RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna di primo grado a carico del ricorrente per i reati di atti persecutori aggravati e violazione di domicilio in danno di L.M..
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Venezia lo S. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Martino Saccone, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e contraddittorietà della motivazione relativa alla commissione del reato di c.d. stalking sia quanto all'identificazione dello stesso quale autore delle condotte compiute nelle date dell'8 e del 18 ottobre 2015, cui la Corte territoriale era pervenuta indirettamente solo per le analoghe modalità di commissione dei fatti nelle date successive, sia all'assenza di riscontri esterni quanto alle dichiarazioni della persona offesa da parte dei testi S. e M. che riguardano il solo episodio del 7 novembre 2015, nonché, altresì, anche sul piano del travisamento della prova, rispetto agli "alibi" forniti dalla teste P. quanto agli episodi dell'8 e del 7 novembre 2015.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre in virtù dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), omessa motivazione sulla richiesta di nullità parziale della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 522 c.p.p. per avere tale decisione ritenuto integrati elementi oggettivi del reato non contemplati nel capo di imputazione, ossia la determinazione nella vittima, a causa della condotta contestata, di uno stato di ansia e paura anche in relazione all'incolumità propria e del convivente nonché un cambiamento nelle abitudini di vita della stessa.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente assume omessa motivazione sulla richiesta di acquisizione di prove documentali costituite da due foto aeree tratte dal sito internet "google maps" poiché il diniego si sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che l'accoglimento della medesima avrebbe determinato una duplicazione dell'istruttoria di primo grado.
2.4. Lo S. denuncia, con il quarto motivo, carente motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., poiché la Corte territoriale non avrebbe vagliato gli elementi positivi a tal fine addotti.
2.5. Il ricorrente lamenta, infine, mancanza e contraddittorietà della motivazione relativa alla commissione del reato di violazione di domicilio sul duplice assunto per il quale nessuno dei testi esaminati avrebbe dichiarato di averlo visto sul terrazzo della persona offesa, come invece affermato dalla decisione impugnata, e le stesse modalità dell'attività di imbrattamento riferite dalla medesima L. e dal teste M. farebbero propendere, piuttosto, per un lancio dei barattoli pieni di vernice dall'esterno della proprietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso, oltre ad afferire almeno in parte a mere circostanze di fatto insuscettibili di rivalutazione in questa sede di legittimità, e', nel suo complesso, manifestamente infondato.
Occorre considerare, prima di ripercorrere le censure dello S., che le sentenze di merito che ne hanno affermato la responsabilità penale integrano una c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve pertanto fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01).
Ciò premesso, le decisioni di merito sono pervenute a un giudizio di colpevolezza dell'imputato per i fatti ascritti fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa nonché su quelle di alcuni testimoni.
Quanto alle dichiarazioni della persona offesa in alcun vizio di manifesta irragionevolezza è incorsa la pronuncia della Corte territoriale nell'aver ritenuto le stesse attendibili poiché ha in modo non irragionevole motivato tale convincimento evidenziando tanto che la L. aveva deciso di interrompere la relazione con l'imputato senza nutrire alcuna ragione di risentimento nei confronti dello stesso idonea a giustificare una denuncia calunniosa, quanto che la medesima persona offesa non avrebbe avuto alcun interesse a rendere, come aveva fatto, pur di descrivere lo stato di prostrazione al quale era pervenuta, dichiarazioni contra se, come quella di aver sparato un colpo in aria con un'arma del teste M. al fine di spaventare l'imputato.
Si deve allora ricordare che, contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa dell'imputato laddove sottolinea che le dichiarazioni della L. non avrebbero ex se rilievo istruttorio, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da lungo tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214 - 01). Se è vero infatti che tale pronuncia ha puntualizzato come il vaglio delle dichiarazioni della persona offesa debba essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, la decisione impugnata ha svolto tale rigoroso sindacato, come si è già indicato, fondandosi sia sull'assenza di motivi di risentimento della L. nei confronti dell'imputato che su condotte contra legem ammesse dalla stessa allo scopo di descrivere in maniera accurata i fatti avvenuti.
Ne' l'attendibilità della persona offesa, che in due episodi ha riconosciuto nello S. il soggetto agente, può essere posta in dubbio in forza delle dichiarazioni della teste P. la quale non ha fornito alcun "alibi" allo stesso per la sera del 7 novembre 2015, limitandosi a dichiarare che egli il giorno dopo sarebbe dovuto partire per un viaggio all'estero, atteso che non vi è alcuna incompatibilità temporale tra il rispetto di tale programma e la commissione dell'azione lesiva.
Infine, la motivazione della decisione impugnata non è affetta da manifesta irragionevolezza nella parte in cui, anche in assenza di un riconoscimento distinto dell'imputato quale autore anche dei fatti compiuti l'8 e il 18 ottobre 2015 da parte della persona offesa, ha ritenuto che potessero essere stati posti in essere dallo stesso in quanto commessi con modalità analoghe a quelle proprie dei successivi episodi.
D'altra parte, e in ogni caso, come è stato già più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (ex plurimis, Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01; Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, D.V., Rv. 257560 - 01; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Oliviero, Rv. 245881 - 01).
2. Il secondo motivo non è fondato.
Tale doglianza si fonda, in particolare, sulla circostanza che la decisione di primo grado, confermata in appello, ha ritenuto che, tra gli eventi necessari alla configurazione del reato di atti persecutori" si sia nella fattispecie in esame verificato non solo quello, oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero, di porre la vittima in uno stato di ansia e di prostrazione ma anche di indurla ad avvertire pericolo per l'incolumità propria e del compagno.
Tuttavia ciò non ha determinato una violazione del fondamentale principio di correlazione tra contestazione e condanna sancito dall'art. 522 c.p.p., atteso che il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro (cfr. Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280331 - 01). In sostanza la fattispecie del reato di cui all'art. 612-bis c.p. prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, De Guglielmo, Rv. 248412-01).
Si deve pertanto affermare il principio per il quale, in tema di atti persecutori, non viola la regola di cui all'art. 522 c.p.p. la sentenza la quale individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato, purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Occorre premettere che nel giudizio di appello la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (ex aliis, Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 25617:3 - 01).
Nella specie, il ricorrente, anche in questa sede di legittimità, si è limitato a richiedere un'integrazione dell'istruttoria con alcune foto aeree tratte da "google maps" senza neppure indicare le ragioni della conducenza, per un differente esito del processo, di tale istanza.
Peraltro, la Corte territoriale ha fornito un'esaustiva motivazione nel disattendere la stessa richiesta proprio facendo leva sulla completezza dell'istruttoria (nel complesso, e non riferita a quello specifica mezzo probatorio) svolta nel giudizio di primo grado.
4. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), poiché, nell'assumere un carente vaglio degli elementi positivi che avrebbero potuto essere considerati dalla Corte d'appello ai fini della concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata laddove ha fatto a riguardo riferimento, oltre che all'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, all'intensità del dolo dimostrato dalla reiterazione dei fatti a breve distanza l'uno dall'altro, in modo pressante e in orario notturno destinato al riposo delle persone.
5. L'ultimo motivo, afferente il reato di violazione di domicilio, è anch'esso manifestamente infondato poiché, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, il teste M., il 7 novembre 2015, ha visto, come evidenziato dalla decisione impugnata, l'imputato sul terrazzo facente parte dell'abitazione della persona offesa.
6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Non possono invece essere riconosciute alla parte civile le spese di rappresentanza di difesa sostenute in questo giudizio di legittimità poiché la stessa si è limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza confutare in maniera argomentata le motivazioni sottese allo stesso e, dunque, non fornendo alcun contributo concreto per la decisione (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).
8. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge, stante la natura dei fatti di reato e i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Nulla per le spese della parte civile;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023