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Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: criteri applicativi e limiti oggettivi e soggettivi (Giudice Rossana Ferrara)

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Tribunale Nola, 02/01/2024, n.1606

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile nei reati con pena detentiva non superiore a cinque anni o pena pecuniaria, laddove la condotta sia di scarsa offensività e non abituale. La valutazione della tenuità deve fondarsi su una complessiva analisi delle modalità del fatto e del danno o pericolo concreto, senza prescindere dal principio costituzionale di offensività.

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Assoluzione per mancanza di prova certa e applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal GIF presso il Tribunale di Nola, erano citati a giudizio dinanzi a questo Tribunale RU. ed altri (…) per rispondere del reato così come indicato nella formulazione dell'imputazione trascritta in epigrafe.

in data 17.4.2023, verificata la regolare costituzione delle parti, era ammessa la costituzione di Parte Civile nell'interesse del Comune di Acerra, e si procedeva ad istruttoria dibattimentale. Il Pm chiedeva escussione dei testi di lista ed acquisizione di produzione documentale, con riserva di esame imputati; la Parte Civile chiedeva assumersi atti documentali indicati nel capo d'imputazione, riservandosi il controesame dei testi; la Difesa produceva sentenza n. 27/2021 del Tar di sospensione dell'ordinanza sindacale n. 25/21 e si riservava controesame. Il giudice ammetteva le prove e procedeva ad assumere tutti gli atti indicati dalle Parti. Le Parti chiedevano di revocarsi all'assunzione della testimonianza dei testi del PM e di procedere a citare il Responsabile del procedimento dei 4.10.2016 Avv. (…). Il Giudice provvedeva con ordinanza, fissando l'udienza del 12.6.2023.

Il Giorno 12.6.23 era escusso il responsabile del procedimento presso il Comune di Acerra Avv. (…) che ha ricostruito le dinamiche procedimentali che hanno dato luogo dapprima all'ordinanza sindacale n. 25/2021, che inerivano il materiale di risulta di una demolizione delle baracche presenti occupate dai ROM, su area privata di proprietà degli imputati che furono sanzionati alla rimozione dei rifiuti in occasione della omessa vigilanza: ordinanza sospesa per motivi di natura formale. Il teste ha precisato che la vicenda ha determinato una serie di procedure di natura amministrativa. La Difesa depositava "verbale di dissequestro temporaneo" afferente verbale di sequestro preventivo, nonchè sentenza n. 2305/19 Tar Campania Sezione V.

La sentenza annullava l'ordinanza n. 12/2019 "per mancata disponibilità dei luoghi da parte degli imputati", richiamando atti e relazioni non assunte in dibattimento, ed afferisce dinamiche fattuali sottese al processo in oggetto.

Erano assunti altresì su richiesta della Difesa, i ricorsi giurisdizionali amministrativi proposti dagli imputati ed allegazioni fotografiche.

La Parte civile depositava determina dirigenziale n. 1803/21 e liquidazione dei Comune di Acerra rep. 1379/22.

Il Tribunale, nella persona del Giudice, assumeva gli atti e rinviava per foliario e discussione. In data 18.9.23 erano acquisiti i foliari atti, con chiusura istruttoria.

Il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria, con utilizzabilità degli atti assunti, rinviando a breve per la sola discussione.

Il giorno 2.10.23 le parti concludevano. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed emetteva dispostitivo.

Ebbene, va emessa una sentenza proscioglimento per tenuità del fatto, sulla scorta delle indicazioni rese dalla Corte di Cassazione a tenore della quale "Infatti, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (ex multis, Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271/01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Rv. 269164). Si deve poi ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015)."

Nel caso di specie sono incerte le questioni giurisdizionali amministrative proposte dalla difesa, in quanto l'intera vicenda ha assunto in quella sede una portata più ampia di quella sottoposta a questo Tribunale.

In ogni caso, (a condotta posta in essere è sussumibile nell'art. 131 bis sulla base delle ricostruzioni operate in sede dibattimentale e con il supporto della documentazione cosi come esibita dalla stessa Difesa, che ha fornito le coordinate fattuali per comprendere i fatti realmente accaduti, che sono ben distanti dalla gravità dell'impostazione accusatoria letterale indicata nel capo d'imputazione.

Sul punto, il D.lgs. 28/2015 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell'art I, comma 1, lettera m), della Ugge28 aprile 2014 n. 67) che è entrato in vigore il 2/4/2015, ha introdotto I' art 131 bis c.p.: - "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non abituali. In tale ipotesi, il reato sussiste, come fatto antigiuridico, ma non viene punito chi lo ha commesso, perché, in concreto ritenuto di scarsa offensività: quindi trattasi di una causa di non punibilità in ragione dei principi generali di proporzione ed economia processuale, dice così la relazione allo schema. Il comma 4 art. 131-bis dice come si determina e cioè non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento; aggiunge che si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del fatto o del pericolo come circostanza attenuante. Sulla scorta di tale considerazione, infatti, deve subito chiarirsi che la particolare tenuità del fatto va tenuta distinta dalla categoria dell'inoffensività che, diversamente, affonda le sue radici codicistiche nel reato impossibile di cui all'art. 49 co. 2 c.p.

Al ricorrere di un atto inoffensivo, infatti, il giudice non potrà emettere una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, bensì dovrà motivare un più liberatorio giudizio di insussistenza del fatto, fondato sull'assenza dell'offesa. Ciò in quanto, ancor prima dell'operatività del capoverso dell'art. 49 c.p., deve necessariamente trovare applicazione il principio costituzionale di offensività, baluardo ineludibile di garanzie e vincolo assoluto per il giudicante. Quanto al merito e ai profili più squisitamente sostanziali, l'istituto in oggetto può trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, nel rispetto dei limiti edittali prefissati dall'art. 131 bis c.p. Tale causa di non punibilità può difatti essere applicata unicamente ai reati [delitti e contravvenzioni) per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, soia o congiunta alla predetta pena detentiva. Inoltre, per espressa previsione normativa (art. 131 bis co. 4 c.p.), il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Al ricorrere, pertanto, di circostanze di tale natura, il giudice non potrà effettuare il giudizio di bilanciamento previsto dall'art 69 c.p., dovendo diversamente tener conto di tutte quelle circostanze aggravanti che incideranno sull'individuazione del massimo edittale.

Non deve però dedursi la tenuità in base all'entità della pena edittale ma attraverso una verifica dei requisiti richiesti e, quindi, non rileva l'astratta offensività desumibile da entità della pena.

L'istituto in analisi viene in rilievo al ricorrere della particolare tenuità dell'offesa (requisito oggettivo riguardante il fatto di reato) e della non abitualità della condotta (requisito soggettivo inerente all'autore), requisiti che devono necessariamente coesistere. Pur in assenza di un'espressa indicazione normativa, può asserirsi che il presupposto relativo all'offesa è da ritenersi elemento fondante della particolare tenuità, che giustifica pertanto la non punibilità, mentre il requisito della non abitualità del comportamento implica la volontà del legislatore di prendere in considerazione esigenze di prevenzione speciale, delimitando al ricorrere di più condotte criminogene l'ambito di operatività dell'istituto. Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., occorre accertare, tra l'altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (così, in motivazione, Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Pr.). Inoltre, va rammentato che la Riforma Cartabia ha operato l'introduzione del nuovo indice di valutazione dell'art. 131 bis c.p. e ne ha ampliato la portata della causa di non punibilità e la nuova formulazione della norma è applicabile retroattivamente, ossia anche ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022.

Sulla base di tali premesse, nel caso di specie, il fatto così come ricostruito in dibattimento è correttamente contestato ma non raggiunge la soglia di gravità richiesta dalla norma violata, assumendo i connotati di "tenuità".

Dirimente è sia l'entità dei rifiuti, sia l'origine degli stessi, posti alla base della violazione contestata. Il pericolo per l'ambiente è stato sussistente ma non ha raggiunto la soglia di gravità richiesta per la punibilità in chiave oggettiva: anzi le dinamiche dei fatti e la lieve compromissione del bene sono stati giudicati esigui, così come ricostruiti in dibattimento, al punto tale da consentire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità richiesta dagli imputati.

In tale ambito rileva anche la condotta susseguente assunta dagli imputati, nell'ottica della Riforma.

Né sussistono, per quanto affermato dai giudici di merito ulteriori elementi ostativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.

Sussistendo la circostanza non sussistono elementi tesi a supportare una sentenza di assoluzione nel merito ex art. 129 comma li c.p.p., si rende necessario dichiarare la declaratoria di improcedibilità ex art 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto. In ragione del notevole carico pendente di giudizi, si fissa in giorni 90 il termine del deposito.

P.Q.M.
Letti l'art. 129 c.p.p. e l'art. 131 bis c.p. proscioglie RU.AM. ed altri (…) per tenuità del fatto. Deposito gg.90.

Così deciso in Nola il 2 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2024.

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