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Contrabbando di tabacchi: recidiva specifica e esclusione della depenalizzazione (Giudice Mariangela Luzzi)

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Tribunale Nola, 16/01/2024, n.38

La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri esclude la depenalizzazione prevista dal D.lgs. 8/2016, anche per condotte che rientrerebbero altrimenti tra gli illeciti amministrativi, mantenendo la configurabilità del reato e l'applicazione della pena detentiva.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 14.11.2022, Cu.Ri. era chiamato in giudizio per il reato di cui all'imputazione. Il 9.5.2023, dichiarata preliminarmente l'assenza dell'imputato - non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento anche se regolarmente avvisato, il processo era rinviato in base al decreto n. 37 del 2023 del presidente del tribunale per l'assenza per congedo di maternità del magistrato titolare del fascicolo. Il 31.10.2023 era aperto il dibattimento e ammesse le richieste di prova avanzate dalle parti, le parti prestavano il consenso all'acquisizione dell'informativa di reato, con rinuncia all'esame orale dei testi dell'accusa; il processo era rinviato per la discussione. 11 9.1.2024 rinnovate le formalità di apertura del dibattimento essendo intervenuta la modifica della persona fisica dell'organo giudicante, le parti si riportavano alle loro precedenti richieste istruttorie e prestavano il consenso all'utilizzabilità dell'attività istruttoria svolta dinanzi a diverso magistrato; le palli dunque rassegnavano le loro conclusioni (in particolare, il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.900,00 di multa; la difesa chiedeva l'assoluzione ex art. 530, cpv., c.p.p.; in subordine, minimo della pena e benefici di legge), e il giudice, all'esito della camera di consiglio, rendeva pubblica la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza, indicando in giorni quindici il termine per il deposito dei relativi motivi, avuto riguardo al carico complessivo di lavoro dell'ufficio che non permetteva la motivazione contestuale.

Motivi della decisione
Alla luce degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, stante il consenso della difesa all'acquisizione degli atti di indagine, l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato ascritto, essendo stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta in contestazione. Dall'informativa di reato in atti è emerso che, il 9.11.2021, il personale del Nucleo mobile della Compagnia Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli, nell'ambito di uno specifico servizio volto alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e nazionali, sorpresero Cu.Ri. mentre, in (…), deteneva per la vendita ad occasionali clienti tabacchi di lavorazione estera sprovvisti di contrassegno di Stato.

In particolare, l'imputato - già sanzionato in data 16.6.2017 con contestazione immediata di violazione amministrativa a seguito della quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione definitiva dell'Agenzia delle dogane del 14.4,2021 - fa trovato nel possesso di 39 pacchetti di sigarette di diverse marche, prive del prescritto contrassegno di Stato, per un peso complessivo di 0,780 Kg.

La ricostruzione dei fatti esposti, così come emersa dall'informativa di reato e dal verbale di perquisizione e sequestro in atti, appare attendibile, non essendo venuti in luce elementi per cui dubitare di quanto verbalizzato dai testi dell'accusa, avuto riguardo anche alla loro qualifica di pubblico ufficiale, che induce a ritenere i medesimi ben consapevoli degli obblighi previsti nello svolgimento degli atti del loro ufficio.

Non sono venuti in rilievo del resto motivi in capo agli operanti tali da fare ritenere che questi ultimi possano avere avuto un qualche interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli nei. confronti dell'imputato.

Nessun dubbio poi si può nutrire in merito all'attribuibilità al prevenuto del TLE di contrabbando in contestazione, considerato che l'imputato è stato fermato mentre si trovava in una pubblica via nel possesso del (…) poi sequestrato e non risulta avere fornito alcuna plausibile giustificazione al possesso dei pacchetti di sigarette in contestazione.

Per quanto attiene alla qualificazione giuridica della condotta accertata, dunque, ricorre senz'altro il delitto ascritto in imputazione, essendo stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la natura di contrabbando del TLE rinvenuto, stante la destinazione dello stesso per i mercati esteri e la mancata apposizione del sigillo dei Monopoli di Stato, nonché l'assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa del relativo possesso da parte dell'imputato.

Risulta in particolare integrata l'ipotesi di cui all'art. 291 bis, co. 2, DPR 73/43 (che ha ad oggetto le condotte, tra esse anche alternative, della immissione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo fino a dieci chilogrammi convenzionali di tabacchi lavorati esteri sottratti al pagamento dei diritti di confine, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione solo pecuniaria, pari a euro 5,00 per ogni grammo di TLE), essendo stato accertato che l'imputato deteneva per la vendita 0,780 kg di TLE.

Pur trattandosi di una fattispecie che, essendo sanzionata con la sola pena pecuniaria, rientra tra quelle trasformate in illecito amministrativo dal D.lgs. 8/2016, nel caso che ci occupa, non può addivenirsi a una sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione in quanto all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nel contrabbando doganale di tabacchi, in presenza della quale, ai sensi dell'art. 296, co. 2, DPR 43/73, la sanzione prevista per il contrabbando è, oltre a quella pecuniaria della multa, anche quella detentiva della reclusione fino a un anno.

Non può trovare applicazione al caso di specie infatti l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte, secondo cui anche in presenza di recidiva del contrabbando il reato è depenalizzato.

Senza volere mettere in discussione il predetto orientamento (secondo il quale, qualora la fattispecie principale sia depenalizzata deve ritenersi necessariamente depenalizzata anche l'ipotesi per la quale sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva, cfr.: "In tema di reati contravvenzionali puniti con la pena detentiva, in caso di recidiva, allorché per la fattispecie principale si prevede come sanzione una pena esclusivamente pecuniaria, rientrante tra le ipotesi di illecito per le quali è prevista la depenalizzazione, deve ritenersi depenalizzata anche l'ipotesi per la quale dalla stessa norma sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva cfr.: Cass., Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992 - dep. 03/11/1992, Giudice ed altri, Rv. 19215201), si osserva infatti che, il legislatore con l'art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 ha innovato in materia di recidiva, espressamente prevedendo che: "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

Sulla scorta di tale intervento normativo, dunque, come riconosciuto anche dalla costante giurisprudenza, "la nozione di recidiva oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata" (Cass., Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016 - dep. 17/11/2016).

L'operatività della norma in commento trova come unico ostacolo il dato temporale: secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, alla luce anche dell'art. 7 CEDU, infatti, detta disposizione si applica solo ai fatti commessi dopo dell'entrata in vigore del citato decreto. Orbene, giacché nel caso di cui si discute la violazione accertata in via definitiva risulta commessa nell'anno 2017, quindi in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, deve riconoscersi la piena operatività nei confronti del prevenuto della norma in questione.

Ciò posto, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, non si valutano riconoscibili le circostanze attenuanti generiche non essendo venuto in rilievo alcun elemento suscettibile di una valutazione favorevole per l'imputato, soggetto connotato tra l'altro da alcuni precedenti, anche di particolare allarme sociale (si fa riferimento alla condanna per tentata estorsione di cui al punto n. 2 del certificato del casellario giudiziale in atti), il che anzi giustifica l'applicazione della pena in un'entità superiore al minimo edittale.

Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della pena pecuniaria prescritta dal DPR 43/73 che fa stretto riferimento al peso in grammi del TLE detenuto (euro 5,00 per ogni grammo), l'imputato deve essere condannato alla pena che si stima equa di mesi sei di reclusione ed euro 3.900,00 di multa (5,00 per 780 grammi), oltre al pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti per concedere in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., alla luce dei già menzionati precedenti. Occorre ora soffermarsi sulla possibilità di applicare all'imputato le pene sostitutive alla detenzione recentemente introdotte dal legislatore, che, con la c.d. Riforma Cartabia del processo penale, con l'art. 1. comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134 e con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. ha ridisegnato il quadro generale delle ed. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e regolamentato sino ad oggi dalla L. n. 689/81. Il nuovo art. 20-bis c.p. segna il formale ingresso nel Codice penale non solo della categoria "pene sostitutive" (in precedenza presente nella sola L. n. 689/1981). ma anche della categoria "pene detentive brevi". Le pene sostitutive regolamentate dalla recente riforma sono: la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.

"Nel caso di specie stante l'entità della pena inflitta al Ri., la condanna non sarebbe di ostacolo alla eventuale applicazione di una delle pene sostitutive, tuttavia a parere di questo giudice, la stessa non risulta idonea ad elidere il pericolo di recidiva, attesi i precedenti da cui l'imputato è gravato, indicativi di una pervicacia criminale.

Ai sensi dell'art. 303 DPR 43/73, infine, quanto alle sigarette in sequestro si deve disporre la confisca e la successiva distruzione da compiersi a cura dell'Autorità dei Monopoli di Stato competente.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Cu.Ri. responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 3.900,00 di multa.

Letto l'art. 303 DPR 43/73 ordina la confisca e distruzione del tabacco lavorato estero in sequestro. Letto l'art. 544 c.p.p. indica in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nola il 9 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

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