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Occupazione arbitraria di immobile pubblico: reato e attenuanti generiche in contesti di disagio sociale (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 07/02/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 07/02/2018), n.1740

L'occupazione arbitraria di un immobile pubblico costituisce reato se effettuata in assenza di titolo legittimante, indipendentemente dalla motivazione personale o dal contesto sociale. La concessione delle attenuanti generiche può essere giustificata da circostanze particolari, come l'incensuratezza dell'imputato e il contesto sociale del reato.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 21.10.16, D.M.L. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 7.02.18, assente l'imputata, il Giudice verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione della scheda di verifica anagrafica e DENUNCIA SPORTA DA A.F. presso la Procura della Repubblica di Napoli in data 24.09.12; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputata.

Ammesse le prove il Giudice procedeva all'escussione del teste cap. P.E., in servizio presso la Polizia Locale di Napoli ufficio tutela patrimoniale.

All'esito della deposizione, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante, ritiene provata la pedale responsabilità di D.M.L. in relazione al reato ascritto in rubrica.

In tal senso, il teste escusso, cap. P. - con una deposizione chiara e priva di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica rivestita - riferiva che a seguito di una richiesta di accertamento da parte dello IACP, in data 20.04.15 si recava presso lo stabile sito in Napoli alla Via S.E. a piano terra verificando la presenza all'interno dell'alloggio di D.M.L. (identificata con C.I.) e del nucleo familiare costituito da due minori (presenti) e dal marito, A.F., al momento del sopralluogo assente.

In particolare, il teste riferiva che l'abitazione si presentava arredata in maniera essenziale.

La D.M.L. risultava sprovvista del titolo legittimante l'occupazione dell'alloggio e dichiarava - come da verbale di verifica acquisito con il consenso della Difesa nella sua interezza - di aver occupato tale alloggio in quanto quello a loro assegnato era stato occupato da altri soggetti, come da denuncia sporta dal marito, A.F., acquista agli atti.

Tali essendo le risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di D.M.L. per la presenza degli elementi costitutivi del reato a lei contestato in rubrica.

Ed infatti, la prevenuta, in assenza di un titolo legittimante, occupava arbitrariamente un immobile di proprietà dello IACP non essendo ella assegnataria dell'alloggio.

Quanto all'elemento psicologico, si osserva la presenza di un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di occupare il predetto alloggio pur essendo a conoscenza dell'assenza di un valido titolo legittimante l'occupazione.

Questo Giudicante in considerazione del contesto sociale al cui interno il reato risulta maturato, tenuto conto che l'imputata risulta incensurata ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto, ed in considerazione della circostanza che la prevenuta occupava tale alloggio a seguito dell'occupazione da parte di terzi dell'alloggio assegnato al suo nucleo familiare, ritiene di poter applicare in favore di D.M.L. le circostanze attenuanti generiche.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima equo irrogare a D.M.L. la pena di Euro 300,00 di multa così determinata: pena base euro 450,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad euro 300,00 di multa ritenendo di applicare la multa in misura vicina al minimo edittale, oltre le spese processuali.

Preso atto dello stato di incensuratezza dell'imputata lo scrivente esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di D.M.L. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 63 cp.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 ccp, dichiara D.M.L. responsabile del reato a lei ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, la condanna alla pena di euro 300,00 di multa, oltre le spese processuali. Pena sospesa.

Napoli, 7 febbraio 2018

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