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Stalking: il termine finale di consumazione del reato coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado

Stalking

Cassazione penale sez. V, 03/04/2017, n.22210

Nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicchè non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di C.A. per il reato di atti persecutori commesso ai danni della ex moglie G.O.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, eccependo in particolare la violazione del principio del ne di bis in idem, posto che i fatti per cui si procede sarebbero ricompresi in quelli per i quali l'imputato ha già riportato condanna per il medesimo reato e la cui contestazione era stata lasciata indeterminata nel suo termine finale. Con il secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale, rilevando il difetto di tipicità delle condotte contestate, nonchè di prova dell'evento del reato, posto che la stessa si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, non riscontrabili attraverso la prescrizione di farmaci prodotta, atteso che la stessa si riferisce ad un periodo antecedente a quella della consumazione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. 2. Manifestamente infondata è innanzi tutto l'eccezione di bis in idem, posto che, come chiarito in sentenza, la pregressa condanna riguarda condotte consumate fino al (OMISSIS), mentre nel presente procedimento sono contestati fatti commessi tra (OMISSIS). Nè le conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale sul punto sono compromesse dalla circostanza eccepita con il ricorso per cui il termine finale di contestazione del fatto oggetto del pregresso giudicato fosse indicato con la formula "quantomeno fino all'11 marzo 2012". Ciò infatti non consente di considerare tale contestazione sostanzialmente "aperta", come implicitamente sostenuto dal ricorrente per cercare di attrarvi i successivi fatti per cui è processo. Tale obiezione si fonda invero sull'implicita ed errata assimilazione del reato abituale (quale è quello di atti persecutori) a quello permanente. Infatti, mentre la consumazione di quest'ultimo prosegue fino a che non cessi o venga rimossa la situazione antigiuridica creata attraverso la condotta vietata, il primo si consuma in occasione della realizzazione di uno degli eventi tipici descritti nell'art. 612-bis c.p. conseguentemente al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato. In tal senso, nel caso del reato abituale, in difetto di contestazione di un termine finale di consumazione, questo non può che coincidere con quello della pronunzia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, mentre, nel secondo, è necessario che tutti gli atti cronologicamente succedutisi siano stati oggetto di contestazione e di specifico accertamento nel corso del processo, il che nel caso di specie non è avvenuto (nè poteva avvenire, posto che l'imputazione precedente è stata formulata ben prima della consumazione della nuova campagna persecutoria), nè il ricorrente ha allegato elementi che depongano in senso contrario. 3. Generiche sono invece le censure svolte con il secondo motivo. Quanto alla presunta atipicità degli atti imputati al C. del tutto superficiale ed assertiva è la svalutazione della loro natura da parte del ricorrente, che non tiene conto di quanto descritto in proposito in sentenza. Parimenti scollegate dall'effettivo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato sono le doglianze sull'evento del reato, posto che la Corte territoriale ha evidenziato come l'attendibilità della persona offesa ha trovato riscontro innanzi tutto in quelle della teste T., nemmeno considerate dal ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro duemila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017
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