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Stalking: sulla remissione processuale della querela

Stalking

Cassazione penale sez. IV, 08/04/2016, n.16669

È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, quarto comma, cod. pen., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. M.L., a mezzo del difensore, propone ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 3, del 25.06.2014, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 11.01.2013, limitatamente alla pena accessoria ex art. 609 nonies cod. pen.; e rigettato nel resto il ricorso. L'esponente osserva che le accuse riguardavano i reati di cui all'art. 612 bis cod. pen. (capo A), art. 635 cod. pen. (capo B) e art. 609 bis cod. pen. (capo C); che già la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere rispetto al reato di cui al capo B), per intervenuta remissione di querela; che la parte offesa, successivamente alla sentenza di appello, aveva rimesso ogni querela sporta nei confronti dell'imputato; che la remissione era stata accettata dal prevenuto, che i relativi verbali erano stati depositati presso la Corte territoriale; e che il difensore aveva richiamato l'evenienza anche in sede di discussione avanti alla Corte regolatrice. Ciò posto, il ricorrente osserva che la Suprema Corte non ha fatto alcun riferimento alle intervenute remissioni di querela; e considera che alla data delle remissioni di querela di cui si tratta (28.02.2013 e 19.03.2013), non erano ancora intervenute le modifiche normative che prevedono i casi di irrevocabilità della querela ex art. 612 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Sussistono le condizioni per rilevare l'errore materiale in cui è incorsa la Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza gravata, limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 609 nonies cod. pen., laddove il Collegio ha omesso di considerare l'intervenuta remissione di querela, documentalmente presente in atti, con relativa accettazione, rispetto al reato di cui all'art. 612 bis cod. pen.. Invero, nel caso di specie, la doglianza relativa alla omessa declaratoria di estinzione del reato impinge la fattispecie degli atti persecutori, ex art. 612 bis cod. pen., di cui al capo A); e preme osservare che le modifiche introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, circa le modalità di remissione della querela, non ostano alla invocata declaratoria di estinzione del reato. La Corte regolatrice, sul punto, ha infatti chiarito che è idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria - come avvenuto nel caso di specie - e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4, laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 2301 del 28/11/2014, dep. 16/01/2015, Rv. 261599). In conclusione, la Terza Sezione Penale della Cassazione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata. Pertanto, essendosi verificato un errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., quale conseguenza di un errore percettivo, la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario deve essere revocata, limitatamente al reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., di cui al capo A). Deve conseguentemente annullarsi senza rinvio la predetta sentenza e la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 11.01.2013, n. 75/13, limitatamente al reato di cui al capo A), perchè estinto per remissione di querela, con eliminazione del relativo aumento di pena (pari a mesi seì di reclusione, da ridursi di un terzo per la scelta del rito), a titolo di continuazione; con rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio a carico del M. in un anno e mesi quattro di reclusione. 2. Poichè, come chiarito, già la Terza Sezione Penale, con la sentenza che occupa, aveva disposto l'annullamento della sentenza di merito impugnata, limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 609 nonies cod. pen., stante la riconosciuta parziale fondatezza del ricorso, il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali. Si dispone l'oscuramento dei dati, in quanto previsto dalla legge. P.Q.M. Revoca la sentenza del 25.06.2014, n. 41358/14, emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di M.L., limitatamente al reato di cui all'art. 612 bis c.p. (capo A). Annulla senza rinvio la medesima sentenza e la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 11.01.2013, n. 75/13, limitatamente al predetto reato di cui al capo A), perchè estinto per remissione di querela, eliminando il relativo aumento di pena in continuazione e ridetermina la pena a carico del M. in anni uno e mesi quattro di reclusione. Oscuramento dati come previsto per legge. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2016
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