RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di P.R. per il reato di atti persecutori commesso ai danni della moglie separata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale reiterando l'eccezione di intempestività della querela già rigettata nel merito, evidenziando come le uniche condotte attribuite all'imputato di cui siano state fornite coordinate temporali precise sarebbero state consumate alcuni anni prima della presentazione della querela e sarebbero svincolate dal contesto di abitualità affermato dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla sussistenza di uno degli eventi tipici del reato e del rapporto causale tra lo stesso e le condotte contestate. Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla commisurazione della pena in termini eccedenti al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato ed a tratti inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. Quello di atti persecutori è reato abituale e di danno, la cui condotta tipica è definita dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e la cui consumazione coincide con il verificarsi di uno degli eventi previsti alternativamente dall'art. 612-bis c.p..
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per fa sua proposizione, previsto dall'art. 612 bis c.p., comma 4 (ex multis Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268163). La selezione retrospettiva degli atti ritenuti integrare la condotta deve, dunque, essere operata sulla base della loro reiterazione, intesa quale elemento unificante che caratterizza la fattispecie tipica esprimendone la specifica offensività, e nell'ottica della determinazione dell'evento, considerando dunque il loro effettivo inserimento nella sequenza causale che ha portato alla sua produzione. Sotto quest'ultimo profilo va peraltro ricordato che questo deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso considerata e non di ogni singolo atto che la compone, talchè la sua manifestazione può seguire anche solo al compimento dell'ennesimo atto persecutorio in quanto dalla reiterazione degli atti può derivare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, non rileva tanto la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria causalmente direzionata alla produzione, nei termini illustrati, dell'evento tipico. In tal senso la Corte territoriale ha ritenuto come anche gli atti più risalenti possano ritenersi manifestazione di un'unica campagna persecutoria protrattasi nel tempo e tale ricostruzione non è stata sostanzialmente oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale ha per l'appunto concentrato le proprie censure sulla mera datazione degli stessi atti, tra l'altro sorvolando sul fatto che la loro reiterazione è proseguita fino al momento della proposizione della querela, correttamente ritenuta tempestiva dai giudici del merito.
3. Inammissibile è invece il secondo motivo, che si rivela generico nella misura in cui si confronta in maniera sommaria ed assertiva con la motivazione della sentenza, la quale ha invece specificamente illustrato il compendio probatorio in grado di dimostrare l'effettiva verificazione dell'evento (individuato nella specie nel grave e perdurante stato d'ansia causato alla vittima) in conseguenza delle reiterate condotte poste in essere dall'imputato. In particolare la Corte territoriale - che in definitiva è rimasta incontestata sul punto - ha esaustivamente sintetizzato il contenuto di quanto riferito dai numerosi testi che hanno raccolto le confidenze della persona offesa rilevandone il turbamento, ma soprattutto della psicologa che l'aveva avuta in cura e che ha sostanzialmente certificato l'ansia e le sue cause. Inammissibili sono altresì le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sollevate con il terzo motivo, che si rivelano parimenti generiche e manifestamente infondate. Infatti se la reiterazione dei comportamenti persecutori, come ricordato, costituisce l'essenza della condotta tipica, ciò non significa che la dilatazione del tempo di ripetizione non costituisca circostanza che possa essere valutata - come avvenuto nella specie - ai fini della determinazione della gravità del fatto, posto che il reato è integrato anche solo attraverso la consumazione di due soli atti realizzati a brevissima distanza di tempo ed addirittura nella stessa giornata (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356). Analogamente il grado di invasività degli atti persecutori può assumere un grado variabile, il quale altrettanto legittimamente può essere considerato ai fini della valutazione dell'entità del fatto ed ai fini della determinazione della pena. Conseguentemente la tenuta della motivazione posta dalla Corte territoriale a giustificazione dell'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali, ispirandosi a tali principi e risultando logica e coerente alle risultanze processuali, non può essere in alcun modo messa in discussione sulla base delle censure avanzate dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019