Tribunale Napoli sez. I, 26/01/2018, (ud. 26/01/2018, dep. 26/01/2018), n.12321
Non è configurabile il reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.) qualora l’occupazione del suolo avvenga con il consenso del legittimo locatario, anche se successivamente ritirato. Tale condotta può integrare esclusivamente un inadempimento di natura contrattuale, rientrante nella sfera privatistica e non nel penale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 10.06.15, G.A. e G.An. venivano tratti a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 26.01.18. assenti gli imputati, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista riservandosi l'acquisizione di documentazione all'esito delle deposizioni; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste sovr. F.G., all'epoca dei fatti in servizio presso il corpo forestale dello Stato.
All'esito di tale deposizione il PM depositava rilievi fotografici, contratto di fitto di terreni del 8.11.1977 stipulato in favore di P.A.; e nota della Regione Campania prot. 187 del 11.02.13.
A seguito di tali attività, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di mandare assolti G.A. e G.An. dal reato loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Invero, il teste escusso, sovr. F. - con una deposizione chiara e coerente e della quale non vi è motivo di dubitare anche alla'luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta - riferiva che a seguito di una denuncia querela sporta nel marzo del 2013 da P.A., affittuaria di un terreno di proprietà della Opera Nazionale per i Combattenti (di seguito ONC) della Regione (Campania, sito in Pozzuoli, in Licola al Viale P., effettuava un sopralluogo per verificare l'occupazione abusiva dai questa denunciata da parte di G.A. e G.A. che avevano ottenuto dalla stessa, a titolo gratuito, di poter adagiare sul suolo da lei condotto in locazione dei ricoveri per cani.
In particolare, il teste riferiva che la denunciante lamentava la circostanza che aveva concesso ai G. di poter adagiare per un breve periodo (qualche settimana) sul suolo da lei condotto in locazione le gabbie per cani e che, tuttavia, tale struttura non era stata rimossa dagli imputati nonostante gli inviti della P. che, aveva, così, deciso di sporgere denuncia anche in considerazione del fatto che ella era venuta a conoscenza della circostanza che i G. erano interessati ad un contratto di fitto con la Regione per quel medesimo terreno.
Agli atti è presente il contratto di fitto di terreni stipulato il 8.11.1977 tra la ONC e la P.A.; vi è altresì una nota prot. 187 del 11.02.13 da cui emerge una convocazione proveniente dall'ufficio del Settore Demanio della Regione Campania alla locataria, inadempiente al contratto per aver concesso arbitrariamente la disponibilità del terreno regionale a terzi e ai G., responsabili di aver occupato tale area ciò al fine di una conciliazione tra le parti.
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria, questo giudicante, non ritiene integrato l'elemento oggettivo del reato ascritto agli imputati; in tal senso, G.A. e G.An., seppur adagiavano le gabbie ad uso ricovero per animali su un terreno di proprietà della ONC della regione Campania, si osserva che tale occupazione veniva "concessa", a titolo gratuito, dalla P.A. legittima locataria che dopo aver consentito agli imputati di occupare il suolo apponendo delle gabbie per cani, ne rivendicava la solerte rimozione da parte degli stessi, ricorrendo a denunciare i G. per occupazione di suolo pubblico a seguito dell'inadempimento da parte degli stessi.
In tal senso, non può ritenersi integrato l'elemento materiale del reato di invasione di terreni, atteso che gli imputati occupavano il suolo condotto in locazione dalla P.A. con il consenso della stessa, rilevando, piuttosto, un inadempimento di tipo contrattuale privatistico.
Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene di mandare assolti G.A. e G.An. dal reato ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpp, assolve G.A. e G.An. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Napoli, 26 gennaio 2018