RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. V.M. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/06/2015 del Tribunale di Genova che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal PM, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all'art. 612-bis c.p., comma 2, art. 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., n. 5-quater e art. 61 c.p., n. 11, e del pericolo di loro reiterazione, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, F.C..
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen., o comunque per mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Deduce, al riguardo, che la condotta contestata difetta del requisito di tipicità sotto più profili: a) per la mancanza della violenza o della minaccia; b) perchè egli - al più - si era limitato alla maldicenza nei confronti della persona offesa presso i luoghi dalla stessa frequentati; c) per la mancanza di uno degli eventi che qualificano il delitto di atti persecutori (la cui insussistenza è provata da dati di fatto del tutto trascurati dal Tribunale o comunque sbrigativamente valutati); d) per l'eterogeneità del fine perseguito (allontanare la persona offesa dai luoghi da lui frequentati) rispetto a quello tipizzato.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la nullità dell'ordinanza per illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa per contrasto con specifici atti del procedimento ed, in particolare, con le sommarie informazioni testimoniali rese dal titolare dei bagni presso cui la persona offesa era stata assunta nella stagione estiva 2014, e con quelle rese da O.M. i quali hanno espressamente negato di aver subito pressioni da parte del ricorrente per indurli a non far lavorare con loro la F..
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), nullità dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis, in conseguenza della omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa (testi di messaggi SMS indirizzati dalla persona offesa al ricorrente, dichiarazioni testimoniali raccolte dal difensore).
1.4.Con il quarto ed ultimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. a) e b), violazione degli artt. 272 e segg. e 282-ter cod. proc. pen., in considerazione della estrema indeterminatezza dell'ambito spaziale applicativo del divieto imposto che fa generico ai luoghi frequentati dalla persona offesa per fini di abitazione, lavoro e attività sportiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
3. La rubrica provvisoria imputa al ricorrente di aver, con condotte reiterate, molestato F.C. al fine di convincerla a ripristinare la loro relazione sentimentale durata dall'agosto 2013 all'agosto 2014, interrotta per volontà della giovane; condotte consistite nel seguire la ragazza per strada anche a bordo della vettura di servizio; recarsi in divisa sui luoghi di lavoro della persona offesa, chiederle di riallacciare la relazione e tentare di baciarla; nel telefonarle e mandarle sms ripetutamente; nel minacciare le persone legate alla F. da motivi di lavoro o ricreativi; nel diffamare pubblicamente lei ed il suo nuovo fidanzato; nel convincerla ad interrompere una gravidanza; nel baciarla contro la sua volontà nel dicembre 2014. Con l'aggravante di aver agito nei confronti di persona a lui già legata da relazione affettiva e con abuso di autorità perchè Comandante della Staz. CC di Celle Ligure, avendo agito anche nell'esercizio delle sue funzioni in divisa e a bordo della vettura di servizio. Fatti contestati come commessi in (OMISSIS) dalla fine di (OMISSIS).
3.1. Secondo il Tribunale sussistono gravi indizi di reità desumibili dalle plurime denunce sporte dalla persona offesa ritenuta credibile perchè "scevra da contraddizioni, da ambiguità, e da motivi di astio nei confronti dell'indagato, oltre che riscontrata dalle s.i.t. di diversi soggetti, alcuni dei quali amici ( G.), colleghi ( M.) o comunque legati da un rapporto di collaborazione con V. ( B.)".
3.2.L'imputato (che non prende posizione sul bacio "rubato") nega che le condotte da lui poste in essere possano integrare il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. perchè manca uno degli eventi tipici previsti dalla norma.
3.3. Il rilievo non è fondato.
3.4. Risulta dal testo dell'ordinanza che il ricorrente, una volta cessata la relazione con la F., era presente sotto l'abitazione di quest'ultima e nei luoghi pubblici ove essa si trovava, intento a fissare con aria di sfida e disapprovazione sia lei che il fidanzato (a causa del quale aveva interrotto la relazione con il V.).
Risulta altresì che la F., temendo per se stessa, aveva fatto cambiare la serratura della propria abitazione facendosi aiutare, a tal fine, dai suoi due ex datori di lavoro che l'avevano precedentemente assunta su intercessione del V. e non le avevano rinnovato il contratto proprio per l'ingerenza del V. stesso (circostanza quest'ultima confermata da un collega del ricorrente, vice comandante della stessa Stazione Carabinieri).
Emerge, altresì, che la F. aveva confidato ad un suo amico, titolare di un bar-ristorante, di avere incontrato difficoltà lavorative a causa del ricorrente e che questi fu notato passare sovente dinanzi al bar-ristorante in questione dopo che una sera la F. vi era stata insieme con il fidanzato. Risulta altresì che il ricorrente aveva anche pesantemente minacciato una istruttrice di fitness e danza presso l'associazione "Atleti per caso" di cui era Presidente se avesse continuato ad accettare la F. ai propri corsi.
3.5. Tali condotte sono indubbiamente qualificabili come moleste e minacciose e idonee a ingenerare il fondato timore per l'incolumità della persona offesa. Il fatto che la donna abbia cambiato la serratura della propria abitazione è circostanza che, quantomeno a livello gravemente indiziario, può essere apprezzata come manifestazione di un timore reale (e fondato) per la propria incolumità.
3.6. Sorvegliare o comunque farsi notare, anche saltuariamente, nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa costituisce condotta molesta indipendentemente dal fatto che quest'ultima si trovi effettivamente presente o assista direttamente a tali condotte.
E' sufficiente che l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la persona offesa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva.
3.7. Sotto altro profilo, integra l'evento richiesto dalla norma l'impossibilità o comunque la difficoltà della vittima di trovare un lavoro (o ancor meglio di prorogare un rapporto in scadenza) o di frequentare un determinato posto (nel caso di specie la palestra) quale conseguenza voluta e perseguita della condotta minacciosa o molesta posta in essere nei confronti di persone diverse dalla persona offesa stessa ma ad esse legate da un rapporto qualificato.
Non si tratta, come ritiene il ricorrente, di mere condotte diffamatorie presso terzi, bensì di una vera e propria campagna intrusiva, persecutoria e molesta volta a condizionare indirettamente le abitudini di vita della persona offesa e ad isolarla così da renderla più vulnerabile, vincerne le resistenze e indurla a tornare dall'autore del reato stesso o, come accaduto nel caso di specie, a cercare aiuto presso di lui.
3.8.Come è già stato ben spiegato da questa Corte, poichè il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., è abituale "è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sè già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. E' dunque lo stillicidio persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l'appunto alla campagna persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato" (così Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014).
3.9. Non hanno perciò fondamento le censure relative alla eccepita insussistenza del reato, nè carattere decisivo le eccezioni circa il travisamento delle prove perchè il ricorrente non contesta quanto riferito dal vice Comandante della Stazione Carabinieri di Celle Ligure, al quale l'ex datore di lavoro della persona offesa aveva chiaramente riferito di non averle rinnovato il contratto per le pressioni del ricorrente, nè quanto dichiarato dalla sua istruttrice di danza.
3.10. Allo stesso modo, non sono decisive le censure relative all'omessa valutazione delle prove a discarico indubbiamente recessive, almeno in questa fase cautelare, rispetto agli argomenti utilizzati a supporto della credibilità della persona offesa.
3.11. Il fatto che quest'ultima abbia avuto contatti telefonici con il ricorrente nell'arco di tempo considerato o gli abbia inviato degli SMS, o lo abbia cercato quale unica persona in grado di aiutarla per abortire del figlio di lui, da un lato potrebbe costituire l'effetto voluto della condotte intrusive poste in essere dal ricorrente, dall'altro nulla toglie alla sostanza dei fatti come descritti nell'ordinanza che, come già detto, sono più che sufficienti a integrare il delitto in questione; e ciò a prescindere dal fatto che il V. utilizzasse o meno l'auto di servizio per pedinare la F. o che l'ispezione al bar-ristorante dell'amico della vittima fosse stato sollecitato da una persona del tutto estranea alla vicenda e per ragioni assolutamente diverse.
3.12. Nè tali contatti escludono di per sè la sussistenza del reato. Se la loro valorizzazione è finalizzata a supportare la tesi difensiva dell'assenza del timore nei confronti del ricorrente e dello stato di prostrazione della vittima, occorre allora ricordare che, nel caso di specie, viene in rilievo (ed è sufficiente) anche l'alterazione delle abitudini di vita, che non necessariamente deve essere frutto di uno stato d'animo di timore della vittima stessa e che, in ogni caso, nemmeno la reciprocità dei comportamenti molesti è in astratto idonea ad escludere il reato stesso (Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino Camillo, Rv. 247226; Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, Rv. 257288), nè lo sono transitori momenti di pacificazione con il persecutore (Sez. 5, n. 414040 del 17/06/2014, Rv. 260395; Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014, Rv. 262665).
4. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
4.1. L'ordinanza fa divieto al ricorrente di avvicinarsi alla persona offesa "ed ai luoghi da lei frequentati per fini di abitazione (anche della famiglia), lavoro ed attività sportiva (palestra), con divieto di comunicare con ogni mezzo con la stessa".
4.2. Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perchè solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare (Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, Rv. 250728; Sez. 6, n. 14766 del 18/03/2014, Rv. 261721;
Sez. 5, n. 5664 del 10/12/2014, Rv. 262149; Sez. 6, n. 8333 del 22/01/2015, Rv. 262456).
4.3. Se dunque non è consentito indicare genericamente i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, non è però nemmeno necessaria l'analitica indicazione di tali luoghi quando, a tal fine, è sufficiente il richiamo ai luoghi di lavoro, di dimora o altre attività che, come nel caso di specie, siano ben noti all'autore del reato (Sez. 5, n. 27798 del 04/04/2013, Rv. 257697).
4.4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2016