top of page

Stalking: sul divieto di avvicinamento e indicazione dei luoghi specifici frequentati da persona offesa

Stalking

Cassazione penale sez. V, 08/03/2016, n.30926

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connoti per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Atti persecutori: la reiterazione delle condotte produce un evento unitario di danno desumibile dal turbamento psicologico della vittima

Atti persecutori: perché l’attenuante della provocazione è esclusa

Recidiva nello stalking: obbligo di contestazione specifica per ogni reato

Atti persecutori: rilevanza giuridica dei messaggi assillanti anche sui social

Atti persecutori: le condotte reiterate configurano il reato anche con lunghe pause

Atti persecutori: il grave turbamento si desume anche senza certificato medico

Stalking: il riavvicinamento episodico non interrompe la continuità del reato

Stalking o maltrattamenti? Come distinguere i reati dopo la separazione

Atti persecutori o molestie? Le differenze tra i due reati

Fine convivenza: maltrattamenti in famiglia o atti persecutori? Ecco quando si configurano

Sospensione condizionale e percorsi di recupero in caso di stalking: quando si applica la legge del 2019

Maltrattamenti o atti persecutori? Cosa succede dopo la fine della convivenza

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Venezia confermava, nei confronti della ricorrente - condannata in primo grado, in data 17/11/2015, per del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., in danno di F.M. - la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di avvicinarsi alla F.M. ed al condominio sito in (OMISSIS), salvo che nella fascia oraria compresa tra le ore 10,0 e le ore 12,00, nonchè di comunicare con la predetta F.. 2. Ricorre l'Avv.to Franchini Antonio per S.S., per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 282 ter c.p.p., commi 1 e 4, ritenendo che la con la disposta misura sia stata applicata cumulativamente anche la misura di cui all'art. 282 bis c.p.p., oltre che quella di cui all'art. 283 ter c.p.p., atteso che la S. abita nel medesimo condominio della persona offesa, per cui di fatto ella risulta sottoposta anche all'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione; trattandosi di liti condominiali, ossia di fatti di ingiuria e molestie commesse con il mezzo del telefono, il pubblico ministero aveva infatti chiesto al giudice di modulare la misura richiesta in modo da consentire alla ricorrente di poter comunque continuare ad abitare la propria casa, per cui il provvedimento appare esorbitante rispetto alla richiesta, in quanto non sono state adottate le prescrizioni necessarie ad evitare l'allontanamento della ricorrente dalla propria abitazione; il Tribunale del Riesame, a sua volta, ha ritenuto la misura in atto come l'unica in grado di prevenire forme di contatto tra la persona offesa e l'indagata, fonte di potenziali nuove aggressioni, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che l'obbligo di cui all'art. 282 ter c.p.p., deve essere interpretato in relazione alla persona fisica piuttosto che ai luoghi dalla stessa frequentati, con la conseguenza che, in tali casi, non è necessario indicare puntualmente i luoghi di abituale frequentazione della persona offesa, potendosi anche fare un generico riferimento ad essa, lasciando che la concretizzazione dei luoghi si avveri secondo il concreto svolgimento della vita quotidiana; il Tribunale del riesame, inoltre, non ha tenuto in debito conto le specifiche condizioni della ricorrente, persona di età avanzata, che vive da sola e non ha figli, in tal modo contravvenendo a quanto previsto dall'art. 282 ter c.p.p., comma 4, che consente di valutare le necessità abitative e lavorative della persona sottoposta ad indagini al fine di una possibile gradazione della misura, che di dette esigenze tenga conto, con precise modalità prescrittive, anche nel rispetto del principio di adeguatezza della misura medesima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto. Occorre ricordare che nel caso in esame la ricorrente era stata condannata in primo grado alla pena di mesi nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., consistito in aggressioni fisiche, urla, offese ad alta voce, rumori artatamente provocati, con cui recava molestie a F.M., sua vicina di casa, ingenerandole ansia ed inducendola a modificare alcune sue abitudini di vita; all'udienza del 27/10/2014 il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 282 ter c.p.p., comma 4, che veniva applicata all'imputata con le prescrizioni in premessa indicate. Senza alcun dubbio la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui l'ordinanza che dispone, ex art. 282 ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve, a pena di illegittimità, determinare specificamente i detti luoghi oggetto di divieto, poichè il soggetto sottoposto alla misura non può preventivamente conoscere i luoghi ai quali gli è inibito l'accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, con la conseguente necessità che detti luoghi siano specificamente indicati, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa. (Sez. 5, sentenza n. 28225 del 26/05/2015, Rv. 265297; Sez. 6, sentenza n. 8333 del 22/01/2015, Rv. 262456; Sez. 5, sentenza n. 5664 del 10/12/2014, Rv. 262149). Tuttavia ciò che va considerata quale esigenza primaria, da tutelare con la misura coercitiva in esame, è impedire che la persona sottoposta alla misura stessa si avvicini fisicamente alla persona offesa. Detta esigenza è stata approfonditamente considerata da altro indirizzo, parzialmente diverso da quello in precedenza citato, anch'esso tutt'altro che isolato, e che il Collegio condivide in considerazione della specificità della situazione in esame. E' stato infatti osservato (Sez. 5, sentenza n. 13568 del 16/01/2012, Rv. 253297; Sez. 5, sentenza n. 19552 del 26/03/2013, Rv. 255513; Sez. 5, sentenza n. 36887 del 16/01/2013, Rv. 257184) come la L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 1, avesse dapprima introdotto l'art. 282 bis c.p.p., che al comma 2 prevede la possibilità per il giudice di prescrivere "all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni". Scopo evidente della previsione è quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special preventiva, riferite non solo alla personalità dell'indagato ed alla proclività dello stesso alla commissione di reati, ma anche al particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la posizione della persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente. La misura, quindi, appariva già all'epoca destinata a quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, fosse indirizzata specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l'incolumità, la cui protezione acquisiva, quindi, rilevanza in prospettiva cautelare. La norma considerava pertanto la possibile insufficienza di una tutela statica dell'incolumità della vittima, a fronte di peculiari circostanze che rendessero concreto il pericolo di un'aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione, con conseguente inadeguatezza di una mera interdizione all'indagato/imputato del luogo di abitazione della persona offesa; contemporaneamente, la previsione normativa si faceva carico dell'eccessività del ricorso a misure custodiali a fronte di esigenze cautelari strettamente collegate ai contatti dell'indagato/imputato con la vittima. Da ciò nasceva la configurazione di una misura nell'applicazione della quale assumeva primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, che, facendo temere la vittima per la propria incolumità, finissero per condizionare e pregiudicare la fruizione di dette libertà. Successivamente, con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38, che all'art. 7 prevedeva la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., veniva emanata, all'art. 9, la disposizione integrativa della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter c.p.p., comma 1, per la quale "il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa". La norma palesa inequivocabilmente lo scopo di rendere ancor più efficace, in determinate situazioni, la tutela di cui all'art. 282 bis c.p.p., non apparendo un caso che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Alle necessità indotte da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre, specularmente, la sostanziale estensione della nozione di "avvicinamento" al superamento di una distanza minima dalla vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto. In termini più generali, il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo. La norma, in altre parole, esprime una scelta di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il contenuto concreto di una misura la quale, non lo si dimentichi, ha comunque natura inevitabilmente coercitiva rispetto a libertà anche fondamentali dell'indagato. E' del resto significativo che l'art. 282 ter c.p.p., nel richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art. 282 bis c.p.p., non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della stessa; a conferma che la tutela di un sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili. Alla luce di questi presupposti funzionali deve concludersi che la misura cautelare in esame, per effetto dell'integrazione effettuata con l'introduzione dell'art. 282 ter c.p.p., ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L'originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d'azione che esuli dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall'art. 282 bis c.p.p. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza. Laddove viceversa, ed è situazione ricorrente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana, ovunque essa si svolga. La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione verrebbe di fatto a porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa. Il descritto indirizzo giurisprudenziale ha poi ritenuto che non potessero considerarsi fondate le preoccupazioni espresse dal diverso orientamento giurisprudenziale, in precedenza richiamato, in ordine alla soggezione dell'indagato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa, ciò in quanto le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato. Alle argomentazioni espresse dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, vanno aggiunte ulteriori considerazioni. Anzitutto la limitazione delle libertà fondamentali dell'indagato/imputato deve essere sempre e comunque operata in rapporto di proporzionalità con le esigenze cautelari e con le contrapposte specifiche esigenze di tutela della persona offesa, avuto riguardo alla peculiare manifestazione della condotta lesiva. Non a caso, sia l'art. 282 bis c.p.p., che e l'art. 282 ter c.p.p., comma 4, attribuiscono rilevanza, a questi fini, alle necessità lavorative ed abitative dell'indagato/imputato, prevedendo comunque che particolari esigenze di quest'ultimo possano essere valutate ai fini della previsione di determinate modalità prescrittive. In secondo luogo proprio le predette esigenze devono essere esaminate e considerate in relazione alle specificità e peculiarità del caso concreto, al fine di evitare che l'applicazione della misura coercitiva finisca per perseguire finalità diverse da quelle ritenute adeguate e proporzionate al caso concreto. Nel caso in esame, quindi, appare evidente come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in considerazione della circostanza che tanto la persona offesa quanto la ricorrente abitassero nel medesimo stabile, abbia determinato l'applicazione, di fatto, anche della misura del divieto di dimora di cui all'art. 283 c.p.p., sicuramente non richiesta dal pubblico ministero. Appare evidente, quindi, come l'applicazione di una misura coercitiva non solo non possa prescindere da una specifica richiesta del pubblico ministero, ma non possa neanche travalicare, nella concreta individuazione delle prescrizioni, in una misura tutt'affatto diversa ed ulteriore, affiancandosi a quella oggetto della richiesta. Nel caso in esame, quindi, considerata la peculiare situazione di abitazione della persona offesa e dell'imputata nel medesimo stabile, e riconosciuta la sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre alla ricorrente il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, sarebbe stata corretta la decisione di modulare la prescrizione nel senso di imporre alla ricorrente il divieto di avvicinarsi alla persona offesa con la prescrizione di allontanarsi dalla predetta in tutte le occasioni di incontro, quindi prescindendo dalla specificazione dei luoghi in cui detti incontri potessero verificarsi, dovendosi ritenere sussistente l'obbligo di allontanamento a prescindere dal luogo in cui possa verificarsi l'incontro; in tal modo l'esigenza di tutela delle persona offesa appare altresì conciliabile con un adeguato sacrificio delle libertà della ricorrente, che non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all'uso della propria abitazione, al di là dell'effettiva tutela delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. a), alla luce del principio espresso. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016
bottom of page