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Stalking: se le molestie nei confronti del coniuge proseguono dopo la separazione di fatto o legale è maltrattamenti in famiglia

Stalking, Maltrattamenti

Cassazione penale sez. VI, 30/09/2022, n.45400

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. (In motivazione la Corte ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c.).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il locale Tribunale aveva condannato R.A. per il reato di maltrattamenti aggravati dalla recidiva specifica e infra quinquennale, dalla presenza dei figli minorenni di (Omissis); nonché per il porto ingiustificato di un coltello, fatti commessi ai danni della ex moglie R.M. tra l'(Omissis). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p., comma 2, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello qualificato i fatti contestati come maltrattamenti aggravati contro familiari anziché come atti persecutori, nonostante le condotte contestate fossero di natura persecutoria ed in assenza di coabitazione e di convivenza dopo la separazione coniugale. A sostegno della riqualificazione del fatto viene richiamata sia la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021, sia la sentenza di questa Corte n. 10904 del 2020 che, valorizzando il dato letterale dell'art. 572 c.p., limitano l'ambito di applicazione di detta norma ai soli casi di soggetti uniti in matrimonio o comunque con un vincolo abitativo. 2.2. Inoltre, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere approfondito il rapporto diretto tra l'avvenuta prostrazione psichica della persona offesa e il dolo dell'imputato e con l'effettiva commissione dei fatti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è parzialmente fondato. 2. La sentenza impugnata, pur letta unitamente alla sentenza di primo grado, di cui è integralmente confermato il contenuto, condanna R. per il delitto di maltrattamenti aggravati ai danni di R.M., descritti nel capo di imputazione come plurime e ravvicinate condotte di violenza verbale (minacce, umiliazioni, denigrazioni) e violenza fisica, commesse dall'(Omissis), sempre alla presenza o attraverso le telefonate con i figli minorenni di (Omissis), tali da avere determinato "uno stato di sofferenza morale, di ansia e di terrore compatibile con le normali condizioni di vita". Inoltre, dagli atti non risulta accertata, né in fase investigativa, né in fase processuale la relazione che legava il ricorrente alla persona offesa al momento della commissione delle condotte contestate ed il regime di affidamento dei figli. Infatti, nel capo di imputazione R.M. viene definita "ex moglie non più convivente"; nella motivazione della sentenza di primo grado è qualificata sia come "ex moglie" che come "ex convivente", in termini sostanzialmente identici; mentre nella sentenza di secondo grado l'imputato è sempre indicato come "compagno", sottintendendo dunque una convivenza di cui, però, non è dato comprendere l'avvenuta cessazione o meno. A ciò si aggiunge che in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata (o di quella di primo grado) si esamina specificamente la relazione della coppia, in termini sia formali che sostanziali (separazione, di fatto o di diritto, o convivenza, attuale o cessata), ritenendola sostanzialmente non dirimente in quanto il delitto di cui all'art. 572 c.p. si configura "anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione" (p. 5 della sentenza). Con specifico riferimento alla presenza di figli comuni, ritenuta in modo implicito dalla Corte di appello elemento dirimente per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 572 c.p., non si evince se vi fosse una condizione di condivisa genitorialità o provvedimenti del giudice civile sul diritto di visita tali da consentire al ricorrente una continuativa presenza, pur indiretta, nella vita anche della persona offesa e in che termini, o, al contrario, stante le violenze anche pregresse - evincibili dalla misura cautelare in atto -, fossero stati assunti provvedimenti ex art. 333 c.c. di allontanamento di R.. 3. Nessuna questione si pone in termini di qualificazione giuridica del fatto ex art. 572 c.p. nel caso si accerti che tra i R. vi fosse una condizione di separazione, di fatto o legale. 3.1. Infatti, quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell'ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l'unione civile la persona resta comunque "familiare", presupposto applicativo dell'art. 572 c.p.. La separazione, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall'altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall'art. 143 c.c., comma 2, (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicché il coniuge separato resta "persona della famiglia" come peraltro si evince anche dalla lettura dell'art. 570 c.p.. A questo dato formale si aggiunge un dato di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, è una forma di violenza che spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia (in questi termini p. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata con la L. 27 giugno 2013, n. 77). L'interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell'art. 572 c.p. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poiché, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa. Nel caso in esame, infatti, le condotte contestate a R. sono state consumate, nella gran parte, davanti o nei pressi della scuola dei bambini quando la madre li portava o li riprendeva, e sempre alla loro presenza. 3.2. Invece, la convivenza è una condizione di fatto, logicamente preliminare per definire la sua cessazione, utile per fissare il discrimine tra il delitto di maltrattamenti ai danni di persona "comunque convivente" e quello di atti persecutori aggravati "da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa". 4. Fino ad oggi l'orientamento maggioritario di legittimità ha sostenuto che quando le azioni vessatorie, di carattere fisico o psicologico, nei confronti del partner siano sorte nell'ambito familiare, o a questo assimilabile, e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo si configura il solo reato di maltrattamenti, con assorbimento di quello di atti persecutori, purché però la relazione di coppia resti comunque connotata da legami stretti o aspettative solidaristiche e di assistenza. Al contrario, si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2, ("per fatto commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"), quando tra l'autore e la persona offesa non siano sorti o mantenuti vincoli assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (tra le varie: Sez. 6, n. 37077 del 31/11/2020, M., Rv. 280431; Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697). Nello stabilire il labile discrimine tra le due fattispecie, in caso di cessazione della convivenza, questa posizione giurisprudenziale ha ritenuto dirimente l'esistenza o meno di figli della coppia perché, solitamente, è proprio il rapporto genitoriale a costituire occasione per la prosecuzione delle violenze stante una consuetudine di vita comune o l'esercizio della condivisa responsabilità, ai sensi dell'art. 337-bis c.c. (Sez. 6, n. 7259 del 26/11/2021, L., Rv. 283047), da cui derivano obblighi di cooperazione e di rispetto reciproco tra genitori anche se non conviventi (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078). Questa interpretazione, cui hanno aderito genericamente i giudici di merito nel presente processo, è stata posta in discussione e rivista da altra che, privilegiando il dato letterale, ha qualificato le azioni violente o persecutorie compiute da un convivente ai danni dell'altro, in epoca successiva alla convivenza, in ogni caso, quindi anche in presenza di figli della coppia, come atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 612-bis c.p., comma 2 (tra le varie: Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398). Tale esito consegue anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021 che, pur riguardando un dubbio di costituzionalità di una norma processuale (art. 521 c.p.c.), si è occupata della linea di demarcazione tra art. 572 c.p. e art. 612-bis c.p., comma 2, a partire proprio dal caso delle violenze perpetrate nell'ambito di una coppia, legata sentimentalmente da pochi mesi, che conviveva solo nei fine settimana. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che il Tribunale rimettente, seguendo un'interpretazione teleologica, da un lato non si fosse misurato con il dato letterale, che fissa il limite estremo della legittima interpretazione della norma penale, con riferimento ai requisiti alternativi "persona della famiglia" e "persona comunque (...) convivente" con l'autore del reato; dall'altro lato avesse omesso di "confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 preleggi nonché - implicitamente - dall'art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., comma 2, (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta) (sentenza n. 447 del 1998)". La Corte ha affermato, dunque, in termini molto netti che "Il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo....sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo (il consociato) per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore". Inoltre, la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale sarebbe svuotata se si consentisse al giudice di "assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura" (p.2.4). 4. Alla luce di questo articolato percorso, volto ad una rigorosa demarcazione tra le fattispecie i cui presupposti rischiano talvolta di sovrapporsi perché frutto di interventi legislativi assunti con decretazione di urgenza non sempre attenta alla coerenza del sistema dei reati di violenza contro le donne, è necessario che la Corte di appello di Milano provveda alla qualificazione giuridica dopo preliminari indispensabili accertamenti di fatto: se il rapporto preesistente tra il ricorrente e la persona offesa fosse matrimoniale o di convivenza; se fosse cessato con una separazione (di fatto o legale) o con una interruzione materiale della convivenza. La fattispecie va qualificata ai sensi dell'art. 572 c.p. nel caso i fatti delittuosi siano stati commessi: a) nel corso della convivenza (o si accerti che questa si sia interrotta per l'emissione della misura cautelare in atto); b) nel corso della separazione tra coniugi, di fatto o di diritto. Se, invece, il delitto si è consumato nel corso di una convivenza già cessata, per volontà di uno o di entrambi i partner, la qualificazione giuridica è quella di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis c.p., comma 2. L'accertamento della cessazione della convivenza è devoluto al giudice di merito e può essere non agevole quando le violenze siano iniziate durante la condivisione di vita, anche con figli piccoli, e siano proseguite proprio a causa della scelta della persona offesa di chiudere la relazione violenta. L'effettiva interruzione della convivenza, infatti, in questi casi non sempre è netta per plurime ragioni: a) per il tempo di assestamento della definizione dei pregressi rapporti affettivi, specie quando siano stati prolungati (ricerca di un'abitazione o di una fonte di sostentamento, divisione di beni comuni o di conti cointestati, ecc.); b) per i riavvicinamenti e gli allontanamenti, anche a brevi e continuativi intervalli, conseguenti a ricatti morali o a forme manipolatorie o a tentativi di ricostruzione della precedente condizione di vita; c) per la gestione di figli comuni, soprattutto quando minorenni, anche in adempimento di obblighi nascenti da provvedimenti giudiziari civili o minorili che, pur assunti senza tenere conto dei limiti stabiliti dagli artt. 31 (che impone di prendere in dovuta considerazione gli episodi di violenza vissuti dai figli minorenni "al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli" e "garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini") e 52 (che impone in casi di violenza domestica di dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo) della Convenzione di Istanbul, possono persino prevedere l'affido condiviso o il collocamento invariato (nel quale i genitori si alternano nella stessa abitazione dove vivono i figli). Ulteriore rilievo può assumere l'esercizio del diritto di visita dei figli quando, nel concreto, sia privo di limiti e con accesso libero del maltrattante nei luoghi in cui vive la persona offesa. A mero titolo esemplificativo per ritenere cessata la convivenza possono soccorrere i seguenti ricorrenti criteri: l'utilizzo di appartamenti autonomi, differenti e distanti; la mancata disponibilità da parte dell'autore del reato delle chiavi di casa in cui vive la persona offesa e dunque l'impossibilità di accesso incondizionato ed incontrollato ai luoghi in cui questa abita; la non condivisione della responsabilità genitoriale (per esempio nel caso di affido esclusivo o super esclusivo alla sola persona offesa) o il rigoroso rispetto da parte dell'agente del regime di separata frequentazione dei figli in spazi non comuni o comunque non di appartenenza della persona offesa (come la sua casa o il suo luogo di lavoro); lo svolgimento di differenti attività professionali e in luoghi separati; la totale autonomia degli introiti economici e della loro gestione; il mancato utilizzo di ambienti comuni; il trasferimento in altra città o a rilevante distanza; ecc. Si tratta in sostanza di stabilire, con accertamento puntuale della situazione di fatto, se, aldilà delle affermazioni dell'imputato e/o dalla persona offesa, la convivenza, intesa come consuetudine di vita comune e non come mera assenza di coabitazione, sia in concreto davvero cessata. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la motivazione della sentenza impugnata, pur a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, risulta deficitaria nella parte relativa alla descrizione dell'elemento oggettivo del reato riguardante: 1) sia la fase antecedente alle condotte contestate, cioè la durata ed il tipo di relazione tra i R. in termini di convivenza o di matrimonio; 2) sia il tipo di relazione successiva al suo venir meno (separazione o cessazione di convivenza) e alla sua effettività, anche avuto riguardo alla gestione di una genitorialità condivisa o meno, nei termini esemplificativi sopra indicati. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che nel nuovo giudizio colmerà l'indicata lacuna motivazionale, eventualmente anche utilizzando i propri poteri integrativi ai sensi dell'art. 441 c.p.p. nel caso dovesse ritenere di non poter decidere allo stato degli atti. 6. Alla luce dell'accoglimento del motivo principale, gli altri motivi di ricorso si ritengono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2022
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