Tribunale Napoli sez. I, 26/01/2018, (ud. 26/01/2018, dep. 26/01/2018), n.1235
L’occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale e la prosecuzione delle opere senza permesso a costruire costituiscono reati punibili ai sensi della normativa urbanistica e penale. L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo specifico, individuabile nella volontà di realizzare e utilizzare il manufatto in assenza di legittimazione. La continuazione tra i reati può essere riconosciuta in presenza di univocità del fine criminoso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 30.05.15, G.M. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 26.01.18, detenuto per altra causa ed assente per rinuncia l'imputato, il Giudice verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione dei rilievi fotografici relativi ai luoghi di causa; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.
Ammesse le prove il Giudice procedeva all'escussione del teste cap. R.C., in servizio presso la Polizia Locale di Napoli U.O.T.E.
All'esito della deposizione, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante, ritiene provata la penale responsabilità di G.M. in relazione ai reati ascritti in rubrica.
In tal senso, il teste escusso, cp. R. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica rivestita - riferiva che in data 23.06.14 su richiesta della Procura di Napoli (ufficio demolizioni) effettuava un sopralluogo presso un'area di proprietà del Comune di Napoli) per verificare se persistesse ancora un'occupazione abusiva di un box, realizzato abusivamente e già oggetto di sentenza, sito in Napoli alla Via L. edificato nel porticato di uno stabile comunale.
Ivi giunto il verbalizzante riscontrava la presenza del box con l'apposizione di un cancello in ferro; nel frangente sopraggiungeva G.M. (identificato con C.I.) che consentiva l'accesso agli operanti aprendo loro il cancello di ferro con le chiavi in suo possesso.
All'interno del box erano presenti numerosi oggetti quali giocattoli per bambini, lavabo, sgabelli, parti di cucina con elettrodomestici).
L'imputato non esibiva alcun titolo legittimante l'occupazione del box che, pertanto, risultava abusiva; né esibiva permesso a costruire in relazione alle opere poste in essere e, precisamente, in relazione alla prosecuzione delle opere mediante apposizione di un cancello di ingresso in ferro.
Tali essendo le risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di G.M. in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica in quanto risultano integrati agli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.
Ed infatti, il prevenuto, in assenza di un titolo legittimante, occupava arbitrariamente un box di proprietà del Comune di Napoli edificato, abusivamente nel porticato di uno stabile comunale, e, in assenza di permesso a costruire, proseguiva le opere di realizzazione di tale box mediante apposizione di un cancello in ferro.
Quanto all'elemento psicologico, si osserva la presenza di un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare il box, portando a compimento le opere già iniziate e, senza permesso a costruire, ultimava la realizzazione di un box, mediante affissione di un cancello in ferro, realizzato nel porticato di un edificio di proprietà comunale; ciò al fine di occuparlo adibendolo, in uso esclusivo, a deposito di oggetti personali e familiari.
Questo Giudicante in considerazione del modesto allarme sociale, ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto ritiene di poter riconoscere in favore di G.M. le circostanze attenuanti generiche.
I reati per la contestualità dei fatti e per la univocità del fine criminoso possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ritenendo in concreto più grave il reato contestato al capo sub b) della rubrica.
Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima equo irrogare a G.M. la pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, ritenendo più appropriata la pena detentiva in considerazione degli allarmanti precedenti penali che l'imputato annovera; pena così determinata: pena base ritenuto più grave il reato sub b) della rubrica mesi uno e giorni quindici di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di mesi uno di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub b) alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione. Segue, per legge, il pagamento delle Spese processuali.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione in favore di G.M. del beneficio di cui all'art. 163 c.p. stante il certificato penale, ostativo in tal senso.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 ccp, dichiara G.M. responsabile dei reati ascritti e, ritenute le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, oltre le spese processuali.
Napoli, 26 gennaio 2018