Tribunale Napoli sez. I, 03/10/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 03/10/2018), n.10909
L’art. 4 della Legge n. 110/75 punisce chi, senza giustificato motivo, porta fuori dalla propria abitazione strumenti da punta o da taglio atti a offendere. La giustificazione del possesso deve essere concreta e plausibile, valutata in base alle circostanze del caso. La mancanza di una prova certa e incontrovertibile della finalità offensiva o dell'assenza di giustificato motivo impone l’assoluzione dell’imputato, applicando il principio del favor rei.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 29.10.16, S.C. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 13.06.18, presente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste di prova; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e chiedeva l'acquisizione di verbale di sequestro del 19.02.15; la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM, l'esame dell'imputato e l'esame dei propri testi di lista.
Ammesse le prove, si procedeva all'escussione del teste app. N.A., all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei carabinieri di Portici; il processo veniva poi rinviato per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 26.09.18 si procedeva all'escussione del teste M.llo M.I., in servizio presso la stazione dei carabinieri di portici; all'esame dell'imputato, reso edotto delle sue facoltà ex art. 64 c.p.p.; e all'escussione dei testi della difesa M.C., amico e cliente del S.C. e P.E., impiegato presso l'esercizio commerciale dell'imputato; nella stessa udienza il PM depositava verbale di perquisizione personale e veicolare, licenza di esercizio di commercio al dettaglio rilasciata all'imputato e visura camerale; il processo veniva, poi, rinviato per la sola discussione.
All'udienza del 3.10.18 il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di mandare assolto, sia pur con la formula dubitativa, S.C. dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Invero, il teste escusso, app. N. - con una deposizione (omissis) atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale (omissis) data 19.02.15 intorno alle ore 21,00 circa in Portici (NA) al Corso G. in servizio di controllo alla circolazione stradale, procedeva a fermare una vettura Opel corsa condotta da S.C..
Il prevenuto, a richiesta dei militari di esibire i documenti esibiva la patente di guida estraendola da un borsello in suo possesso; mentre il conducente del veicolo apriva il borsello gli operanti scorgevano all'interno due coltelli di cui uno a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm ed altro coltello multiuso di colore rosso, dei quali il S.C., al momento dell'accertamento non era in grado di giustificare il possesso.
Il teste M.llo M. riferiva che al momento dell'accertamento, avvenuto intorno alle ore 20,30 nei confronti del S.C. lo stesso giustificava il possesso delle armi, detenute in un borsello posizionato sul sedile del passeggero, affermando di essere il titolare di un negozio di articoli sportivi, procedendo gli operanti al sequestro atteso che i coltelli non erano confezionati.
L'imputato dichiarava di essere titolare di un negozio di articoli sportivi "Diana sport" con sede in Napoli alla via R.C., con licenza di vendere coltelli di vario tipo; e precisava che il coltello a serramanico, privo di custodia (per evitare che si deteriorasse in quanto di cartone) fosse di un cliente che gli aveva chiesto di procedere all'affilatura; mentre il secondo coltello, multiuso lo utilizzava per interventi di vario genere avendo questi numerosi attrezzi (cavatappi, forbicine, limetta etc.).
L'imputato precisava di essere stato fermato intorno alle ore 20.30 essendo diretto a casa (ove doveva procedere all'affilatura) di ritorno dal proprio negozio.
Agli atti è presente la licenza di esercizio di commercio al dettaglio rilasciata all'imputato con relativa visura camerale della ditta individuale "S.C.".
Il teste P.E., collaboratore del S.C. in un negozio di articoli sportivi con licenza di vendere coltelleria, in più occasioni aveva anche proceduto alla manutenzione dei coltelli venduti, procedendo alla affilatura della lama; operazione questa che il S.C. svolgeva presso la sua abitazione.
Il teste M.C., amico e cliente del S.C. riferiva di aver incaricato il prevenuto di affilare la lama di un coltello a serramanico - con manico in legno di ulivo - in quanto (omissis) aveva rinvenuto dei punti di ruggine e che aveva poi saputo che il proprio coltello veniva sequestrato da personale dei carabinieri.
Tali essendo le risultanze questo Giudicante ritiene che non sia stata raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova in ordine alla penale responsabilità di S.C. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
Ed in tal senso l'art. 4 L. 110/75 sanziona la condotta di chi, in assenza di un giustificato motivo, porta fuori dalla propria abitazione strumenti da punta o da taglio (o altro strumento) atti ad offendere la persona.
Invero, nel caso in esame l'imputato, l'imputato veniva sorpreso da personale della stazione dei carabinieri di portici in possesso di due coltelli di cui uno a serramanico e l'altro di tipo multiuso, ma già in sede di accertamento il prevenuto dava una valida giustificazione agli operanti affermando, come sostenuto dal M.llo M., di essere il titolare di un negozio di coltelleria sportiva, provvedendo i militari ad effettuare il sequestro delle armi in quanto non custodite in un astuccio.
Invero, in sede di esame l'imputato precisava di essere titolare del negozio "Diana sport" di articoli sportivi con licenza di vendere coltelleria e precisava che la sera in cui veniva fermato dai militari era in possesso dei coltelli in quanto, dopo aver chiuso il proprio negozio, (di cui agli atti vi è la licenza di esercizio di commercio al dettaglio e relativa visura camerale della ditta individuale) si stava recando presso la propria abitazione per effettuare la affilatura del coltello di un cliente, omettendo di riporre l'arma da taglio nell'astuccio per evitare che tale custodia si rovinasse in quanto di cartoncino.
La circostanza che il coltello a serramanico caduto in sequestro fosse di proprietà di un cliente veniva confermato dal teste della difesa, M.C. che riferiva di aver lasciato il proprio coltello al S.C. perché procedesse all'affilatura della lama sulla quale egli aveva rinvenuto dei punti di ruggine; ed ancora la circostanza che l'imputato provvedesse all'operazione di affilatura delle lame presso la sua abitazione veniva confermata dal collaboratore P.E..
La versione offerta dall'imputato in sede di esame risulta verosimile in quanto avallata dalle dichiarazioni dei testi di difesa ma ancora più in quanto avallata dalla dichiarazione del M.llo M. che riferita che già in sede di accertamento il S.C. aveva giustificato il possesso dei coltelli affermando di essere titolare di un negozio di coltelleria sportiva dichiarando di aver ritenuto di dover ugualmente procedere al sequestro in quanto i coltelli non erano riposti nelle custodie.
Invero la circostanza che l'imputato si stesse recando presso la sua abitazione risulta (omissis) nel Comune di Portici, dopo aver chiuso alle ore 20,00 il proprio negozio sito in Napoli alla via R.C. e veniva fermato a circa 300 metri dalla propria abitazione (così come riferito dal teste M.llo M.).
In tal senso, l'operato dei militari risulta essere stato effettuato in modo scrupoloso in quanto gli stessi procedevano al sequestro dei coltelli in quanto privi di custodia ma tuttavia, ritiene lo scrivente che il S.C. avesse giustificato il motivo per cui egli, la sera del 19.02.15 era in possesso dei coltelli ritenendo verosimile la versione da questi fornita al momento dell'accertamento.
Ne segue che non appare integrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di S.C. in relazione al reato ascritto e, in considerazione del generale principio del favor rei, ritiene di dover emettere una sentenza di assoluzione nei confronti del prevenuto, seppur con la formula dubitativa, perché il fatto non sussiste non essendo stata raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova in ordine alla condotta in contestazione.
Si dispone, la restituzione dei coltelli caduti in sequestro e la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co cpp. assolve S.C. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Si dispone, la restituzione dei coltelli caduti in sequestro e la restituzione all'avente diritto.
Napoli, 3 ottobre 2018