Tribunale Napoli sez. I, 05/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 05/07/2017), n.8016
Il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall’art. 4, comma 3, L. 110/75, deve essere valutato non solo in relazione alle dimensioni dell’arma, ma anche tenendo conto delle modalità del fatto e della personalità del reo, che possono attribuire un particolare significato alla condotta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 29.10.16, S.F. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 5.07.17, l'imputato presente a mezzo del suo Difensore chiedeva al Giudice di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.
Il Giudice, ammesso l'imputato al rito prescelto, acquisito il fascicolo della Pubblica Accusa, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta con contestuale motivazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Giudice che alla luce degli atti acquisiti ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p., ed in particolare alla luce della comunicazione di notizia di reato, dell'annotazione di servizio del 15.01.16, del verbale di perquisizione e sequestro non sussistono elementi per poter emettere nei confronti di S.F. una sentenza ex art. 129 cpp.
Ed invero, questo giudicante ritiene provata la penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In tal senso, dagli atti presenti nel fascicolo del PM ed in particolare, dall'annotazione di servizio emerge che il personale del Commissariato di PS Napoli-Dante in data 14.01.16 alle ore 18,55 nel transitare in Napoli alla Via S.R. notava una vettura Daimler Smart tg. (omissis) con a bordo due soggetti ed il cui conducente, alla vista degli agenti di PG, accelerava repentinamente facendo supporre di volere eludere il controllo; tale atteggiamento destava il sospetto degli operanti che decidevano di fermare il veicolo e procedere ad accertamenti.
Il conducente della vettura veniva identificato con patente di guida in A.D., mentre il passeggero veniva identificato (con C.I.) in S.F.; lo stesso all'atto del controllo manifestava uno stato di nervosismo e di agitazione e gli agenti di PG decideva di procedere ad una perquisizione personale (dando i dovuti avvisi di legge) che dava esito positivo venendo rinvenuta sulla persona dello S.F. sostanza stupefacente di composizione erbacea (verosimilmente marjiuana) del peso di gr. 4,80 oltre ad un coltello metallico a serramanico della lunghezza complessiva di cm 17 con lama di cm 7 per il quale il prevenuto non era in grado di giustificare il possesso.
Alla luce degli atti presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa si ritiene certamente provata la penale responsabilità di S.F. in ordine al reato contestato, perché risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
Invero, quanto all'elemento materiale, l'imputato veniva sorpreso a bordi di un'autovettura in possesso di un coltello a serramanico di cm 17 con lama di 7 cm e non era in grado di giustificare il possesso di tale arma.
Quanto all'elemento psicologico lo stesso si individua nel dolo generico consistente nella coscienza e volontà di portare fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, un coltello, strumento atto ad offendere.
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore di S.F. le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della scelta del rito ed alla luce del comportamento collaborativo dallo stesso tenuto al momento dell'accertamento.
Di contro, si rileva che non possibile ritenere integrata l'attenuante del caso di lieve entità p. e p. dal co. III dell'art. 4 L. 110/75 così come paventato dalla difesa in sede di conclusioni.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ritiene che "ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell'art. 4 L. 110/75 deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di tutte le modalità del fatto, e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato" (Cass. Sez. V n. 40396 del 3.07.2012).
Ed invero, osserva lo scrivente che al di là della circostanza che l'imputato portava fuori dall'abitazione un coltello a serramanico della lunghezza totale di 17 cm con lama di 7 cm, l'imputato veniva sorpreso a bordo di una vettura alle ore 18,55 circa del 14 gennaio 2016 (e dunque già in un orario in cui la luce del sole risulta calata) e veniva sorpreso anche in possesso di sostanza stupefacente (di tipo marjiuana); a ciò si aggiunga che il prevenuto non risulta incensurato, ma gravato da un precedente penale, peraltro, recente seppur non particolarmente grave (in tal senso, lo S.F. riportava una condanna in data 28.03.13 per violazione dell'art. 17 e 110 RD 773/1931).
In tal senso, il tipo di amia portata fuori dall'abitazione associata alla personalità dell'imputato, non consente a questo Giudicante di ritenere integrato il comma terzo dell'art. 4 L. 110/75.
Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, questo Giudice, stima equo irrogare a S.F. la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, così determinata: pena base mesi sei di arresto ed euro 900.00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi quattro di arresto ed euro 600,00 di ammenda, ulteriormente ridotta per la scelta del rito a mesi due e giorni venti di arresto ed euro 400,00 di multa.
Per legge, alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.
Dispone la confisca e distruzione del coltello caduto in sequestro.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di S.F. ed applica in suo favore il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438,533 e 535 cpp, dichiara S.F. responsabile del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche ritenuta la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 400,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Dispone la confisca e distruzione del coltello caduto in sequestro.
Napoli 5 luglio 2017
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cristiana Strabella