RITENUTO IN FATTO
1. L.S.D. è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catania per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2, posto in essere, con condotte reiterate, minacciando, molestando e picchiando l'ex convivente L.R.G. e la figlia minorenne L.S.C., commesso in (OMISSIS) (capo a), e per il delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 582 e 585, con riferimento all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1, commesso in (OMISSIS) ai danni della figlia C. (capo b).
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 21 aprile 2020 all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha riqualificato il delitto di atti persecutori contestato al capo a) in quello di maltrattamenti in famiglia aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, e, escluso l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione tra i delitti in contestazione e applicata la diminuente per il rito, ha condannato il L.S. alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.
Il Giudice per le indagini preliminari ha, altresì, applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e della sospensione della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta e lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati nei confronti ex convivente e della figlia minorenne costituitesi parti civili e al pagamento delle spese processuali.
3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
4. L'avv. Giovanni Spada, difensore del L.S., ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente:
- l'inosservanza e l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), degli artt. 612 bis e 572 c.p. e l'inosservanza, stabilita a pena di nullità, dell'art. 522 c.p.p.;
- l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies;
- la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte di appello avrebbe condiviso la sentenza di primo grado immotivatamente;
- l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente determinato la pena in misura superiore al minimo edittale previsto all'epoca del fatto e negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020.
Con requisitoria e conclusioni scritte del 9 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
In data 19 novembre 2021 la parti civili costituite hanno depositato comparsa conclusionale e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso proposti sono infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura l'inosservanza e l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), degli artt. 612 bis e 572 c.p. e l'inosservanza, stabilita a pena di nullità, dell'art. 522 c.p.p..
Rileva il ricorrente che nel decreto di giudizio immediato era stato contestato all'imputato il delitto di atti persecutori, poi riqualificato dalla sentenza di primo grado in quello di maltrattamenti in famiglia.
La qualificazione originariamente operata dalla pubblica accusa in tema di atti persecutori, tuttavia, sarebbe più aderente al contesto in cui si sarebbero verificate le condotte contestate, in quanto tra il L.S. e la parte lesa L.R. vi era stata solo una relazione sentimentale né duratura, né stabile interrotta nel 2008.
Rileva il difensore che nel periodo oggetto di imputazione il L.S. era coniugato con P.E.G. e dal 2015 al novembre 2018 era stato detenuto; i fatti contestati, pertanto non sarebbero stati commessi nel quadro di una relazione affettiva stabile, riconducibile al paradigma della convivenza, e anzi sarebbero stati posti in essere in un momento nel quale qualsiasi convivenza era esclusa per volontà di entrambi i soggetti.
La relazione tra l'imputato e le persone offese, peraltro, non si sarebbe mai risolta nella creazione di una comunanza di interessi e nella condivisione di progetti di vita.
3. Il motivo è infondato.
3.1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Catania precisa che l'imputato e la persona offesa sono stati conviventi more uxorio e hanno generato la figlia C., condividendone l'assistenza e la educazione all'epoca dei fatti per cui si procede.
Analogamente nella sentenza di primo grado si rileva che le condotte maltrattanti poste in essere dall'imputato nei confronti della L.R. e della giovane figlia C., pur originate in costanza di convivenza, non risultano essere mai terminate, anche dopo la cessazione della stessa, sia durante lo stato di detenzione del ricorrente, a mezzo di continue lettere minatorie, che successivamente, dopo la sua scarcerazione.
Corretta e', dunque, la qualificazione delle condotte poste in essere dall'imputato ai danni della figlia minorenne quali maltrattamenti in famiglia, in quanto il rapporto di filiazione prescinde dal rapporto matrimoniale o di convivenza dei genitori e non viene meno in ragione della cessazione della convivenza con i genitori.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal resto, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione (Sez. 3, n., 43701 del 12/06/2019, G., Rv. 277987 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna che ha ravvisato il reato anche in relazione alle condotte tenute dal padre nei confronti della figlia naturale dopo la fine della convivenza; Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 272134 -01; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, dep. 2016, Spazzoli ed altro, Rv. 267915 - 01; Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, Valente, Rv. 213515 - 01).
3.2. Immune da censure si rivela, peraltro, anche la qualificazione delle condotte posta in essere dall'imputato ai danni della ex convivente in termini di maltrattamenti in famiglia.
Sul tema si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto alcune sentenze affermano che non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2, (che ricorre quando il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa), in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398 01; Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254 - 01; Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, C., Rv. 268464 - 01; Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 252906 - 01).
Secondo l'orientamento maggioritario, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga comunque connotata da vincoli solidaristici, mentre si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata prevista dall'art. 612-bis c.p., comma 2, quando non residua neppure una aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non risultando insorti vincoli affettivi e di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (ex plurimis: Sez. 6, n. 37077 del 31/11/2020, M., Rv. 280431; Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697; Sez. 3, n., 43701 del 12/06/2019, G., Rv. 277987 01; Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 272134 -01; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078 - 01).
In questa prospettiva interpretativa si è anche affermato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078 - 01).
Ritiene il Collegio che, nello stabilire il discrimine tra l'ambito applicativo del reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori nei casi di cessazione della convivenza, sia necessario aver riguardo alla direzione finalistica della condotta e, in particolare, verificare se la stessa incida direttamente sull'attuale relazione tra i soggetti interessati, che li connota reciprocamente, pur in assenza di coabitazione, come una persona "della famiglia", in ragione di una permanente consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337-ter c.c..
Deve, pertanto, ritenersi corretta la qualifica delle condotte accertate dalle sentenze di merito quali maltrattamenti in famiglia in quanto, ancorché fosse cessata la coabitazione tra l'imputato e la L.R., non era venuta meno la comunanza di vita tra gli stessi.
I giudici della cognizione hanno, infatti, accertato, con attenta e puntuale ricostruzione, che il ricorrente aveva posto in essere le condotte aggressive e violente in danno della ex convivente more uxorio e della figlia minorenne, in un contesto nel quale l'imputato continuava a essere quotidianamente presente nella vita e nell'abitazione delle stesse, anche al fine di esercitare la responsabilità genitoriale, e che le condotte maltrattanti erano state poste in essere proprio in ragione dei contrasti sorti in occasione dello stesso.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies.
Tale aggravante, infatti, non sarebbe mai stata contestata all'imputato, né in fatto, in diritto, e sarebbe stata applicata unicamente dal giudice di primo grado nella sentenza di condanna.
Tale circostanza, peraltro, non sarebbe applicabile ove si ritenga correttamente che le condotte contestate debbano essere qualificate quali atti persecutori.
La circostanza aggravante de qua sarebbe, infatti, applicabile esclusivamente ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e contro la libertà persona quando siano commessi in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza) e il delitto di atti persecutori è un delitto contro la libertà morale.
5. Il motivo si rivela infondato.
La Corte di Appello correttamente ha rilevato che le condotte accertate dovevano essere ascritte alla fattispecie di reato di maltrattamenti in famiglia e, dunque, che non sussiste alcuna incompatibilità tra questa fattispecie e l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies.
Questa circostanza aggravante e', peraltro, stata correttamente contestata in fatto, in quanto nel capo di imputazione si precisa che la figlia minorenne del L.S. non solo ha assistito ai maltrattamenti posti in essere in danno della madre, ma è stata anche vittima di violenze e ha subito le lesioni contestate al capo b).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze aggravanti, del resto, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (ex plurimis: Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255793 - 01).
E', pertanto, ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, P.M. in proc. Diaji, Rv. 253776 - 01).
6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte di appello avrebbe condiviso la sentenza di primo grado immotivatamente.
Si duole il ricorrente che ogni singolo motivo di appello sarebbe, infatti, stato ritenuto "non condivisibile", senza ulteriori approfondimenti o spiegazioni, e, dunque, concretando una immotivata adesione alla sentenza di primo grado.
La Corte di appello, dunque, non avrebbe esposto il procedimento logico per addivenire ad una sentenza di condanna dell'imputato, essendo la decisione impugnata motivata esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado e, dunque, in termini apodittici e stereotipati.
Nell'atto di appello, infatti, la difesa avrebbe puntualmente posto in luce "alcune problematiche di carattere giuridico" che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto condurre ad escludere la fattispecie contestata.
7. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ed, in entrambi i casi conduce, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e', infatti, innanzitutto il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l'individuazione dei capi e dei punti dell'atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di dimostrare che il ragionamento del giudice è errato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 6, n. 22445 del 8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).
La Corte di appello, peraltro, nella sentenza impugnata ha specificato le ragioni per le quali ha rigettato l'impugnazione, motivando specificamente la propria condivisione degli argomenti espressi dalla sentenza di primo grado.
8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la Corte di appello, in un'ottica più retributiva che rieducativa, avrebbe erroneamente determinato la pena in misura superiore al minimo edittale previsto dal legislatore all'epoca del fatto.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata, inoltre, necessaria proprio per adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del caso di specie e, comunque, la gravità del fatto non potrebbe essere posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche.
9. Il motivo si rivela inammissibile in quanto generico.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (ex plurimis: Sez. 1, n. 24213, del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 - 01; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189 - 01).
La Corte di appello di Catania ha fatto buon governo di questo consolidato principio, in quanto, nella sentenza impugnata ha motivato la propria scelta di irrogare una pena superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte accertate, della loro durata nel tempo e della pervicacia palesata dall'imputato, che, peraltro, ha inveito contro la parte lesa, minacciandola, anche in udienza e al cospetto del Giudice per le indagini preliminari.
Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche e', infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto.
La Corte di appello di Catania ha, infatti, escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisando elementi atti a fondarne la concessione in favore dell'imputato, peraltro gravato da plurimi precedenti penali, e che aveva tenuto un comportamento processuale del tutto privo di connotazioni positive.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, del resto, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (e multis: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).
10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il condannato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022