FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 18.5.2016, aveva condannato P.S., riconosciuta in suo favore la circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p., valutata equivalente alle contestate circostanza aggravante e recidiva, alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile C.C., in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., comma 1 e 2, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla riconosciuta attendibilità della persona offesa costituita parte civile e alla omessa considerazione delle prove a discarico fornite dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui si discute, affermata dalla corte territoriale senza fornire argomentata confutazione dei rilievi difensivi, sicché la sentenza oggetto di ricorso deve ritenersi sorretta da una motivazione apparente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 85,88 e 89 c.p., avendo l'imputato, a differenza di quanto affermato dalla corte di appello, prospettato con specifico motivo di gravame quali fossero le condizioni psicologiche del P. tali da non consentirgli di controllare la propria sfera pulsionale.
3. Con requisitoria scritta del 20.3.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per l'quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con conclusioni scritte del 16.4.2021 pervenute a mezzo posta certificata, l'avv. Luigi G. Boselli, difensore di fiducia, dell'imputato, chiede che il ricorso venga accolto, ribadendo le censure già rappresentate.
4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
5. Inammissibili appaiono il primo e il terzo motivo di ricorso.
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito negli anzidetti motivi dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, con cui il ricorrente non si confronta, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, facendo corretto uso dei principi elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa costituita parte civile, utilizzabili ai fini della decisione, senza bisogno di riscontri esterni (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), che, tuttavia, nel caso in esame la corte territoriale individua specificamente nelle dichiarazioni rese dalla figlia della C. e nelle missive acquisite agli atti come prove documentali, nonché puntualmente indicando le ragioni per cui non è configurabile, sulla base degli esiti della perizia svolta nel giudizio di primo grado, una totale incapacità di intendere e di volere del P. al momento della commissione dei fatti per cui si procede nei suoi confronti (cfr. pp. 4 e 5 della sentenza impugnata). Ulteriore profilo di inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso, va poi rinvenuto nella circostanza che essi, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).
6. A ben vedere anche il terzo motivo di ricorso si colloca ai limiti della inammissibilità, perché fortemente caratterizzato da rilievi di natura meramente fattuale.
In ogni caso essi non possono essere condivisi, perché infondati, come si evince dalla lettura integrata delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, consentita in quanto esse costituiscono un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, avendo le due decisioni utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 221116). Orbene non è revocabile in dubbio che le missive fatte pervenire in più occasioni dall'imputato alla persona offesa (che ha riconosciuto la grafia del P.), fossero tali da integrare l'elemento oggettivo del reato di cui si discute.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di atti persecutori è integrato dalla redazione e dal reiterate invio di missive, il cui contenuto sia tale da determinare un grave e perdurante stato d'ansia nel destinatario delle missive (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29826 del 05/03/2015, Rv. 264459).
Sul contenuto minatorio o molesto delle lettere inviate alla ex moglie dal P. non vi sono dubbi di sorta, per il loro carattere chiaramente allusivo ad eventì dannosi, destinati comunque a incidere nella sfera personale della C. e dei suoi familiari, turbandone la serenità, che si sarebbero verificati per iniziativa dello stesso ricorrente ("Tutti i nodi vengono al pettine...e' tempo di verità...chi non vivrà in pace non morirà in pace, quando sarà finito ci troveremo faccia a facci... tutto questo vostro comportamento mi sta portando al suicidio...farò in modo da essere ricordato come martire.... non lascerò che tutto passi inosservato.....tutto il male che mi avete fatto non ve lo perdonerò mai...").
Affatto illogico o contraddittorio, infatti, è il ragionamento articolato dai giudici di merito, che, partendo proprio dalla descrizione del contesto dei rapporti familiari, descritti con precisione dalla persona offesa e dalla figlia come caratterizzati da una costante aggressività del P. nei confronti dei propri familiari, hanno evidenziato come tali espressioni fossero idonee a essere interpretate dalla C. "in chiave di prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà del dichiarante" (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado; p. 5 della sentenza di secondo grado).
Va solo aggiunto, al riguardo, con riferimento alle reiterate minacce di suicidio, che, se esse non possono ritenersi tali da integrare la nozione di minaccia di cui all'art. 612 c.p., difettando il requisito della ingiustizia del danno minacciato, sicuramente possono essere ricondotte alla nozione di molestia, determinando un turbamento psichico incidente in negativo sulla libertà morale della vittima.
Con riferimento all'elemento psicologico del reato, va rilevato che del tutto indifferente è la ragione per cui il P. abbia agito, ove anche si volesse dare credito alla versione difensiva secondo cui il suo obiettivo sarebbe stato quello di curarsi dell'educazione dei figli, poiché tale motivazione rimane confinata nell'ambito della spinta all'azione criminosa.
Laddove, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., è sufficiente il dolo generico, che richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230) e che, nel caso in esame, risulta legittimamente desunto dalle modalità dell'azione criminosa (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).
In relazione, poi, al profilo riguardante l'evento del reato di cui si discute si osserva che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che trova fondamento in una semplice lettura ricognitiva della norma, tra gli eventi, alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p., comma 1, il cui verificarsi è indispensabile per l'integrazione della fattispecie delittuosa di "atti persecutori", si colloca sia "un perdurante e grave stato di ansia" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 19.5.2011, n. 29872, rv. 250399; Cass., sez. V, 11.4.2017, n. 26891, rv. 270867; Cass., sez. V, 24.10.2016, n. 1826, rv. 268992), sia l'alterazione delle proprie abitudini di vita, integrata da ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore (cfr. Cass., sez. V, 27.11.2012, n. 20993, rv. 255436).
Sul punto entrambi i giudici di merito hanno reso una specifica motivazione, evidenziando, con un argomentare logicamente ineccepibile, dunque non censurabile in questa sede, come, in conseguenza delle missive ricevute, nella C., in considerazione del particolare contesto, segnato da un'elevata conflittualità, in cui si erano inserite le condotte dell'imputato, fosse subentrato un perdurante e grave stato di ansia o di paura oltre che il timore fondato per l'incolumità propria o dei propri cari, avendo la persona offesa fatto esplicito riferimento "alla preoccupazione che quanto minacciato nelle missive divenisse concreto, alla necessità di ricorrere a cure mediche per l'ansia, all'impossibilità di restare a casa da sola, tanto da recarsi a dormire presso l'abitazione della sorella, se da lei non c'era nessuno dei fratelli".
Tale conclusione appare del tutto il linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Cass., Sez. 5, n. 17795, del 02/03/2017, Rv. 269621), essendosi, inoltre, precisato come ai fini della configurabilità del reato di cui di discute, non sia necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704, del 14/09/2017, Rv. 272086, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).
7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021