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Stalking

Stalking: può concorrere con il reato di maltrattamenti in famiglia

Cassazione penale sez. VI, 16/02/2022, n.10626

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di stalking.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava quella pronunziata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, che aveva dichiarato L.M. responsabile dei reati di cui all'art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 11-quinquies (capo a), artt. 56 e 609-bis c.p., (capo b), art. 612-bis c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 11-quinquies (capo c), in danno della convivente. Ritenuta quanto al capo b) l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3 e considerato più grave il delitto di maltrattamenti ai fini della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, e con la diminuente del rito, l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa.

La Corte condivideva la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, secondo il quale la prova certa della responsabilità per i reati attribuiti a L. emergeva dalla ricostruzione effettuata dalla persona offesa, il cui narrato era supportato dalle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa P. e P.C., oltre che da quelle dei conoscenti G. e P., nonché del padre della vittima G.M.. A ciò si aggiungeva una certificazione medica del Pronto Soccorso attestante una forma di ansia reattiva con crisi di panico e gastralgia. La Corte escludeva da un lato l'episodicità dei fatti e quindi riteneva sussistente il reato di maltrattamenti, dall'altro riteneva correttamente configurata la concorrente fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., riguardante le ulteriori condotte, pure gravemente persecutorie e intimidatorie (che avevano cagionato alla vittima un grave turbamento psicologico e un rilevante mutamento delle abitudini di vita), tenute dall'imputato dopo la cessazione della convivenza.

I giudici del merito ritenevano altresì realizzato il tentativo di violenza sessuale, posto che l'imputato si era avvicinato alla donna abbassandosi i pantaloni, afferrandola per un braccio e spingendola verso il divano, realizzando così una serie di atti esplicitamente finalizzati ad avere un rapporto sessuale e non soltanto a manifestare un atteggiamento provocatorio.

Sotto il profilo sanzionatorio la Corte riteneva corretto il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza operato nel giudizio di primo grado, così come la complessiva dosimetria della pena, computata su una base pari al minimo edittale.

2. Il difensore di L. ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando:

2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al reato di tentata violenza sessuale, non essendo dimostrata la direzione soggettiva della condotta tenuta dall'imputato, viceversa inquadrabile in un contesto di indifferenza e incuria da parte della donna che aveva determinato astio e risentimento in capo a L.;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai reati di maltrattamenti e di atti persecutori, in particolare per la non adeguata valutazione delle allegazioni difensive idonee a incidere sul giudizio di attendibilità della persona offesa e sul compendio probatorio complessivamente considerato;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 612-bis c.p., in quello di maltrattamenti, poiché il venire meno della convivenza non fa venire meno il reato di maltrattamenti neppure nella coppia di fatto, allorché gli ex conviventi rimangano comunque legati da un rapporto di filiazione, questione eventualmente rimettibile alle Sezioni Unite in ragione di oscillazioni giurisprudenziali;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11-quinquies, che l'impugnata sentenza ha dato per assodata in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose di maltrattamenti e di atti persecutori. Sotto diverso profilo il ricorrente si duole del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio con riguardo agli aumenti disposti per la continuazione. La Corte territoriale ha trascurato di valutare elementi positivi addotti dalla difesa (comportamento processuale corretto, assenza di criticità nel periodo di sottoposizione alla misura e pregressa incensuratezza) ponendo invece l'accento esclusivamente sulla gravità dei fatti.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.

2. Manifestamente infondata è la prima doglianza relativa alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 609-bis c.p.. I giudici del merito hanno rappresentato che l'imputato ha bloccato la vittima afferrandola per un braccio e spingendola verso il divano, dopo essersi abbassato i pantaloni, sì che tale condotta integrava il delitto contestato. Tale giudizio è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 609-bis in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della medesima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900), mentre non rilevano le ipotetiche spinte soggettive (estranee al desiderio di soddisfacimento sessuale) adombrate nel ricorso che avrebbero determinato L. a tale comportamento.

2. Quanto al motivo con cui il ricorrente insiste sulla assenza di emergenze processuali che consentano di ritenere superata la soglia del ragionevole dubbio con riguardo al sistema di offese e aggressioni, va rilevato che il contributo narrativo offerto dalla persona offesa è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che si è anche confrontata con la valenza confermativa delle plurime testimonianze a riscontro. La vittima, senza cadere in alcuna contraddizione, ha raccontato diversi episodi specifici, peraltro riscontrati dalle dichiarazioni rese dai testi P., P.C., G. e P.. A ciò si aggiunge quanto riferito dal padre della persona offesa che su richiesta della figlia si era recato presso la sua abitazione per placare L., essendo poi terminato l'accadimento con l'intervento delle forze dell'ordine.

Anche in linea di diritto la ratio decidendi della sentenza impugnata appare coerente con la giurisprudenza di legittimità in tema di elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che nel contesto temporale considerato dalla Corte gli episodi di natura vessatoria si sono verificati con frequenza e sistematicità, a dimostrazione di una crescente incapacità di autocontrollo dell'imputato.

Con riferimento al reato di atti persecutori, assume rilievo confermativo della denuncia della persona offesa la certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso attestante una forma di ansia reattiva con crisi di panico e gastralgia con prognosi di 15 giorni.

Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte territoriale ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla persona offesa, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.

Orbene, non si può chiedere alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

3. E' altresì infondata la censura con la quale il ricorrente denuncia la violazione del principio di ne bis in idem sostanziale e il mancato assorbimento delle fattispecie contestate nell'unico delitto di maltrattamenti.

Entrambi i giudici di merito hanno chiarito, in linea di fatto, che la statuizione di responsabilità per il reato di maltrattamenti ha per oggetto le condotte vessatorie tenute dall'imputato fino al 20 giugno 2018, quando la relazione di convivenza ebbe a cessare, mentre quella per il reato di atti intimidatori e persecutori riguarda un'epoca successiva e perdurante.

Per altro verso, in linea di diritto, ritiene il Collegio che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà, è configurabile il concorso del primo reato con l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. E ciò sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendosi pertanto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori (cfr., in termini, Cass. Sez. 2, n. 10222 del 23/01/2019, C., Rv. 275617; Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D'A., Rv. 267942). In particolare, i giudici del merito con iter argomentativo logico e consequenziale chiariscono che nel caso di specie gli atti posti in essere dall'imputato dopo la fine della relazione si erano sostanziati in un'attività di costante persecuzione della ex convivente, consistita in reiterate telefonate minacciose (anche di morte) e offensive, con le quali l'imputato mostrava di essere a conoscenza delle sue abitudini e di sapere dove si trovava. A ciò si aggiunge che il 27 luglio 2018 l'imputato aveva riferito al figlio G. di essere in possesso di una pistola per uccidere la donna. Si erano quindi concretizzate condotte di minaccia e molestia, tali da configurare dal punto di vista logico e spazio-temporale - l'autonomo delitto di cui all'art. 612-bis c.p..

4. Manifestamente infondati sono infine i motivi di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio.

Quanto alla pretesa insussistenza dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11-quinquies, la doglianza non risulta dall'atto di appello essere stata previamente dedotta come motivo di gravame secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 c.p.p., comma 3. Sotto diverso profilo, con riguardo alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, nella specie sorretta da congrua e logica motivazione, esse sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Pure la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti apportati per i reati posti in continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che nel caso di specie non ricorre, posto che il minimo edittale del reato di maltrattamenti ha costituito il punto di partenza, cui sono stati aggiunti mesi due per la tentata violenza sessuale e mesi quattro per gli atti persecutori, con riduzione finale per il rito prescelto.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022

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