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Contrabbando di tabacchi: esclusione del dolo e rilevanza amministrativa sotto i 10 kg (Giudice Diego Vargas)

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Tribunale Napoli sez. III, 03/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 03/02/2022), n.1067

La mancata consapevolezza del contenuto illecito di beni introdotti nel territorio dello Stato da parte di un soggetto che agisce con negligenza, ma in assenza di dolo, non consente la configurazione del reato di contrabbando. Inoltre, l’introduzione di quantitativi di tabacco lavorato estero inferiori a 10 kg, in assenza di recidiva specifica, integra un mero illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari l'imputato Fi. Ma. veniva tratto a giudizio per rispondere dinanzi a questo Tribunale del reato ascrittogli in rubrica.

Dopo che all'udienza del 20/12/18 era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, verificata la regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio, all'udienza del 30/5/19, previa dichiarazione di apertura del dibattimento ed ammissione delle prove articolate dalle parti, veniva escusso il primo teste della Pubblica Accusa Sc.

Ro..

Il processo veniva, quindi, rinviato al 19/12/19 per l'escussione dell'ulteriore teste del PM, Va. Ga., e di quello della difesa Co. Ro. ed all'esito prima al 25/6/2020 poi al 23/9/21 quindi al 13/1/22 ed infine all'odierna udienza per l'eventuale esame dell'imputato e la discussione.

All'odierna udienza, cui risultava presente l'imputato che rendeva spontanee dichiarazioni, in assenza di ulteriori questioni, veniva dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti e le parti concludevano come da verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e della documentazione acquisita, non sussistono, ad avviso di questo Giudice, riscontri probatori tali da ritenere sufficientemente provata la sussistenza del reato così come contestato al Fi..

In particolare, non si ritiene poter attribuire al Fi., in maniera immune da ragionevole dubbio, la consapevole introduzione nel territorio dello Stato dell'intero quantitativo di t.l.e. di cui al capo d'imputazione.

I testimoni della pubblica accusa, funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio presso il porto di questa città, hanno riferito di aver proceduto al controllo delle merci contenute all'interno di un container proveniente dal (omissis) e contente le masserizie e gli effetti personali dell'imputato, funzionario del Ministero degli Esteri che faceva rientro in patria dopo aver prestato servizio in quel paese. Precisavano come, a seguito di segnalazione inviata dal competente ufficio della Guardia di Finanza, il controllo originariamente solo documentale si fosse trasformato in una verifica obiettiva e diretta sui beni contenuti all'interno dèi container. Evidenziavano, infine, come già prima dell'apertura del container l'imputato avesse spontaneamente rappresentato la presenza all'interno dello stesso del quantitativo di t.l.e. di cui al capo d'imputazione chiarendo che solo una parte dello stesso era a sé riconducibile e fornendo, già nell'immediatezza, elementi idonei ad identificare l'altro soggetto cui era riconducibile la restante parte. Le operazioni di verifica si concludevano, poi, con l'effettivo rinvenimento del t.l.e. che veniva sottoposto a sequestro con conseguente

formalizzazione di notizia di reato a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 291 bis DPR 43/73.

La testimone introdotta dalla difesa Co. An. Ro., anch'essa dipendente del Ministero degli Esteri ed all'epoca dei fatti in servizio presso l'ambasciata italiana in (omissis) insieme all'imputato, a sua volta dichiarava, confermando il contenuto della dichiarazione a sua firma già prodotta in sede di udienza preliminare nonché quanto dichiarato dal Fi. ai funzionari doganali prima dell'apertura del container, di aver chiesto al collega di portare in Italia anche alcuni colli a lei appartenenti contenenti tra le altre cose, un quantitativo di t.l.e. compreso tra i 2 ed i 4 kg. Precisava, a specifica domanda di questo Giudice, di non aver avvertito l'imputato che tra la merce affidatagli vi era anche del t.l.e..

Così ricostruiti gli elementi probatori acquisiti ed utilizzabili ritiene questo Giudice non possa ritenersi raggiunta la prova sufficientemente tranquillizzante della sussistenza del reato contestato al Fi..

In particolare, alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste Co. e dal comportamento tenuto dall'imputato già prima dell'apertura del container, non può escludersi che effettivamente il Fi. ignorasse il reale contenuto dei colli affidatigli dalla Co..

Sicuramente sorprende il comportamento dell'imputato e della di lui collega Co., soggetti pacificamente particolarmente avvertiti in materia di formalità ed obblighi connessi all'introduzione nel territorio dello Stato di beni e merci provenienti dall'estero visto il lavoro svolto, ma tale negligenza rimane penalmente irrilevante.

Carente risulta la piena prova della consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto dei colli affidatigli dalla collega Co. e, quindi, del complessivo quantitativo di t.l.e. presente nel container a lui riconducibile.

Può ritenersi, quindi, sufficientemente provata l'introduzione nel territorio dello Stato da parte del Co. solo di 47 stecche di t.l.e, pari a Kg. 9,400, dovendosi il restante quantitativo collegare al comportamento della Co..

Giova evidenziare, così ricostruita la fattispecie concreta, che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la fattispecie di reato del contrabbando di t.l.e. inferiore a 10 Kg, se non aggravata dalla recidiva specifica nel caso di specie pacificamente insussistente, già sanzionata con la pena pecuniaria della multa (Euro 5,00 per grammo), risulta integrare un mero illecito amministrativo, sotto tale profilo sanzionato.

Tanto illustrato, la ritenuta provata introduzione nel territorio dello Stato da parte del Fi. di 9,400 Kg. di t.l.e. rimane penalmente irrilevante stante l'intervenuta depenalizzazione di tale comportamento. Non si impone, per i medesimi motivi, la trasmissione degli atti al PM Sede nei confronti della Co. atteso che anche alla stessa risulta riferibile l'introduzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di t.l.e. inferiore a 10 Kg., nello specifico 4 kg., e quindi di competenza della Autorità amministrativa preposta.

Va, pertanto, disposta la trasmissione di copia degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Napoli, quale Autorità amministrativa competente per gli atti conseguenti a quanto accertato in questa sede.

Deve, infine, disporsi la confisca e distruzione del TLE in sequestro a cura dei Monopoli di Stato.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve Fi. Ma. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Confisca e distruzione del TLE in sequestro a cura dell'Agenzia dei Monopoli di Stato. Trasmissione di copia degli atti alla competente Agenzia dei Monopoli di Stato di Napoli.

Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2022

Depositata in Udienza il 3 febbraio 2022

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