RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 25 novembre 2016 la Corte di appello di Palermo trasmetteva a questa Corte gli atti inerenti il gravame proposto da B.P. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala che aveva applicato al predetto la pena concordata fra le parti per il delitto previsto dagli artt. 612 bis e 582 c.p., entrambi aggravati, ritenendolo, in considerazione della sentenza impugnata, un ricorso in cassazione e non un atto di appello.
2 - Il motivo di censura proposto è unico e lamenta la violazione di legge posto che la condotta descritta al capo B (il delitto di lesioni) rientrava già in quella contestata al capo A (il delitto di atti persecutori). Non si sarebbe, inoltre, potuta contestare al capo B l'aggravante del nesso teleologico con i fatti del capo A.
3 - Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Baldi Fulvio, chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuta l'aggravante del nesso teleologico posto che il delitto di lesioni era attuativo del delitto di atti persecutori (Cass. N. 5738/2016 in tema di maltrattamenti).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 - Le condotte contestate al ricorrente e concretanti il delitto di atti persecutori a danno di A.G.L., con la quale l'imputato aveva avuto una relazione sentimentale, erano consistite in minacce, offese e molestie ed erano pertanto diverse dalla ulteriore condotta contestatagli per avere causato alla stessa A. il delitto di lesioni, delitto che assumeva e manteneva, quindi, la sua autonomia.
E ciò anche in considerazione del fatto che, strutturalmente, il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., non comprende fra le condotte che lo concretano anche quella prevista dall'art. 582 c.p., diversamente da quanto accade nel delitto di maltrattamenti ove non solo non si esclude che la condotta possa consistere anche in episodi lesivi ma, anzi, se ne contempla l'eventualità, aggravando l'ipotesi semplice nel caso in cui, appunto, dall'azione illecita derivino lesioni gravi o gravissime.
Inconferente è pertanto la citazione di precedenti giurisprudenziali che muovano dal diverso delitto di maltrattamenti.
Quanto alla aggravante del nesso teleologico non risulta, dall'accordo raggiunto fra le parti, che una quota della pena stabilita complessivamente per il delitto di cui al capo B sia derivata dalla medesima così che la stessa non può considerarsi in alcuna parte neppure ipoteticamente viziata.
2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017