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Stalking: lo stato d'ansia o di paura è ricavabile dalle dichiarazioni della persona offesa

Stalking

Cassazione penale sez. V, 02/03/2017, n.17795

In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/2/2014 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, appellata dall'imputato, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato S.G. alla pena di anni 2 e 300,00 Euro di multa, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pregressa relazione sentimentale con la vittima di atti persecutori, con l'attenuante del risarcimento del danno, equivalente al danneggiamento di beni pubblici, e il beneficio della continuazione. Allo S. erano stati contestati: a) il reato di cui all'art. 612 bis c.p., commi 1 e 2 per aver reiteratamente molestato e minacciato G.F. cagionandole sofferenza psichica e fondato timore per la sua incolumità e apprezzabile pregiudizio nelle abitudini di vita; b) il reato di cui all'art. 635 c.p., comma 3, in relazione all'art. 625 c.p., n. 7 per aver danneggiato due autovetture di servizio della Polizia; c) il reato di cui all'art. 337 c.p. perchè, tratto in arresto per il reato sub a), si era opposto con violenza agli agenti operanti, spintonandoli per opporsi al provvedimento a suo carico. 2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Massimiliano Migliara, con il supporto di sette motivi. 2.1. Con il primo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) il ricorrente deduce error in procedendo e la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione del giudice e omessa motivazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, in relazione allo stesso art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), e art. 125 c.p.p., comma 3. La sentenza di appello era da ritenersi nulla perchè sottoscritta dal solo Presidente, relatore ed estensore, dopo le sue dimissioni dalla magistratura e il pensionamento (dato questo verificabile e di rilevanza pubblica), molto dopo il termine di 60 giorni assegnato con il dispositivo del 13/2/2014, in data 13/5/2015, mentre avrebbe dovuto recare quella - o anche quella - del membro più anziano del Collegio, con menzione dell'impedimento presidenziale ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g). 2.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 337 c.p. il ricorrente lamenta error in procedendo e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 597 e 604 c.p.p. per omessa valutazione dei motivi di appello nn. 1 e 2 e denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 per effetto della mancata correlazione in ordine al capo c) tra imputazione e sentenza. 2.3. Con il terzo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'accertamento del reato di cui al capo c). Il ricorrente ricorda che il decreto di citazione del 15/9/2010, quanto al reato di resistenza ex art. 337 c.p., non riguardava l'intera condotta tenuta nella serata dallo S. ma un preciso lasso temporale, ossia il momento in cui egli fu prelevato dalla prima vettura e collocato nella seconda auto di servizio, sicchè il pregresso danneggiamento non assumeva rilievo in tal prospettiva e la resistenza iniziava a concretarsi solo con il collocamento dello S. nella seconda vettura, targata (OMISSIS). Di conseguenza la Corte non aveva rettamente valutato i motivi di appello n. 1 e n. 2 proposti dall'imputato perchè l'addotto argomento della violenza esercitata sulle cose era estraneo al tenore del capo di imputazione relativo alla resistenza. 2.4. Con il quarto motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa integrazione della fattispecie dell'art. 337 c.p. perchè l'annotazione di servizio del (OMISSIS) e il verbale di arresto evidenziano che lo S. aveva solamente "cercato di spintonare" (azione priva di consistenza e materialità, neppur empiricamente possibile) e non aveva invece effettivamente spintonato gli agenti, come contestato, sicchè mancava il requisito minimo della violenza necessaria per integrare la fattispecie di cui all'art. 337 c.p.. In subordine tuttalpiù poteva essere ritenuto integrato il delitto nella forma tentata di cui all'art. 56 c.p.. 2.5. Con il quinto motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p.. 2.6. Con il sesto motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) il ricorrente deduce violazione di legge perchè il reato di atti persecutori doveva essere derubricato in minaccia e molestie ex artt. 612 e 660 c.p.. Le circostanze dello stato di ansia e paura e la modifica delle abitudini di vita sono elementi di natura oggettiva, suscettibili di accertamento, la cui prova non può essere rimessa alle sole dichiarazioni della parte offesa; nessuna prova oggettiva era stata fornita in tal senso; il traffico telefonico era stato letto in modo patologico e funzionale all'ipotesi accusatoria; non erano state considerate le deposizioni di L.F. e M.U., che avevano definito l'imputato un cliente normale; non si era tenuto conto degli orari lavorativi della G., che giustificavano il momento dei contatti telefonici; le dichiarazioni della parte offesa circa il proprio stato di ansia erano in contraddizione con i suoi comportamenti e con i contatti successivamente intercorsi con l'imputato; non si era tenuto conto che nell'episodio dell'arresto lo S. era in stato di alterazione da abuso di alcool. 2.7. Con il settimo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 e al giudizio di bilanciamento ex art. 133 c.p. (motivi 5 e 6 di appello). Il riferimento ai precedenti penali era generico e non era stato tenuto in conto il risarcimento del danno a favore della Questura di Milano che era valso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 3. Con successiva memoria del 27/5/2016, recante motivi nuovi, dopo l'assegnazione del ricorso alla 7 Sezione, il ricorrente richiedeva la riassegnazione del procedimento ad altra Sezione e la trattazione in udienza pubblica con la partecipazione del difensore e della parte offesa per consentire la formalizzazione processuale della remissione di querela al cui proposito era intervenuta un documentata scambio di corrispondenza e la manifestazione di volontà in tal senso della parte offesa G.F.. Secondo il ricorrente, la querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. era rimettibile: il reato era aggravato solo dalla preesistente relazione sentimentale e non era connesso con gli altri due reati posti in formale continuazione, poichè le vicende erano totalmente separate dal punto di vista temporale e logico. 3. All'udienza pubblica del 2/3/2017 il difensore dell'imputato ha dichiarato che erano presenti sia l'imputato S.G., sia la parte offesa G.F., che intendevano formalizzare la remissione di querela. Il Procuratore generale non si è opposto. G.F. ha confermato la dichiarazione scritta già depositata di remissione di querela e S.G. ha accettato la remissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo proposto il ricorrente deduce error in procedendo e la nullità della sentenza di appello perchè sottoscritta dal solo Presidente, relatore ed estensore, dopo le sue dimissioni dalla magistratura e il pensionamento, in data (OMISSIS)2015, mentre avrebbe dovuto recare quella - o almeno anche quella - del membro più anziano del Collegio, con menzione dell'impedimento presidenziale ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g). La censura è palesemente infondata, a tacer del fatto che l'assunto posto a suo sostegno ossia la data del collocamento in quiescenza del Presidente T.E. è del tutto indimostrato e, contrariamente a quanto sostenuto, non costituisce un dato processuale verificabile dalla Corte di Cassazione ex actis. Il deposito tardivo della motivazione rispetto al termine assegnato non costituisce pacificamente causa di nullità. In ogni caso, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di formazione della sentenza penale occorre distinguere tra il dispositivo che è redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione e nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza-decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato (Sez. 5, n. 1520 de117/03/2000,Cannella,Rv.21583501;Sez. 1, n. 7749 del 24/05/1996 Rv. 2055 3, Tucci ed altri; fattispecie queste nelle quali è stata disattesa la censura di nullità della sentenza sottoscritta da un presidente che al momento del deposito della stessa aveva cessato di far parte dell'ordine giudiziario). Anche nell'ambito civile, peraltro, è stato affermata la validità della sentenza deliberata dal magistrato prima del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a nulla rilevando che il deposito in cancelleria sia avvenuto successivamente a tale momento. Infatti, il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.(Cassazione civile, sez. 2, 5/5/2016, n. 9040; sez. 3, 27/10/2006, n. 23191). Infatti l'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della potestas iudicandi, che lo legittima all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è "presa" quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo.(Cassazione civile, sez. 3, 04/11/2014, n. 23423). Siffatto granitico orientamento non contrasta con la qualificazione in termini di impedimento del presidente del collegio, tale da consentire la sottoscrizione della sentenza da parte del componente anziano, del suo collocamento a riposo per cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario, espresso peraltro in riferimento alla sottoscrizione della sentenza redatta da altro membro del collegio (Sez. 6, n. 3920 del 14/01/2009, Franzè, Rv. 24252901): una cosa è l'impedimento di fatto a sottoscrivere, al quale l'ordinamento appresta rimedio attraverso il meccanismo di cui all'art. 546, lett. g), altro è la validità della sottoscrizione di un atto che presuppone la potestas judicandi al momento in cui è stato deliberato. 2. Il secondo motivo si riferisce all'imputazione per il reato di cui all'art. 337 c.p. e denuncia error in procedendo e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 597 e 604 c.p.p. per omessa valutazione dei motivi di appello n. 1 e 2 e denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per effetto della mancata correlazione in ordine al capo c) tra imputazione e sentenza. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale sempre con riferimento all'accertamento del reato di cui al capo c), poichè il decreto di citazione del 15/9/2010, quanto al reato di resistenza ex art. 337 c.p., non riguardava l'intera condotta tenuta nella serata dallo S. ma un preciso lasso temporale, ossia il momento in cui egli fu prelevato dalla prima vettura e collocato nella seconda auto di servizio, sicchè il pregresso danneggiamento non assumeva rilievo in tal prospettiva e la resistenza iniziava a concretarsi solo con il collocamento dello S. nella seconda vettura, targata (OMISSIS). Di conseguenza la Corte non aveva rettamente valutato i motivi di appello n. 1 e n. 2 proposti dall'imputato perchè l'addotto argomento della violenza esercitata sulle cose era estraneo al tenore del capo di imputazione relativo alla resistenza. I due motivi appaiono inscindibilmente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Il Giudice di secondo grado ha ritenuto configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base di una doppia motivazione, ravvisando sia l'esercizio da parte dell'imputato di violenza sulle cose, allo scopo di impedire agli agenti il compimento degli atti di ufficio, realizzata attraverso il danneggiamento delle due autovetture di servizio intervenute successivamente in loco, sia l'esercizio di violenza sulle persone degli agenti operanti aggredito con azioni di spintonamento. Infatti ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio; è quindi sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Malcangi, Rv. 26234201). Il ricorrente sostiene che la violenza sulle cose non sarebbe stata oggetto di contestazione, isolando logicamente la contestazione di cui al capo c) dalla precedente imputazione del capo b), ove la violenza sulle autovetture sarebbe stata contestata ai (soli) fini della concomitante imputazione di danneggiamento aggravato di beni pubblici. Tale operazione costituisce peraltro una evidente forzatura poichè la violenza sulle cose era stata contestata all'imputato nel quadro della stessa imputazione complessa, in modo tale da consentire pienamente l'esercizio del diritto di difesa e con riferimento a comportamenti posti in essere in unità di tempo e di luogo. La contestazione della violenza sulle cose quale condotta strumentale alla resistenza era quindi implicita e immanente all'imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio. In ogni caso, la Corte territoriale ha ravvisato anche la violenza fisica esercitata nei confronti degli agenti, mediante azione di spintonamento degli agenti operanti (vedi infra). 3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa integrazione della fattispecie dell'art. 337 c.p. proprio con riferimento alla violenza sulle persone quale elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale perchè l'annotazione di servizio del (OMISSIS) e il verbale di arresto evidenziano che lo S. aveva solamente "cercato di spintonare" (azione priva di consistenza e materialità, neppur empiricamente possibile) e non aveva invece effettivamente spintonato gli agenti, come contestato, sicchè mancava il requisito minimo della violenza necessaria per integrare la fattispecie di cui all'art. 337 c.p. e tuttalpiù poteva essere ritenuto integrato il delitto nella forma tentata di cui all'art. 56 c.p.. La censura è palesemente infondata: da un lato, la Corte ha affermato che lo S. aveva aggredito gli agenti con azioni di spintonamento e che costoro avevano prontamente schivato i colpi portati nei loro confronti e, per evitare di soccombere, avevano dovuto ricorrere all'applicazione delle manette per mettere in condizioni di non nuocere l'interessato; d'altra parte, la resistenza può essere configurata alternativamente anche solo dalla semplice minaccia, ossia da una condotta minatoria, non immediatamente lesiva, perfettamente equiparabile ad un colpo tentato e non andato a segno. Infatti questa Corte ha ritenuto che "perchè sia integrato il delitto di cui all'art. 337 c.p. non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti." (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 25751201); inoltre "Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga". (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013 - dep. 2014, Rodrigo, Rv. 25904301; conforme Sez. 6, n. 8667 del 28/05/1999 Rv. 214199, La Delfa). 4. Con il quinto motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di ci all'art. 612 bis c.p.. Il sesto motivo è strettamente connesso e può essere esaminato congiuntamente; il ricorrente deduce violazione di legge perchè il reato di atti persecutori doveva essere derubricato in minaccia e molestie ex artt. 612 e 660 c.p.. Il ricorrente sostiene che le circostanze dello stato di ansia e paura e la modifica delle abitudini di vita sono elementi di natura oggettiva, suscettibili di accertamento, la cui prova non può essere rimessa alle sole dichiarazioni della parte offesa; nessuna prova oggettiva era stata fornita in tal senso; il traffico telefonico era stato letto in modo patologico e funzionale all'ipotesi accusatoria; non erano state considerate le deposizioni di L.F. e M.U., che avevano definito l'imputato un cliente normale; non si era tenuto conto degli orari lavorativi della G., che giustificavano il momento dei contatti telefonici; le dichiarazioni della parte offesa circa il proprio stato di ansia erano in contraddizione con i suoi comportamenti e con i contatti successivamente intercorsi con l'imputato; non si era tenuto conto che nell'episodio dell'arresto lo S. era in stato di alterazione da abuso di alcool. Il motivo è palesemente infondato: la sentenza impugnata ha accertato entrambi gli eventi alternativi previsti per l'integrazione del reato di atti persecutori, ossia lo stato di ansia e di paura indotto nella vittima e il suo cambiamento di abitudini di vita. I Giudici del merito, con duplice sentenza conforme, dopo aver accertato la commissione da parte dell'imputato di una serie reiterata di comportamenti gravemente assillanti (minacce telefoniche, pedinamenti, anche notturni, sorveglianza dell'abitazione, chiamate citofoniche, immotivate e pressanti permanenze sul luogo di lavoro della vittima) hanno ravvisato altresì la prova dell'evento del reato abituale di atti persecutori, ossia la determinazione nella vittima di uno stato di ansia grave e perdurante, non solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ma anche sulla scorte di numerose deposizioni testimoniali, del tutto convergenti. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che in tema di atti persecutori l'accertamento dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla parte offesa può fondarsi su elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, se idonea a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, sia in astratto, sia in concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T, Rv. 25945801; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 26153501; Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, G., Rv. 25376401). E' stata altresì accertata una significativa alterazione delle condizioni di vita della vittima (evento alternativamente considerato dall'art. 612 bis c.p.) sulla base della deposizione della parte offesa e dei testi escussi (che hanno riferito della rinuncia ad uscire di sera o da sola e della chiusura in casa). La Corte di appello ha escluso la necessità di una perizia medica, in conformità del resto al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui lo stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotto anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C. e altro, Rv. 26041201; Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, G., Rv. 25376401). Le ulteriori recriminazioni del ricorrente risultano del tutto generiche, prive di puntuale correlazione con le valorizzate evidenze probatorie e mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza transitare, come impone l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) e senza denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". 5. Con il settimo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 e al giudizio di bilanciamento ex art. 133 c.p. (motivi 5 e 6 di appello) perchè il riferimento rivolto ai precedenti penali era generico e non era stato tenuto in conto il risarcimento del danno a favore della Questura di Milano che era valso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. La Corte ha ampiamente motivato, a pagina 6 dell'impugnata sentenza, le ragioni, peraltro logiche e condivisibili, per le quali la modesta erogazione eseguite a favore della vittima, non poteva configurare adeguato risarcimento dei danni provocati dalla condotta criminosa, specie in difetto di alcuna quietanza liberatoria da parte della vittima, certo non implicitamente ravvisabile nella rinuncia a costituirsi parte civile, sicuramente non preclusiva di altre forme di tutela delle proprie ragioni risarcitorie. Anche il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato dal Giudice del merito nell'esercizio delle facoltà di apprezzamento discrezionale conferita dalla legge, specie con riferimento alla particolare gravità della condotta posta in essere; l'attenuante del risarcimento del danno provocato dal danneggiamento è stata valorizzata con l'elisione dell'aggravamento della natura pubblica dei beni danneggiati, previo bilanciamento, e sarebbe stato illogico considerarla due volte e ad altro titolo. 6. La parte offesa G.F. all'udienza del 2/3/2016, come preannunciato con la memoria recante motivi aggiunti, ha provveduto a formalizzare la remissione della querela a suo tempo proposta. Il ricorrente sostiene che il reato di cui all'art. 612 bis c.p. non è perseguibile d'ufficio perchè era aggravato solo dalla preesistente relazione sentimentale e non era connesso con gli altri due reati posti in formale continuazione, poichè le vicende erano totalmente separate dal punto di vista temporale e logico. L'assunto è infondato. Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'art. 612 bis c.p., u.c. la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012 - dep. 2013, P., Rv. 25543801). Al riguardo va rilevato che, secondo un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio, determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 (disposizione il cui contenuto è riprodotto nell'ultima parte del comma quarto dell'art. 612 bis c.p.), si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.; a tal riguardo la giurisprudenza precisa che presupposto della ricorrenza di una tale forma di connessione "investigativa" è l'avvio effettivo delle indagini in ordine ai reato perseguibile di ufficio (cfr. Cass., sez. 3, 21.12.2006, n. 2876, P.G. in proc. Crudele, rv. 236098). Per altro verso, come esattamente osservato dal Procuratore generale, l'art. 612 bis c.p., comma 4, ultimo periodo sancisce l'inderogabile procedibilità officiosa per il reato di atti persecutori se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 c.p., comma 2, e quindi anche con minacce reiterate gravi, puntualmente contenute nel capo di imputazione e accertate nella duplice pronuncia conforme di condanna. Quindi anche in questa prospettiva il reato resta perseguibile d'ufficio. 7. Il ricorso va quindi dichiarato respinto; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017
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