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Stalking: è procedibile d'ufficio se commesso ai danni di minore o di persona con disabilità

Stalking

Cassazione penale sez. V, 03/02/2017, n.39758

Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista dal comma 4 dell'art. 612-bis cod. pen., da intendersi nel senso di necessaria interferenza fattuale ed investigativa tra il reato procedibile d'ufficio e quello di "stalking".

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3.12.2015 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del G.i.p. del locale Tribunale del 22.12.2013 con la quale B.F. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di atti persecutori e lesioni in danno della ex moglie S.G., nonchè di tentata violazione di domicilio. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali lamenta: - con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 612 bis c.p., e artt. 56 e 614 c.p., atteso che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto connessi ex art. 12 c.p.p., lett. b), e art. 371 c.p.p., i reati di atti persecutori e di tentata violazione di domicilio, così ritenendo la procedibilità di ufficio anche del reato di stalking ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4; tuttavia, la connessione di cui all'articolo in questione sottende un collegamento di tipo teleologico funzionale o, comunque, di tipo materiale tra il delitto di atti persecutori e quello procedibile di ufficio, mentre nel caso di specie la comunanza di obiettivi e/o forme di asservimento tra il delitto di atti persecutori e quello di tentata violazione di domicilio di cui al capo di imputazione non si ravvisa; invero, i reati non sono sovrapponibili quanto a struttura e offensività, tutelando la libertà morale l'uno e del domicilio l'altro e le due figure criminose non sono state poste in relazione neppure nel capo d'imputazione, risultando la condotta di cui al capo d) slegata e postuma ai singoli episodi; i criteri formulati dagli artt. 12 e 371 c.p.p., erroneamente ritenuti ricorrenti nella fattispecie, sono ontologicamente diversi da quelli perseguiti per la connessione cui fa riferimento l'art. 612 bis c.p., comma 4; l'esigenza processuale perseguita da tale norma comporta che anche il delitto procedibile d'ufficio debba essere: a) funzionalmente/causalmente collegato con le altre condotte persecutorie; b) idoneo a contribuire alla verificazione di uno dei tre eventi tipizzati nell'art. 612 bis c.p.; c) posto in essere dal soggetto agente con la consapevolezza di concorrere, anche con quella condotta, a realizzare il delitto di atti persecutori; in mancanza di tali elementi, non essendo rinvenibile agli atti una querela - non potendo essere ritenuta valida al fine del reato in questione quella del 4.2.2012, sia per il tenore letterale della stessa, sia per la mancanza di riferimenti ad altri episodi posti in essere nei sei mesi antecedenti alla sua presentazione - manca la condizione di procedibilità; - con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per insussistenza degli elementi oggettivi del delitto di stalking, atteso che equivocamente nella sentenza impugnata è stato dapprima considerato l'episodio di lesioni parte delle condotte persecutorie e, quindi, i reati di cui ai capi a) e b) il risultato di un'unica condotta violatrice, quando, poi, sono state considerate due condotte distinte tra loro e unite dal vincolo della continuazione; ne consegue che sussiste vizio interpretativo poichè sono state sussunte nell'alveo del delitto di atti persecutori condotte allo stesso aliene ed erroneamente, ad esempio, ritenuta la condotta di lesioni del 4.2.2012 atto ultimo del delitto di stalking e nel contempo violatrice dell'art. 582 c.p.; invece, per l'integrazione del reato di atti persecutori, è necessaria la ripetizione di una serie di condotte moleste o minacciose, le quali, devono essere finalizzate alla realizzazione di uno dei tre eventi previsti dalla norma; nel caso di specie, l'autorità procedente prima del febbraio 2012 aveva considerato le condotte ascritte all'imputato come autonome, non significative di una condotta abituale e se a ciò si aggiunge l'impossibilità di configurare un concorso formale tra le lesioni fisiche ed il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.) viene meno l'elemento costitutivo della reiterazione, dovendosi espungere sia la prima che l'ultima delle condotte contestate all'imputato; l'unica condotta che residuerebbe sarebbe quella del 2011, già oggetto di separato giudizio conclusasi con estinzione del reato ex art. 660 c.p., per oblazione; quanto all'evento esso è stato dato per assodato, laddove il comportamento della p.o. nega l'esistenza appunto di un'ipotesi di danno, come si evince dal tenore pacato delle missive intercorse tra le parti; - con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 612 bis c.p., artt. 582,614 e 612 bis c.p.; invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo generico dell'imputato nel delitto di stalking, ma sul punto la sentenza impugnata è illogica, dando atto della conclamata litigiosità tra i due ex coniugi, senza verificare l'incidenza di tale litigiosità sulla formazione dell'elemento soggettivo e, comunque, difettando di analisi la volontà unidirezionale di aggredire, recare fastidio, ecc.; quanto alle lesioni, del pari manca l'analisi dell'unidirezionalità della volontà dell'imputato. 3. La parte civile in data 26.5.2017 ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato avendo correttamente la Corte territoriale ritenuto che il reato di atti persecutori fosse perseguibile di ufficio ai sensi dell'art. 612 bis c.p.p., comma 4, essendo esso "connesso" a quello di cui al capo d) (tentativo di violazione di domicilio aggravato) procedibile di ufficio. In proposito la Corte territoriale ha richiamato i principi di legittimità, secondo cui il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma della norma in questione, la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro, oppure ricorra uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p., e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012; Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014). Tali principi vanno ribaditi in questa sede con qualche ulteriore precisazione che deve tener conto delle peculiarità del reato di stalking e del rapporto con le altre figure di reato. 1.1. L'art. 612 bis c.p., comma 4, nell'evidenziare che il reato è procedibile d'ufficio, tra l'altro, quando "il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio" non richiama alcuna norma processuale o sostanziale esplicativa del concetto di "connessione". La sentenza n. 14692 del 12/12/2012 dà compiutamente conto in motivazione di un orientamento del tutto condivisibile, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di violenza sessuale, secondo cui la procedibilità d'ufficio, determinata dall'ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 (disposizione questa il cui contenuto è riprodotto nell'ultima parte dell'art. 612 bis c.p., comma 4), si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro, oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p., precisando, al riguardo, che presupposto della ricorrenza di una tale forma di connessione "investigativa" è l'avvio effettivo delle indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio (cfr. Cass., sez. 3, 21.12.2006, n. 2876, P.G. in proc. Crudele, rv. 236098). 1.2. Nel caso del delitto di atti persecutori i principi suddetti devono essere calati in un contesto nel quale si verte in tema di delitto strutturalmente disegnato come una fattispecie di reato abituale -in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di "condotte reiterate", omogenee od eterogenee tra loro, con cui l'autore minaccia o molesta la vittima - (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972); ciò implica che il comportamento "persecutorio" debba essere valutato nella sua articolazione pluralistica, ma nel contempo complessiva, e che anche comportamenti che in sè potrebbero non essere punibili si presentano, in una considerazione complessiva, rilevanti al fine di integrare il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (Sez. 5, n. 37448 del 23/04/2014); così come condotte ciascuna in sè integrante autonoma ipotesi di reato (es. lesioni, violenza privata, diffamazione) contribuiscono- valutate nel loro complesso -ad integrare anche il reato di stalking, ove determinanti uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma. 1.3. In tale ultima ipotesi il termine "connesso" di cui al quarto comma dell'art. 612 bis c.p., in mancanza di definizioni o richiami legislativi, non può che assumere il significato di necessaria interferenza fattuale e investigativa tra la condotta già in sè integrante un reato ed il delitto di atti persecutori. 1.4. Nel caso si specie, infatti, il reato di tentata violazione di domicilio di cui agli artt. 56 e 614 c.p., ascritto all'imputato al capo D), risulta perseguibile di ufficio, ai sensi del medesimo art. 614 c.p., comma 4, siccome commesso esercitando violenza nei confronti della p.o., e risulta essere rilevante anche quale uno dei comportamenti descritti nell'imputazione, integranti la condotta persecutoria di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della p.o. S.G. ("presentandosi presso l'abitazione privata della stessa alla (OMISSIS)"). Ne consegue che in tale contesto non può negarsi una "connessione" tra i due reati nel senso descritto, essendo peraltro evidente che l'indagine sul reato di violazione di domicilio ha comportato necessariamente l'accertamento di quello di stalking punibile a querela. 2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente i alcuna "ambiguità" risulta ravvisabile nel fatto che sia stato ritenuto il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di lesioni, avendo in proposito la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di lesioni, avendo oggetto giuridico diverso (Sez. 5, n. 54923 del 08/06/2016; Sez. 5, n. 10051 del 19/01/2017). 2.1. Quanto alle condotte integranti il reato di atti persecutori in contestazione, l'imputato, nel dedurre che la condotta di lesioni non sarebbe idonea a tal fine, non si confronta con l'articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata, che dà conto delle plurime querele sporte dalla ex moglie S.G. nel 2010, 2011 e 2012, nelle quali rispettivamente sono stati descritti plurimi episodi dei quali la p.o. è stata vittima e segnatamente di ingiurie, minacce ("riprenditi questi cazzi di zaini, che mi hai rotto i coglioni pezza di merda, tanto prima o poi la paghi") e lesioni in data 6.12.2010; di epiteti diffamanti ed offensivi, molestie, aggressioni in strada, nei posti di lavoro e a casa, con aggressioni anche ai suoi amici, episodi tutti descritti nella querela del 9.3.2011; da ultimo, di lesioni, schiaffi e tentativo di violazione di domicilio, descritti nella querela del 4.2.2012. 2.1.1. In relazione a tutte le condotte descritte dalla p.o. nelle varie querele, la Corte territoriale ha ritenuto non illogicamente, all'esito di una valutazione complessiva, non frazionata, che la continua sottoposizione della p.o. a soprusi, violenze angherie, offese e minacce, integrasse il delitto di atti persecutori. La circostanza dedotta dall'imputato, secondo cui per i fatti descritti nelle prime due querele sarebbero stati promossi due procedimenti penali, uno fissato innanzi al Giudice di pace e l'altro definito con sentenza dal Tribunale di Roma per intervenuta oblazione della contravvenzione contestata, non esclude la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., atteso che, come già evidenziato, le condotte integranti il reato ex art. 612 bis c.p., ben possono anche ciascuna di esse integrare un'ipotesi autonoma di reato, concorrendo solo nel loro insieme ad integrare il reato abituale di atti persecutori. Il delitto di atti persecutori è, infatti, reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n.9222de1 16/01/2015). In proposito la Corte territoriale, con motivazione logica immune da censure ha indicato, poi, esattamente gli elementi dai quali si ricava che la condotta persecutoria dell'imputato ha influenzato le abitudini di vita della S., costretta persino a tenere segreto il posto di lavoro per evitare che l'imputato venisse a cercarla. 2.1.2. Il fatto che sotto il profilo investigativo alcune delle condotte ascritte all'imputato siano state perseguite autonomamente non è idonea ad inficiare la ritenuta configurabilità del reato abituale di stalking, perchè, come detto, tale reato è strutturalmente diverso dalle singole condotte che lo compongono anche in considerazione della produzione di uno degli eventi di danno indicati dall'art. 612 bis c.p.. 3. Inammissibile si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso, atteso che del tutto generiche si presentano le deduzioni circa l'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il dolo del reato di atti persecutori è generico ed il suo contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n.43085 del 24/09/2015). 3.1. Nel caso di specie, senza illogicità, è stato evidenziato nella sentenza impugnata che la forte litigiosità per la gestione dei figli si tramutava in un comportamento idoneo a determinare uno degli eventi previsti dalla norma ed, in particolare, a generare uno stato di ansia nella vittima, costringendola anche a cambiare le proprie abitudini di vita e certamente l'imputato ha agito nella piena consapevolezza di ciò. Anche le ingiustificate pretese dell'imputato a che i figli non portassero con loro gli zaini con i libri di scuola, nei giorni in cui stavano con lui, si tramutavano in un consapevole volontario comportamento di molestia nei confronti dell'ex moglie, costretta a discutere e litigare ogni volta e a portare lei la mattina gli zaini dei figli a scuola. 3.2. Inoltre, per quanto concerne le ulteriori ipotesi di reato di lesioni e tentata violazione di domicilio) la Corte territoriale senza illogicità ha evidenziato come l'intenzione dell'imputato di cercare di riprendere la figlia non esclude la volontarietà di colpire la parte offesa afferrata per il collo e sbattuta contro il fusto di un albero. 4. Il ricorso pertanto per tutte le ragioni esposte va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 1800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017. Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017
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