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Stalking: è rilevante anche il perdurante stato d'ansia ingenerato nella vittima

Stalking

Cassazione penale sez. V, 04/04/2019, n.36139

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, il perdurante e documentato stato d'ansia ingenerato dall'agente nella vittima).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 5 aprile 2017, aveva condannato D.P. alla pena di anni due mesi tre di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.. 2. Avverso la pronuncia descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612-bis c.p., sia in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo del reato. Il ricorrente osserva che nel parallelo procedimento per fatti analoghi, considerato presupposto per la ritenuta reiterazione delle condotte di molestie e minacce, ai danni del coniuge e dei figli, violando anche il divieto di avvicinamento, è stata esclusa l'attendibilità della parte lesa e dell'attuale compagno di questa, esaminato come teste ( A.P.). Viene, sul punto trasmessa a mezzo fax sentenza che ha definito il richiamato procedimento. Inoltre si contesta che, nel periodo di cui al capo di imputazione (dal 4 aprile 2015 al 22 ottobre 2015) nessuna condotta di minaccia o molestia è stata posta in essere, tenuto conto che si sono verificati, tra le parti, meri incontri per strada, durante i quali l'imputato rivolgeva alla donna parole prive di toni minacciosi, senza toccare la parte lesa. Si deduce, poi, che non vi è prova dello stato d'ansia, provocato alla parte civile, mancando certificazione di patologie di tale tipo. Inoltre la donna ed il suo attuale compagno hanno mantenuto la stessa linea telefonica e hanno continuato a frequentare i medesimi luoghi. Infine si esclude l'esistenza di minacce di morte nei confronti dell' A.. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p., in ordine alla mancata concessione delle attenuanti, chieste con giudizio di prevalenza o quanto meno equivalenza, con relativo vizio di motivazione rispetto a specifico motivo di appello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2.Il primo motivo è infondato. 2.1.Deve essere preliminarmente rilevato che irricevibile è la sentenza, trasmessa a mezzo fax, relativa ad altro procedimento, per reato di cui all'art. 612-bis c.p., del 22 marzo 2018, irrevocabile il 24 novembre 2018. Ciò sia in rapporto ai limiti cognitivi tipici del giudizio di legittimità, sia in riferimento alle modalità di allegazione dell'atto, non veicolato attraverso lo strumento processuale preposto all'introduzione di documenti in cassazione (memoria difensiva o motivi nuovi). 2.2. Quanto al diverso giudizio di attendibilità che sarebbe stato riservato, in altro procedimento, sia della parte lesa che del teste A.P., si osserva che il motivo prospettato è generico. E' noto, infatti, l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa può essere illegittima ove si riferisca al medesimo episodio. Ciò, tuttavia, si verifica nel caso in cui la parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte delle dichiarazioni reputata attendibile (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldi, Rv. 272752). Nella specie il ricorrente non ha spiegato, specificamente, le ragioni per le quali la pronuncia in altro procedimento, sia da reputarsi antecedente logico, imprescindibile della dedotta inattendibilità delle altre testimonianze dei dichiaranti. Peraltro, nel presente procedimento, rispetto al narrato della parte lesa, oltre alla conferma rappresentata dalla deposizione dell' A., sono indicati ulteriori elementi di fatto, non confutati, specificamente con l'impugnazione (documentazione acquisita, sia rispetto alle condizioni di salute della parte lesa, sia in relazione ai messaggi trasmessi anche a mezzo social network, Facebook). Le ulteriori doglianze profilano una prospettazione alternativa, che esorbita i limiti del sindacato di legittimità, in quanto doglianza che attacca la persuasività, l'inadeguatezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione e, comunque, evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoli elementi probatori, inibite a questa Corte. Inoltre si rileva che, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., è noto che l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto, in quanto dalla reiterazione delle condotte deriva, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636). La fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., infatti, è caratterizzata da una serie di condotte (anche solo due: Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01; Sez. 5, n. 46331 del 3/06/2013, D.V., Rv.257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2013, C, Rv. 267954, Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231) consistenti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La sentenza impugnata con motivazione non contraddittoria e priva di illogicità manifesta descrive l'incidenza del comportamento dell'imputato sulle abitudini di vita della parte lesa, costretta per sottrarsi alle condotte assillanti e vessatorie dell'imputato, perpetrate nonostante, nei suoi confronti, fosse stato disposto, in altro procedimento il divieto di avvicinamento, così condizionando le attività di vita quotidiana, anche banali, per il timore di incontro con l'imputato. Del resto si opera espresso riferimento a patologia medica, riscontrata documentalmente, per lo stato di angoscia ed esasperazione connessi alla condotta dell'imputato, incidenti sulla serenità della vittima, produttive di un documentato stato di ansia. Rispetto a tale comportamento appare del tutto irrilevante la condotta descritta dal ricorrente (mantenimento da parte della donna e dell'attuale compagno della stessa linea telefonica e la frequentazione di medesimi luoghi). 2.1. Il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Nel caso al vaglio il giudizio negativo, sulla personalità dell'imputato è articolato, coerente e non manifestamente illogico in quanto valorizza la condotta posta in essere, nonostante l'avvenuta recente cessazione, di precedenti provvedimenti cautelari, disposti in altro procedimento, finalizzati proprio ad impedire comportamenti persecutori nei confronti della medesima parte lesa. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile. Il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 c.p.. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio nè illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo alle modalità del fatto, alla entità del dolo e alla cadenza ossessiva delle condotta, valutate quanto alla personalità dell'agente quale elemento negativo. Quindi alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01 Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Il ricorso, deve, dunque, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado. 3.1. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, in quanto imposto dalla legge per i rapporti tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019
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