa, in quanto integrata da comportamenti molteplici e non coincidenti, se non in una piccola parte, con quella dei reati di minacce contestati (ed ingiurie, per i quali é stata già emessa sentenza di assoluzione per depenalizzazione), oltre che da un coefficiente soggettivo differente che, per il primo reato, é quello, integrato dal dolo generico, della volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire (cfr. Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265230 e Sez. 1, n. 28682 del 25/9/2020, S., Rv. 279726); mentre, per il reato di cui all'art. 612 c.p., l'elemento soggettivo corrisponde al dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765). Nella sentenza di assoluzione, infatti, si dava atto anche di azioni del tutto eterogenee rispetto alle minacce contestate nel presente processo: molestie attuate con l'auto da parte del ricorrente, il quale "sgommava" e suonava ripetutamente il clacson in prossimità della casa della persona offesa; "inseguimenti" ai danni del compagno di costei ed intromissioni ripetute nella vita domestica di F.L.. L'esistenza, quindi, di una significativa porzione di condotta ulteriore rispetto a quella funzionale alle minacce determina la diversità del fatto, sotto la lente di verifica del primo degli elementi della triade disegnati dalla Corte costituzionale, e cioé la "condotta". Altrettanto "diverso" si rivela essere l'evento naturalistico del reato. Nel reato sottoposto al giudizio del Collegio - le minacce - si ravvisa una portata intimidatoria nei confronti della vittima, circoscritta alle specifiche frasi intimidatorie profferite; in quello di stalking concretamente configurato - e ritenuto insussistente proprio sotto il profilo dell'evento naturalistico, non provato, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato - sono contemplate più complesse conseguenze del reato: l'aver provocato un grave stato di ansia e di paura alla vittima, nonché di timore per l'incolumità propria, del figlio e dei suoi familiari, e cioé alcuni degli eventi "alternativi" che contribuiscono ad integrare la fattispecie ex art. 612-bis c.p. (per ulteriori esempi di esclusione della preclusione connessa al principio del ne bis in idem in mancanza di identità del fatto, tenuto conto degli eventi diversi dei reati in comparazione, cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 e Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; vedi anche Sez. 3, n. 21994 del 1/2/2018, Pigozzi, Rv. 273220 e Sez. F, n. 32175 del 25/8/2020, Rugolo, Rv. 279853). E' ben possibile, dunque, che una stessa persona venga assolta per il reato di stalking, in relazione al quale non sussistano (tutti) gli elementi di configurabilità normativa, e, successivamente, qualora non si sia fatto ricorso alla possibilità di riqualificazione delle condotte nell'ambito del medesimo procedimento, sia condannato in altro procedimento per il reato di minacce, che rappresenta un segmento autonomo dell'azione delittuosa complessiva già giudicata con pronuncia liberatoria, idoneo a vivere una propria esistenza giuridica. Diversamente si sarebbe dovuto concludere se il rapporto di continenza che caratterizza il reato di stalking e quello di minacce, rientrante nella condotta materiale contestata come componente del primo, fosse stato al centro di una sentenza di condanna passata in giudicato, poiché , in tal caso, avrebbe dovuto applicarsi la regola del ne bis in idem (in tal senso é possibile argomentare anche da Sez. 5, n. 12730 del 21/1/2020, P., Rv. 278862). 3.2. Deve, pertanto, affermarsi che la pronuncia assolutoria per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minacce che ne costituisca una "porzione" di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire le frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori, determinanti uno o più degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo, in tal caso, identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché , ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021
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