Tribunale Napoli sez. I, 26/01/2018, (ud. 26/01/2018, dep. 26/01/2018), n.1236
Il contrabbando di tabacco lavorato estero (TLE) per quantitativi inferiori a 10 kg, punito con la sola pena pecuniaria della multa, è stato depenalizzato dal D.lgs. n. 8/2016. La depenalizzazione si applica anche in presenza di recidiva specifica, purché i fatti siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 16.05.16, R.G. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 26.01.18, assente l'imputato, le parti congiuntamente chiedevano al Giudice di emettere una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed il Giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della richiesta delle parti, ritiene questo Giudice di dover emettere una sentenza di assoluzione nei confronti di R.G. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
In tal senso, va evidenziato che la fattispecie di contrabbando di TLE per un quantitativo non superiore ai dieci kg, in quanto punita con la sola pena della multa, laddove non aggravata da recidiva specifica in contrabbando, costituisce attualmente un illecito di natura amministrativa per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs n. 8/2016 (avvenuta il 6.02.2016).
Quanto alla rilevanza della recidiva, avuto riguardo alle detenzioni illecite di quantitativi fino a dieci chilogrammi, la Corte di cassazione ha di recente introdotto un nuovo orientamento in punto di diritto, secondo cui deve ritenersi operativa la depenalizzazione anche in caso di contestazione della recidiva specifica in contrabbando.
Ed invero, come precisato dalla III sezione penale della Corte nella sentenza n. 35146 del 18.07.2017 "qualora la fattispecie principale sia depenalizzata deve ritenersi depenalizzata anche l'ipotesi per la quale, dalla stessa norma, sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva".
Alla stregua di tale orientamento, che appare condivisibile, è di tutta evidenza che l'ipotesi base del reato, in caso di contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità non superiore a 10 kg debba ritenersi quella sanzionata dalla sola pena pecuniaria della multa, essendo prevista la sanzione detentiva solo in caso di contestata recidiva specifica in contrabbando.
Stante l'applicabilità della depenalizzazione all'ipotesi base, la previsione dell'art. 5 D.Lvo n. 8/2016 che ha innovato la nozione di recidiva configurandola non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato, ma anche a fronte di una pregressa violazione amministrativa definitivamente accertata, può trovare applicazione solo per le ipotesi commesse dopo l'entrata in vigore del D.lvo 8/2016, restando invece esclusa l'inferenza della novella legislativa quanto ai fatti commessi prima, che, pertanto, devono ritenersi depenalizzati anche se posti in essere da un recidivo.
Tanto premesso, venendo alla condotta oggetto di contestazione, posta in essere dall'imputato prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, si legittima l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, pur a fronte della contestazione della recidiva specifica in contrabbando.
Va disposta la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane di Napoli competente ad applicare la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del citato decreto.
Dispone la confisca e distruzione del TLE in sequestro.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 cpp, assolve R.G. dal reato a lui ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Dispone la confisca e distruzione del TLE in sequestro.
Ordina la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane.
Napoli, 26 gennaio 2018