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Obbligo di denuncia per la detenzione di armi comuni da sparo: irrilevanza del titolo di acquisizione (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola, 29/05/2023, n.1012

La detenzione di un'arma comune da sparo senza regolare denuncia integra il reato di detenzione abusiva, a prescindere dal titolo e dalle modalità di acquisizione della stessa.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. - sede - in data 14.12.2021, Am.Er. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 7.3.2022, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. All'udienza del 8.6.2022, il processo veniva rinviato per assenza del Giudice titolare del procedimento.

All'udienza del 31.10.2022, su consenso delle parti si acquisiva l'informativa di reato e il verbale di sequestro a firma dei testi del Pm (…), con rinuncia all'escussione dei predetti testi ed il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva.

All'udienza del 20.02.2023, su consenso delle parti si acquisivano il verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato in data 31.12.2020 nonché da Am.An., (teste ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'udienza precedente) in data 29.01.2020 e 30.01.2020. Si acquisiva, altresì, documentazione All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni nei termini di legge.

Motivi della decisione
Sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale svolta va affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato contestatogli in rubrica.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.

Ed invero, sulla scotta delle fonti di prova acquisite (analiticamente indicate nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo), il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.

In data 5.7.2019, operanti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Nola si portavano, su disposizione della centrale operativa, in Nola alla Via (…) in quanto veniva segnalata una lite tra Am.Er., odierno imputato ed i suoi figli, Am.Ni. e Am.An.

Giunti in loco, procedevano al ritiro cautelativo ai sensi dell'art, 39 T.U.L.P.S. di un fucile (…) recante matricola canna e bascula (…) in possesso dell'odierno imputato atteso che quest'ultimo minacciava i figli che li avrebbe sparati con il fucile. A seguito di ulteriori accertamenti trasmessi in data 16.11.2020 dal Commissariato P.S. di Nola circa la detenzione di armi e/o titoli autorizzativi da parte dell'odierno imputato, si appurava che il predetto risultava essere detentore di fucile (…), quindi diversa rispetto a quella ritirata cautelativamente in data 5.7.2019, Pertanto, in data 2.2.2021, il fucile (…) recante matricola canna e bascula n. (…), già ritirato cautelativamente in data 5.7.2019, veniva sottoposto a sequestro penale in quanto arma diversa rispetto a quella regolarmente detenuta dall'imputato.

L'odierno imputato, in sede di sommarie informazioni rese in data 31.12.2020, produceva una denuncia di possesso armi datata 21.05.1982 afferente il fucile (…), che l'imputato asseriva essere il fucile ritirato cautelativamente in data 5.7.2019.

Am.An., figlio dell'imputato, produceva in data 30.01.2020 certificazione medica del Dott. (…), datata 16.10.2018, dalla quale si evince che l'imputato è affetto dal morbo di Parkinson con peggioramento del tono dell'umore (cfr. documentazione in atti). E' stata, altresì, prodotta ulteriore documentazione medica attestante le patologie da cui è affetto l'imputato (cfr. certificati del 4.6.2019 e del 5.10.2021).

Dall'istruttoria dibattimentale espletata, va affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto in rubrica.

In particolare, all'imputato è contestata la detenzione senza autorizzazione di un fucile (…) recante matricola canna e bascula n. (…).

Il delitto in questione è punito ai sensi degli artt. 10 e 14 della legge 497/1974, che ha modificato l'art. 2 della legge 895/1967, prevedendo la pena della reclusione da uno a 8 anni e della multa da 3.000,00 a 20.000,00 euro per chiunque "illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse".

In particolare, nel caso di specie, l'avvenuto ritrovamento del fucile nella disponibilità dell'imputato atteso che quest'ultimo lo utilizzava per minacciare i figli dimostra con assoluta certezza che l'arma fosse nell'esclusiva ed autonoma disponibilità dell'imputato, circostanza che consente di ritenere accertata la responsabilità dell'imputato in relazione al reato ipotizzato a suo carico nella formulazione dell'imputazione.

Irrilevante è, altresì, la modalità con la quale l'imputato sia venuto in possesso del fucile, atteso che "ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità" (Cass. Pen. Sez. I sent. 20896/2015).

Peraltro, l'imputato nel corso delle indagini ha prodotto unicamente la denuncia di possesso armi datata 21.05.1982 afferente il fucile (…), quindi diverso rispetto a quello ritirato cautelativamente nel luglio 2019. Irrilevante, è altresì, la documentazione medica prodotta dall'imputato, attestante il morbo di Parkinson (certificato medico del 16.10.2018) e una "demenza degenerativa associata a manifestazioni extrapiramidali" (referto del 4.6.2019) atteso che l'imputato avrebbe dovuto denunciare il possesso dell'arma in questione in data ben anteriore all'insorgere delle suddette patologie (2018/2019), come dallo stesso fatto per l'altro fucile (1982), avendo l'imputato ammesso di detenere un unico fucile.

Infine, nessun dubbio sussiste neppure in merito alla qualificazione del fucile quale "arma comune da sparo", con conseguente applicazione degli artt. 10 e 14 della legge 497/1974, atteso che per granitica giurisprudenza "l'obbligo di denuncia della detenzione di un'arma sussiste anche per quelle ad aria compressa e l'inosservanza dell'obbligo integra l'ipotesi prevista e punita dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 895" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent, n. 1189/1983, dove, nella specie, si trattava proprio di una carabina).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve quindi affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Quanto alla pena, ritiene questo giudice che (…) sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'età dell'imputato, delle precarie e documentate condizioni di salute dello stesso e della non particolare gravità del fatto.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e rilevato che trova applicazione la pena prevista dall'art. 14 della legge 497/74 trattandosi di arma comune da sparo, stimasi equo irrogare la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa (p.b. mesi nove di reclusione ed Euro 450,00 di multa così ridotta ai sensi del citato art. 14, ulteriormente ridotta per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa). Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena consentendolo l'entità della pena inflitta (cumulata all'unico precedente penale da cui l'imputato è gravato) e presumendosi positivamente che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Va disposta, infine, la confisca dell'arma in sequestro e l'inoltro presso la Direzione dell'Artiglieria competente per la distruzione, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria.

Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Am.Er. responsabile del reato ascrittogli in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre spese processuali. Pena sospesa.

Ordina la confisca dell'arma in sequestro e l'inoltro presso la competente direzione di Artiglieria per la distruzione.

P.Q.M.
Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 29 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2023.

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