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Contrabbando di tabacchi: rilevanza penale e recidiva specifica post-depenalizzazione (Giudice Simona Capasso)

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Tribunale Nola, 25/01/2022, n.125

La detenzione di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.) privi del bollino del monopolio di Stato, seppur inferiore ai 10 chilogrammi, conserva rilevanza penale in presenza della recidiva specifica nel contrabbando, ai sensi dell’art. 296, comma 1, D.P.R. n. 43/73. La recidiva è configurabile anche qualora il precedente sia stato accertato prima della depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, stante il suo inquadramento come elemento costitutivo della fattispecie autonoma aggravata di reato.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal Pm sede il 15.10.2020 Te.Pa. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.

All'udienza del 8.7.2021, il giudice, stante l'omessa notifica all'imputo del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p., ne disponeva la rinnovazione presso il difensore e rinviava il processo.

All'udienza del 15.12.2021, dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, il giudice dichiarava l'apertura del dibattimento e le parti avanzavano le proprie richieste istruttorie. In particolare, si procedeva all'acquisizione del verbale di perquisizione e sequestro del 30.10.2019 e all'escussione del teste Vi.Gi., all'esito della quale il processo veniva rinviato per la discussione all'udienza del 21.01.2022, su istanza difensiva.

In quella sede, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, riportate in epigrafe e, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza in udienza, riservandosi nei termini di legge il deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione
Osserva il Giudice che dalle risultanze in atti risulta piena prova della penale responsabilità dell'imputato per il fatto a lui ascritto.

La vicenda che è all'origine del presente procedimento può essere tratteggiata nel modo che segue. Il Brigadiere Capo Vi.Gi. nel corso del dibattimento, la cui deposizione è suffragata dal verbale di perquisizione e sequestro operato dagli ufficiali di p.g. in servizio presso la Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli - in atti - aveva dichiarato che in data 30.10.2019 durante un servizio perlustrativo per la repressione del contrabbando, il nucleo mobile aveva notato, transitando in via (…) del predetto comune, intorno alle ore 16.40 circa, il Te.Pa., soggetto noto agli agenti, che stava esponendo su un bacchetto alcuni pacchetti di t.l.e.

Nell'immediatezza avevano proceduto ai controlli del caso, che davano esito positivo; venivano, infatti, rinvenuti 5 pacchetti di t.l.e., per un totale complessivo di 100 gr, privi di monopolio dello stato italiano, che li rendeva inequivocabilmente di contrabbando. Gli operanti, quindi, li avevano sottoposti a sequestro.

Sulla base delle indicate risultanze processuali non può certamente dubitarsi della realizzazione da parte dell'imputato della condotta integrante gli estremi del reato di cui al combinato disposto degli artt. 291 bis, co. 2, e 296, co. 1, D.P.R. n. 43/73, fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva, il che la esclude dalla depenalizzazione di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 8 del 2016 (cfr. in materia Cass. pcn., Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 05/11/2020 Ce. (dep. 02/02/2021) Rv. 281300-01).

Invero, Te.Fa. deteneva inequivocabilmente il quantitativo contestato di tabacco lavorato estero privo del bollino del monopolio dello Stato, circostanza questa che conferma la natura di merce di contrabbando ed è stato sorpreso dagli agenti mentre era intento ad esporre i pacchetti di sigarette.

Ciò detto, come anticipato, all'odierno imputato è stata contestata la recidiva specifica nel contrabbando di cui all'art. 296, co. 1 del dpr. 43/73, in quanto egli era stato precedentemente già condannato per il medesimo titolo di reato e per tale ragione la sua condotta risulta penalmente rilevante.

Tutto ciò premesso, questo giudice non ignora però che in giurisprudenza vi sia un dibattito sulla possibilità di ritenere sussistente la recidiva nel contrabbando quando la violazione precedente sia stata commessa prima dell'entrata in vigore della nonna sulla depenalizzazione.

Fondamentale si rileva al riguardo l'interpretazione della norma di collegamento di cui all'art. 5 del decreto n. 8 del 2016 che stabilisce che "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

Tale inedita definizione della recidiva, quale "reiterazione dell'illecito depenalizzato" porterebbe a ritenere che tale termine è stato utilizzalo in modo improprio nel decreto sulla depenalizzazione, non riferendosi ad una reiterazione di reati, ma, appunto, di illeciti amministrativi depenalizzati accertati con provvedimento irrevocabile.

D'altra parte, è evidente che il venir meno della natura penale della fattispecie base meno grave punita con pena pecuniaria ha reso necessaria la previsione della natura di reato autonomo delle fattispecie aggravate e della natura "impropria" della recidiva nei termini su esposti, giacché, in assenza di tale nonna, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a "cadere" venendo meno il suo elemento costitutivo indefettibile rappresentato, per l'appunto dalla "recidiva".

Conclusivamente, ad avviso di chi scrive, la detenzione di un qualunque quantitativo di t.l.e., sia superiore che inferiore a 10 chilogrammi con la contestazione della recidiva specifica conservano la rilevanza penale.

Esaminando il caso sub judice, come anticipato, il quantitativo detenuto dall'imputato è inferiore a 10 chilogrammi, ma vi è contestazione della recidiva specifica nel contrabbando, sussistente in concreto come si evince dalla lettura del casellario giudiziale.

Infatti, il Te.Pa. annovera un precedente irrevocabile specifico - per un fatto accertato in Casalnuovo di Napoli il 2.7.2015 - divenuto definitivo il 24.5.2016, sicché la recidiva è concretamente operante.

Alla luce, quindi, delle richiamate notazioni la richiesta difensiva di emissione di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta depenalizzazione del reato non può essere accolta. Quanto al trattamento sanzionatorio, questo Tribunale ritiene concedibili le circostanze attenuanti generiche al prevenuto odierno in considerazione del numero esiguo di pacchetti in suo possesso.

Tenuto conto dei criteri di commisurazione della pena enunciati nell'art. 133 c.p., si stima equo condannare l'imputato alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 344,00 di multa, determinata nel modo che segue:

- Mesi due di reclusione ed Euro 516,00 di multa (minimo edittale);

- Ridotta alla pena inflitta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso, secondo legge, al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della pena sospesa.

Va disposta la confisca e la distruzione di tutto ciò che è in sequestro.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Te.Pa. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 344,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l'art. 301 D.P.R. n. 43/73, ordina la confisca e la distruzione del t.l.e. in sequestro.

Così deciso in Nola il 24 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.

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