FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 12.12.2016, aveva condannato C.C. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile Co.Si., in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 612 bis c.p., ascrittogli al capo A) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione all'art. 612 bis c.p., in quanto la natura abituale del reato di cui si discute non risulta integrata quando tra i diversi fatti contestati intercorre un lasso di tempo tale da interrompere l'abitualità della condotta, come nel caso in esame, in cui i singoli episodi contestati, costituiti da affermazioni diffamatorie, a prescindere dal loro contenuto e dal loro significato, sono separati tra loro da intervalli temporali che vanno da uno a tre anni, senza tacere che nel caso in cui le molestie rilevanti ai fini dell'art. 612 bis c.p., consistano in condotte diffamatorie, "non è sufficiente il compimento di due atti diffamatori ma è necessario che gli stessi siano ripetuti in guisa da generare almeno due episodi di molestia", nel caso in esame non riscontrabili. Sicché, ad avviso del ricorrente, le condotte contestate al C. sono inidonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., potendo essere ricondotte, a tutto voler concedere, al paradigma normativo dei reati ex artt. 595 e 612 c.p., ormai estinti per prescrizione; 2) violazione di legge, in quanto nessuno degli episodi contestati al C. (la conferenza stampa svoltasi nel 2009 a (OMISSIS); l'invio di una missiva, tra gli altri, al Ministro della Giustizia, con l'ausilio dell'avv. Sossi; il convegno organizzato nel 2011 al (OMISSIS)), era destinata alla conoscenza della Dott.ssa Co., per cui, difetta del tutto la dimostrazione che l'imputato abbia agito con l'intenzione di far pervenire alla conoscenza della persona offesa quanto affermato in tali occasioni, sulla base di una presunta consapevolezza di essere soggetto a un monitoraggio informativo da parte della Questura di Genova, di cui, in realtà, non vi è prova in atti; 3) violazione di legge, con riferimento alla pretesa natura minacciosa delle espressioni veicolate attraverso il "social network Facebook" nell'estate del 2014, che, da un lato, non erano rivolte alla persona della Dott.ssa Co., ma alla casta di cui quest'ultima, in quanto magistrato, fa parte, oggetto di aspra critica da parte dell'imputato, dall'altro tali esternazioni, non indirizzate alla Co., ma giunte a sua conoscenza sulla base di un'attività di monitoraggio ulteriore rispetto alla normale dinamica della comunicazione, avevano natura meramente retorica, difettando da parte della corte territoriale, una valutazione sulla attendibilità e sulla credibilità della enunciata attività lesiva e il suo riferimento alla sfera privata della parte lesa; 4) mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., e alla relativa declaratoria di pericolosità con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che la corte territoriale ha giustificato sulla base dei risultati della perizia d'ufficio, senza prendere in considerazione una serie di elementi di fatto, rappresentati dalla difesa del C., che avrebbero imposto e impongono l'effettuazione di una nuova indagine peritale.
3. Con requisitoria scritta del 18.3.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Con conclusioni scritte del 12.4.2021 l'avv. Fulvio Gianaria, difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, chiede che il ricorso del C. venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese sostenute nel garo dalla suddetta parte civile, come da allegata nota spese.
5. Con memoria del 24.1.2020 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
6. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
7. Nel caso in esame le condotte integranti l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., sono rappresentate da una serie di esternazioni di carattere diffamatorio e minaccioso, aventi come destinataria la persona offesa, Co.Si., magistrato in servizio presso il tribunale di Genova, che il prevenuto ha reso in diversi momenti e occasioni.
Si tratta in particolare, come specificamente indicato dalla corte territoriale, delle dichiarazioni rese dal C. nel corso di una conferenza stampa da lui indetta in data 8.8.2009, successivamente riprese in un articolo pubblicato l'(OMISSIS) sul periodico "(OMISSIS)"; delle frasi minacciose che l'imputato rivolse in occasione di un incontro che ebbe con la persona offesa il giorno (OMISSIS), all'interno del tribunale di (OMISSIS), dove la Co. era giunta per testimoniare nell'ambito di un primo processo sorto a carico del C.; delle affermazioni lesive della reputazione della Co., pronunciate in occasione di una nuova conferenza stampa convocata dall'imputato presso il (OMISSIS) di Genova il 30.5.2011; del contenuto del pari denigratorio della persona della Co., di una missiva inviata dal C. al Ministro della Giustizia e, infine, di una serie di pubblicazioni minacciose apparse sul profilo "Facebook" del prevenuto, a partire dal 2014.
Orbene la circostanza che tali esternazioni si siano reiterate nel tempo anche a notevole distanza l'una dall'altra, non impedisce di configurare nella fattispecie in esame uno dei profili che concorrono a formare l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p..
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità (cfr. Cass., Sez. 5, 12509 del 17/11/2015, Rv. 266839).
Ed anzi, la circostanza che la giurisprudenza di legittimità si sia più volte interrogata sul tema se integrano o meno il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, risolvendo in senso positivo la relativa questione di diritto, in quanto anche due sole condotte di tale natura sono idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622), dimostra inequivocabilmente che il prolungarsi nel tempo degli atti persecutori rappresenta una situazione di fatto del tutto aderente alla fattispecie tipizzata nella previsione normativa dell'art. 612 bis c.p., che richiede una continuità temporale nello svolgimento della condotta persecutoria, tipica di ogni reato abituale.
Al riguardo possono trovare applicazione nei confronti del delitto di atti persecutori, trattandosi pacificamente di reati entrambi abituali (cfr. Cass., Sez. 6, n. 56961, del 19/10/2017, Rv. 272200; Cass., Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, Rv. 280331), i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di ricostruzione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., secondo cui tale delitto è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (cfr. Cass., Sez. 6, n. 15147 del 19/03/2014, Rv. 261831).
8. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso.
Come è noto, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726; Cass., Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230).
Nel delitto di atti persecutori, dunque, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411; Cass., Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Rv. 255436).
Occorre, pertanto, che l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima venga informata delle esternazioni persecutorie in suo danno e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, Rv. 280497). Orbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, sia configurabile la sussistenza in capo al C. del dolo generico, in quanto l'evidente volontà di quest'ultimo di porre in essere le condotte persecutorie in danno della persona offesa, appare sorretta dalla consapevolezza della idoneità delle medesime condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma di cui all'art. 612 bis c.p., in considerazione delle stesse modalità di diffusione delle esternazioni diffamatorie e minacciose, che in quanto pubbliche apparivano ab origine idonee a pervenire nella sfera di conoscenza della persona offesa, come del resto effettivamente accaduto.
Senza tacere che anche la semplice accettazione del rischio che la Co. venisse a conoscenza delle menzionate esternazioni, deve ritenersi sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato di cui si discute, posto che il dolo generico ingloba in sé il dolo eventuale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390, in tema di reati contro l'onore).
Va, inoltre, osservato che la diffamazione può integrare una delle molestie previste dall'art. 612 bis c.p., comma 1, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, in cui si è evidenziato come il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, possa concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis c.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, Rv. 262635).
Proprio le modalità scelte dal Carni per diffondere le sue esternazioni denigratorie della reputazione della Co., integrano una condotta diffamatoria, in quanto ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, come la missiva inviata dal C. al Ministro della Giustizia, sia destinato ad essere visionato da più persone (cfr. Cass., Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, Rv. 269016; Cass., Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229; Cass., Sez. 1, n. 27624 del 30/05/2007, Rv. 237086).
E lo stesso dicasi per la condotta di minaccia, che, al pari del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., richiede il dolo generico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Rv. 257765), non essendo necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purché ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 8898 del 03/12/2010, Rv. 249634; Cass., Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Rv. 271202).
Anche sulla idoneità ad integrare la condotta illecita di cui si discute attraverso la pubblicazione di "post" minacciosi sul profilo "Facebook" del C., i rilievi difensivi non possono essere accolti, in quanto, come affermato da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "socia) network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa (cfr. Cass., Sez. 5 n. 26049 del 01/03/2019 Rv. 276131; Cass., Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010, Rv. 248285).
Ed è evidente che, contenendo tali "post" un esplicito riferimento alla Co., il loro inserimento in un ambiente accessibile a una pluralità di destinatari, implica l'accettazione da parte dell'imputato della eventualità che del loro contenuto venisse informata la persona offesa, soprattutto ove si tenga presente che tale condotta si inseriva in una prolungata interferenza del C. nella vita della Co., da tempo nota e sottoposta a un monitoraggio costante, come ammesso dallo stesso ricorrente.
Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono svolti rilievi di natura meramente fattuale, che non sono scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una specifica motivazione sul punto, affatto manifestamente illogica o contraddittoria, incentrata su di un'analitica valutazione delle conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio J.S.. rapportate agli altri contributi provenienti da fonti diverse, ivi compreso il consulente tecnico della difesa, prof. F. (cfr. pp.11-12 della sentenza oggetto di ricorso), alla luce della quale la corte territoriale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del prevenuto, in ragione delle "citate emergenze di natura medico-psichiatrica", nonché della "personalità del soggetto, che così a lungo ha perseverato in condotte illecite ed atteggiamenti deliranti, senza alcun motivo" e della totale e perdurante assenza di un riesame critico delle proprie azioni".
8. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in Euro 2415,00, oltre accessori di legge.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2415,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021