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Occupazione abusiva di alloggio pubblico: configurazione del reato e attenuanti (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 15/11/2017, (ud. 15/11/2017, dep. 15/11/2017), n.12164

L'occupazione sine titulo di un alloggio di proprietà pubblica, proseguita nonostante il rigetto di una richiesta di sanatoria, integra il reato di invasione di edifici pubblici (art. 633 c.p.). L'elemento soggettivo è rappresentato dalla consapevolezza e volontà di occupare il bene senza titolo e di trarne profitto. L’avvenuto pagamento delle somme dovute non esclude la responsabilità penale, ma può incidere sulla determinazione della pena.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 14.05.15, G.C. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 6.04.16, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i rispettivi mezzi di prova; il PM chiedeva l'escussione dei testi di lista; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge e l'esame dell'imputato.

Ammesse le prove, il Giudice rinviava il processo a causa dell'assenza dei testi di lista.

All'udienza del 15.11.17, mutata la persona fisica del Giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, procedeva ad escutere il teste cap. C.G., in servizio presso la Polizia Locale di Napoli.

All'esito dell'escussione del teste la Difesa depositava atto di obbligazione unilaterale da parte dell'imputato ed il PM depositava nota dello IACP.

Su richiesta del difensore il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, per procedere all'esame dell'imputato e per produrre documentazione attestante il pagamento da parte del G.C. dei versamenti in favore dello IACP.

All'udienza del 15.11.17, la Difesa depositava la documentazione richiesta ed il Giudice procedeva all'esame dell'imputato, reso edotto delle sue facoltà ex art. 64 c.p.p.

A seguito di tale attività, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, e decideva come da sentenza con motivazione contestuale letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di G.C. in relazione al reato ascritto in rubrica.

In tal senso, il teste escusso, cap. C. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva che in data 10.02.14, a seguito di richiesta dell'Ente proprietario (IACP) si recava presso l'immobile sito in Napoli al R.D.L.G. al fine di verificare se tale alloggio fosse ancora occupato (abusivamente da I.A.).

Il verbalizzante riferiva che sul posto rinveniva G.C. (identificato con patente di guida) che era subentrato allo I. con il proprio nucleo familiare.

A richiesta dei verbalizzanti il prevenuto non esibiva documentazione attestante la legittima occupazione dell'alloggio ma consegnava un bollettino di pagamento in favore dell'Ente proprietario.

A seguito di tale esibizione il teste effettuava accertamenti presso gli uffici da cui risultava che il G.C. fosse subentrato nel 1998 al precedente occupante abusivo.

Da accertamenti effettuati presso lo IACP emergeva (come da nota acquista agli atti) che il G.C. occupasse senza titolo il predetto alloggio a far data dal 1998 e che nell'ottobre 2010 avesse fatto istanza di sanatoria ex art. 1 L.R. 13/2000, rigettatagli per morosità il 15.09.11.

Invero, l'imputato in sede di esame dichiarava di essere subentrato nell'occupazione dell'alloggio a I.A. e di aver richiesto istanza di sanatoria all'istituto proprietario che gli veniva negata per morosità.

Successivamente il G.C. si recava presso gli Uffici dello IACP sottoscrivendo (in data 11.02.14) un atto di obbligazione unilaterale impegnandosi a pagare la mora che veniva rateizzata e fornendo in udienza prova dell'avvenuto pagamento.

Tali essendo le risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di G.C. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.

Quanto all'elemento materiale, il prevenuto, subentrava a I.A. (già occupante abusivo) nell'occupazione dell'alloggio di proprietà dello IACP, ed avanzava - in data 27.10.2000 - istanza di sanatoria ex art. 1 L.R. 13/2000; richiesta che veniva rigettata ed archiviata in data 15.09.2011 per morosità da parte dell'occupante.

L'imputato, dunque, restava ad occupare l'alloggio dello IACP dal 1998 sino alla data dell'accertamento ad opera della Polizia Locale (e dunque al 10.02.14) pur essendo privo di un titolo legittimante l'occupazione e nonostante la richiesta di sanatoria gli fosse stata rigettata.

In tal senso, anche l'elemento psicologico del reato risulta provato e consiste nella coscienza e volontà del fatto occupativo oltre che nell'ulteriore fine di travi un profitto individuato nell'occupazione dell'alloggio (a lui non spettante) per il quale sino alla data dell'accertamento della PG, l'imputato aveva omesso di pagare anche il canone, seppur esiguo, di locazione.

La circostanza che il G.C. abbia, poi, sottoscritto un atto di obbligazione unilaterale al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati e di mora non risulta sufficiente ad escludere l'elemento psicologico del reato, atteso che il G.C. già a seguito della richiesta di sanatoria rigettata era a conoscenza dell'illecita occupazione dell'alloggio da parte sua e del suo nucleo familiare.

D'altronde si rileva che l'imputato decideva di sottoscrivere l'atto di obbligazione unilaterale in favore dell'Ente proprietario in data 11.02.2014 e dunque il giorno successivo alla data del sopralluogo effettuato dal personale della polizia locale e, dunque, egli era certamente cosciente della circostanza di occupare sine titulo l'alloggio di proprietà dello IACP.

In considerazione dell'avvenuta prova da parte del G.C. di aver proceduto al pagamento del debito nei confronti dell'Ente proprietario, lo scrivente ritiene di poter riconoscere in favore di G.C. le circostanze attenuanti generiche.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudicante stima equo irrogare a G.C. la pena di Euro 400,00 di multa così determinata: pena base euro 600,00 di multa (non ritenendo di poter applicare il minimo edittale alla luce dei numerosi ed allarmanti precedenti penali), ridotta per le attenuanti generiche ad euro 400,00 di multa ritenendo di applicare la multa in misura vicina al minimo edittale.

Segue, per legge, il pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione in favore di G.C. del beneficio di cui all'art. 163 c.p., stante il certificato penale, ostativo in tal senso

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 ccp, dichiara G.C. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 400,00 di multa, oltre le spese processuali.

Napoli, 15 novembre 2017

Il Giudice onorario

Dott.ssa Cristiana Sirabella

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